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PDL 5371

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5371



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, FALLICA

Disposizioni per favorire l'attività sportiva degli studenti disabili

Presentata il 21 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il diritto allo sport per ogni individuo e la partecipazione all'attività sportiva anche per le persone con handicap vanno fortemente tutelati, perché lo sport è un fattore utile per la riabilitazione e per l'integrazione nel tessuto sociale.
      Per questo occorre intraprendere un'azione concreta volta ad assicurare che tutte le strutture nazionali e territoriali siano coscienti delle necessità dei disabili e si attivino al meglio per garantire ricerche e sperimentazioni in grado di determinare i benefìci fisiologici, psicologici e sociali dello sport per le varie tipologie di disabilità.
      Per quanto concerne l'ambito scolastico, bisogna garantire esperienze motorie traducibili in termini di normalità, di pari opportunità garantite, di diritto/dovere per ciascun alunno, compresi i disabili.
      L'educazione fisica, nella scuola, costituisce un momento importante di socializzazione, a cui deve partecipare l'alunno disabile opportunamente tutelato e garantito.
      La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di programmare, all'interno della scuola dell'obbligo, attività motorie mirate per alunni disabili, nell'ambito del protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di fornire adeguate indicazioni sui possibili percorsi motori da proporre ai ragazzi disabili, nonché di indicare le specialità sportive e le modalità di partecipazione per la pratica sportiva di tali alunni nell'ambito dei Giochi studenteschi.
      In sintesi, la presente proposta di legge intende garantire il diritto allo sport ai disabili, attraverso l'ausilio della Federazione italiana sport disabili (FISD) - organismo nazionale riconosciuto - che, perciò stesso, può disporre di mezzi e di strumenti idonei per offrire un'opportunità terapeutica, ma anche per affermare e realizzare una società solidale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attività sportiva per le persone
disabili nella scuola dell'obbligo).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Federazione italiana sport disabili (FISD), al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva per le persone disabili all'interno delle istituzioni scolastiche e universitarie, disciplina le attività sportive praticate dalle persone disabili nelle scuole di ogni ordine e grado.
      2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la FISD, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, che preveda, ai fini dello svolgimento delle attività sportive, l'utilizzazione degli insegnanti di educazione fisica e di sostegno, ai quali sono erogati adeguati benefìci economici proporzionati al maggiore onere lavorativo.

Art. 2.
(Formazione).

      1. Ai fini dello svolgimento delle attività sportive ai sensi dell'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la FISD, attiva specifici corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti di educazione fisica e di sostegno in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la FISD, introduce nei programmi delle Facoltà universitarie di scienze motorie presenti sul territorio nazionale le materie di studio relative all'esercizio della pratica sportiva con i soggetti disabili.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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