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PDL 5370

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5370



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, FALLICA

Introduzione dell'articolo 187-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il divieto di guida dei veicoli in stato di alterazione psico-fisica indotta da farmaci

Presentata il 21 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le recenti riforme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dal Governo di centro-destra, hanno prodotto la riduzione, nell'arco di poco più di un anno, di circa il 20 per cento delle morti sulla strada. Tuttavia il tema della sicurezza stradale è, e deve rimanere, centrale, sia per ridurre ulteriormente il numero delle vittime, sia perché, statisticamente, livelli crescenti di traffico producono automaticamente una crescita dell'incidentalità.
      In dieci anni nel nostro Paese si sono verificate 720.000 morti da incidenti stradali. In pratica, secondo alcuni dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una famiglia su dieci un componente è morto o si è ferito a causa di tamponamenti o scontri frontali in auto. E circa un terzo delle vittime aveva meno di trenta anni di età. Quasi il 20 per cento degli incidenti stradali è causato dal colpo di sonno, di cui medicinali e alcolici sono i primi alleati.
      Se però in relazione all'abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti il codice della strada prevede espresse sanzioni, contenute negli articoli 186 e 187, nulla è previsto per gli stati di alterazione indotta da farmaci, colpevoli tra l'altro anche di alterazione delle percezioni e di riduzione delle capacità di reazione. Psicofarmaci ansiolitici, farmaci per le malattie reumatiche, per l'ipertensione o per le allergie o anche semplicemente farmaci contro il raffreddore, che producono sonnolenza, sono in grado di alterare quello stato di
 

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coscienza piena necessario per mettersi alla guida. Senza considerare che l'associazione tra farmaci ed alcool rende entrambi molto pericolosi per la guida anche a dosaggi minimi. Studi oramai numerosi e ben documentati hanno chiarito la correlazione tra uso di taluni farmaci e incidentalità.
      Il tema illustrato è fortemente dibattuto a livello europeo. Francia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia hanno già deciso di obbligare le case farmaceutiche ad inserire un apposito simbolo sulle confezioni di medicinali. In Italia, peraltro, i nostri «bugiardini» indicano espressamente se il farmaco è in grado di alterare la pienezza di percezioni necessaria per la guida.
      Nel novembre 2003 i farmacisti hanno proposto una meritoria iniziativa per la salute degli italiani distribuendo gratis nelle farmacie pubbliche italiane 400 mila mini-guide realizzate da Assofarm con il titolo «Farmaci, alcol e guida», indirizzate a quel 30 per cento di italiani che assume con regolarità farmaci e alle loro famiglie.
      Tuttavia tutto questo è insufficiente senza un'adeguata previsione di divieto e di sanzione nel codice della strada.
      Il testo che si sottopone all'attenzione del Parlamento si integra alle previsioni già vigenti in materia di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e guida.
      Viene proposto pertanto un nuovo articolo del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, espressamente dedicato all'abuso o al distorto uso dei farmaci, prevedendo peraltro la emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di un simbolo di attenzione da apporre sulle confezioni di medicinali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 187-bis. (Divieto di guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica indotta da farmaci). - 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione psico-fisica correlata con l'uso di farmaci.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati i farmaci il cui uso, anche in relazione al dosaggio, è ritenuto in grado di alterare in maniera significativa le percezioni psico-fisiche o di indurre sonnolenza e conseguentemente di non consentire la conduzione di veicoli in attualità di cura. Sulle confezioni dei farmaci individuati ai sensi del presente comma le imprese produttrici sono tenute ad apporre un simbolo indicante il loro pericolo per la guida dei veicoli. Tale simbolo è individuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità al simbolo già in uso presso altri Stati membri dell'Unione europea.
      3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 187, ad esclusione del comma 6».


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