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PDL 5392

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5392



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

CENTO, ZANELLA, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, LION

Indizione di un referendum confermativo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

Presentata il 2 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Ben dieci Stati dell'Unione europea sono già orientati a sottoporre al vaglio dei propri elettori la nuova Costituzione europea. Si tratta di Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna. Vi sono accanite discussioni nel Governo finlandese e in quello polacco sulla necessità di un referendum. Le motivazioni che hanno indotto i leader nazionali a promuovere le consultazioni referendarie muovono da considerazioni molto semplici: l'Unione europea incide in modo determinante nella nostra vita quotidiana ed è giusto ed opportuno sottoporre a giudizio una riforma sostanziale del suo funzionamento.
      L'Italia è il Paese più europeista nei sondaggi Eurostat, ma - per inspiegabili ragioni - non ha mai ritenuto opportuno un dibattito popolare su alcuna delle riforme dell'integrazione europea.
      La Costituzione italiana non prevede un referendum di ratifica sui trattati europei. La legge per ratificare trattati internazionali è espressamente esclusa dal referendum a norma dell'articolo 75. È pertanto necessario il varo di una legge costituzionale ad hoc, che non scardini l'impianto del dettato costituzionale, ma che permetta ai cittadini di potersi esprimere su una questione così importante per il futuro di tutti noi, come italiani e come europei.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.
      2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. I quesito da sottoporre al referendum è il seguente: «Ritenete voi che l'Italia debba procedere alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, fatto a Roma il 29 ottobre 2004?».

Art. 3.

      1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché nella legge 22 febbraio 2000, n. 28.
      2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione

 

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dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 4.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.


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