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PDL 5342

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5342



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANDI

Disposizioni per il rilancio del comparto turistico nel Veneto

Presentata l'8 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il turismo rappresenta da sempre il settore più stabilmente in attivo dell'economia del nostro Paese.
      Esso evoca una pluralità di interessi e di immagini del nostro Paese nel mondo, le bellezze artistiche e quelle naturali, i giacimenti culturali, il patrimonio storico-architettonico, il «museo diffuso», le tradizioni e la cultura enogastronomica, i prodotti locali dell'agricoltura, il carattere e l'organizzazione dell'ospitalità.
      Il turismo mondiale, nonostante la gravissima crisi del 2001 e del 2002, ha avuto una crescita del 2,7 per cento, mentre in Europa l'incremento è stato del 2 per cento e in Italia si è registrato un calo del 2,2 per cento dei turisti stranieri.
      Nel 2003 e nella prima metà del 2004 la situazione non è migliorata.
      Tuttavia i numeri complessivi del settore sono eloquenti. Il settore del turismo è pari a circa il 6 per cento del prodotto interno lordo italiano, cifra che cresce al 12 per cento se si considera l'indotto. Sono due milioni gli occupati, pari ad un significativo 1,4 per cento dell'occupazione totale.
      Sono oltre 29 miliardi di euro le entrate generate dai turisti stranieri.
      La proposta di legge, partendo da questo dato, si prefigge di aiutare la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico veneto anche ai fini di attuare il riequilibrio territoriale delle aree a ritardo di sviluppo, in particolare di quelle montane in cui il turismo sempre appare come uno sfogo «di qualità» per il lavoro e per il futuro di intere comunità colpite oggi dalla crisi internazionale dovuta alle delocalizzazioni e dalle difficoltà del comparto industriale.
      Nello specifico, la proposta di legge vuole sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese al fine di migliorare la qualità delle strutture e dei servizi.
 

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      Con l'articolo 1 si rendono fiscalmente deducibili in misura pari al 36 per cento dei costi sostenuti, le spese che le imprese turistiche operanti nel settore della ricettività investono per realizzare o ristrutturare gli immobili destinati all'attività di impresa o che sono diretti a eliminare le barriere architettoniche.
      L'incentivo è stabilito nel limite massimo di 400 milioni di euro.
      Le modalità di applicazione e di concessione del beneficio sono determinate attraverso un decreto del Ministro delle attività produttive.
      L'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per il comparto turistico. Attualmente il settore vede un'aliquota IVA al 10 per cento per i servizi di ristorazione e di recettività offerti dalle strutture turistiche e un'aliquota al 20 per cento per i servizi delle imprese sciistiche, montane, balneari marittime, lacuali e fluviali e delle agenzie di viaggio. Nel primo caso si prevede un ulteriore abbassamento dell'aliquota che viene portata al 4 per cento, mentre nel secondo caso si propone un'aliquota agevolata al 10 per cento. Sono naturalmente consapevole che nel caso delle impresa turistica, la normativa comunitaria attualmente in vigore non offrirebbe margini di manovra, ma il dibattito che si sta svolgendo in sede di Consiglio europeo sulla modifica della sesta direttiva in materia di IVA (direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977) potrebbe favorire il percorso qui delineato per il rilancio di tutto il settore turistico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e, in particolare, per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico del Veneto, attraverso la realizzazione o il miglioramento delle strutture e dei servizi, per le imprese turistiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite dall'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 36 per cento dei costi sostenuti per le ristrutturazioni nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili strumentali all'attività di impresa turistica.
      2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cede a terzi o destina i beni immobili oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il quinto periodo di imposta successivo alla data della ristrutturazione.
      4. Con decreto del Ministro della attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite

 

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massimo di 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi da parte delle agenzie di viaggio e delle imprese che gestiscono stabilimenti sciistici, montani, balneari marittimi, lacuali e fluviali, è pari al 10 per cento.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota IVA sulle fornitura di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei servizi di ristorazione e delle attività ricettive, come definite dal citato accordo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, è pari al 4 per cento.
      3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del comitato consultivo dell'IVA di cui all'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di sistema comune di IVA.


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