Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5196

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5196



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CUCCU, BRUSCO, CAMINITI, CAMO, COLLAVINI, DEODATO, FLORESTA, FRAGALÀ, FRIGERIO, SANTINO ADAMO LODDO, MEREU, MILANESE, NICOTRA, NUVOLI, ONNIS, PARODI, POTENZA, RAMPONI, RICCIUTI, SANTORI

Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ripartizione dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 28 luglio 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce il principio che, nella ripartizione dei seggi da assegnare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, spettanti all'Italia, si prenda come punto di riferimento la popolazione residente nella regione e si assegnino almeno due seggi alle regioni che hanno un numero di abitanti superiore a un milione e almeno un seggio alle regioni che hanno un numero di abitanti inferiore a un milione. Oggi le circoscrizioni sono così vaste che limitano di fatto la possibilità per regioni come la Sardegna di esprimere direttamente rappresentanti al Parlamento europeo; il sistema elettorale infatti, così come è organizzato, privilegia quelle realtà a più alta incidenza abitativa. Va quindi salvaguardato il principio per cui anche le regioni come la Sardegna possano essere adeguatamente rappresentate a livello del Parlamento europeo, in particolare nella costruzione europea. Non è infatti accettabile che i cittadini di alcune regioni non siano rappresentati al Parlamento europeo divenuto, con la prossima approvazione della Costituzione europea, una istituzione centrale per le sue funzioni politiche ed economiche.
      La presente proposta di legge effettua un riequilibrio a favore delle regioni non adeguatamente rappresentate al Parlamento europeo e permette a tutti i cittadini di essere rappresentati pienamente nelle istituzioni dell'Unione.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «La ripartizione dei seggi di cui al secondo comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo almeno due seggi ad ogni regione che ha un numero di abitanti superiore a un milione e almeno un seggio ad ogni regione che ha un numero di abitanti inferiore a un milione. Il restante numero di seggi è attribuito in proporzione alla popolazione di ogni regione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su