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PDL 5349

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5349



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, ALFREDO VITO, MILANESE

Disposizioni per il recupero, il ripristino e la salvaguardia
dei limoneti della costiera Sorrentino-Amalfitana

Presentata il 13 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel territorio Sorrentino-Amalfitano grazie al clima, all'esposizione e alla fertilità del suolo, si producono limoni, olio, vino e formaggi, tutti con riconoscimento di pregio sia a livello nazionale che europeo. Ma quello che particolarmente interessa in questo contesto è la salvaguardia dei limoneti, dal momento che negli ultimi anni si è registrato uno stato di abbandono che potrebbe condurre all'estinzione di uno dei prodotti maggiormente conosciuti della costiera.
      Le radici di antichi limoneti dai fiori profumati risalgono addirittura all'XI secolo e sono tuttora caratteristici dalla costiera Sorrentino-Amalfitana.
      I grandi terrazzamenti della costiera, che da secoli caratterizzano il territorio, da Vietri sul Mare a Positano attraverso tanti paesini, si vanno sempre più assottigliando. Il territorio con il trascorrere del tempo ha subìto diverse modifiche le quali, sia per opera della natura che per l'intervento dell'uomo, si sono ripercosse sugli stessi terrazzamenti. Questi ultimi svolgono un ruolo fondamentale nell'imbrigliamento dei terreni e, in assenza di una costante manutenzione, rischiano di scivolare a valle danneggiando il paesaggio. La coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» avviene proprio mediante i terrazzamenti e le «chiome», durante i periodi invernali, vengono coperte per precauzione. Un tempo, le strutture di protezione erano costituite da «pagliarelle», evolutesi oggi in moderni pergolati di legno di castagno, ricoperti da reti di plastica antigrandine e ombreggianti. Una volta avuti questi accorgimenti i limoneti fioriscono e innescano una produzione continua.
 

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      In questi tempi, richieste di salvaguardia dei nostri prodotti tipici e di marchi di qualità arrivano da ogni parte d'Italia. È così per i prosciutti, le mozzarelle, il parmigiano, il vini, eccetera, ed è giusto che sia così anche per il limone delle costiera Sorrentino-Amalfitana.
      Il limone prodotto in questo territorio ha caratteristiche proprie: contiene un'alta percentuale di vitamina C (acido ascorbico), ha la buccia di colore chiaro, la polpa succosa con pochi semi, separata dalla scorza da uno strato bianco e spugnoso. Tutte queste qualità hanno fatto sì che recentemente, il 29 luglio 2003, questo tipo di limone ha ottenuto in sede europea il riconoscimento di qualità e tipicità (l'indicazione geografica protetta-IGP).
      Il limone è un prodotto la cui storia si fa risalire agli scambi commerciali nel Mediterraneo e la sua coltivazione sarebbe stata importata attraverso la Sicilia dall'Oriente. Ma studi recenti attribuiscono a questo tipo di limone origini himalayane, i santoni Lama dell'Himalaya sfruttarono per primi le sue proprietà terapeutiche. I limoni erano inoltre conosciuti anche dai Romani, soprattutto quali piante ornamentali, come dimostrano le raffigurazioni delle ville pompeiane. Tutti ormai conoscono le qualità organolettiche degli agrumi in generale e dei limoni in particolare, ma il limone di Amalfi, detto «sfusato amalfitano» data la sua forma affusolata, è un frutto unico in Italia e famoso nel mondo.
      Se poi si pensa che gli alberi di limone sono polimorfici e proprio per questa caratteristica possono raggiungere una produzione annua che va da 200 a 600 frutti e che un albero di limoni ha una durata di ottanta anni, immaginiamo che ricchezza possediamo.
      La presente proposta di legge vuole fornire un contributo per salvaguardare i limoneti della costiera Sorrentino-Amalfitana ed evitare l'estinzione di un prodotto che gode di fama internazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale e di difesa del territorio della costiera Sorrentino-Amalfitana dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di recupero, ripristino e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni di Amalfi, Anacapri, Atrani, Capri, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta, Minori, Positano, Piano di Sorrento, Ravello, Sant'Agnello, Scala, Sorrento, Tramonti, Vico Equense e Vietri sul Mare.

Art. 2.

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere ai proprietari e ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1 un contributo annuale, pari a 10 euro per ogni albero, per la realizzazione degli interventi di recupero e salvaguardia di cui al comma 3.
      2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuisce annualmente la regione Campania nella misura di 3 euro per ogni albero.
      3. Gli interventi di recupero e salvaguardia previsti ai commi 1 e 2 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, e in particolare: la potatura e la piegatura delle piante, la zappatura, l'irrigazione, la pulizia trimestrale, la concimazione, i trattamenti fitosanitari, la copertura, la raccolta e la pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il

 

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Ministero per i beni e le attività culturali può concedere ai proprietari e ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1 un contributo unico per il ripristino della funzionalità dei limoneti, pari a 40 euro per il recupero di ogni albero abbandonato.
      2. Alla parte residua delle spese di cui al comma 1 contribuisce la regione Campania nella misura di 10 euro per ogni albero.
      3. Le spese di cui al comma 1 riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi:

          a) realizzazione di gradini e canali di irrigazione;

          b) acquisto e messa a dimora di piante ecotipo «sfusato amalfitano»;

          c) acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno;

          d) acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno;

          e) acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.

      4. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative ad un biennio. Allo scadere del biennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

Art. 4.

      1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono soggetti ad adeguamento automatico annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente dall'Istituto nazionale di statistica.


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