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PDL 5362

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5362



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Presentato il 19 ottobre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge ha ad oggetto la delega al Governo per l'adozione, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la modifica ed il riordino della attuale disciplina in materia di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nella prospettiva di una migliore e più efficace utilizzazione degli stessi.
      L'intervento normativo si rende necessario al fine di ripensare l'essenza della funzione statuale in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre forme di manifestazione di pericolosità sociale. In particolare, la legge delega tende a predisporre nuovi strumenti di intervento per contrastare l'arricchimento illecito delle mafie e delle altre forme di criminalità organizzata fino ad oggi avvenuto per mezzo dello sfruttamento parassitario del lavoro e delle risorse economiche dell'economia legale. In tale senso l'iniziativa legislativa è volta a rendere più efficace lo strumento del sequestro e della confisca di prevenzione,
 

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destinato a sottrarre alle strutture criminali i frutti delle loro attività illecite, privandole dei beni acquisiti e devolvendoli all'Erario.
      La legge delega, inoltre, intende riformare l'intera materia della gestione dei beni sequestrati e confiscati, predisponendo nuovi strumenti per una migliore loro utilizzazione, con l'obiettivo di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla; ma soprattutto di indirizzare la destinazione finale dei beni, secondo il dettato costituzionale ed in funzione alle esigenze delle comunità locali, legandone l'uso a scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e garantendo, in tale modo, anche la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
      È, infatti, un dato di esperienza comune che i beni sottoposti al sequestro e poi alla confisca finiscano spesso con l'essere relegati in un circuito economico secondario, di scarso rilievo, senza alcuna possibilità, tranne casi eccezionali, di rientrare nel mercato produttivo in condizioni di competitività. In alcuni casi, poi, tali beni non trovano ulteriore utilizzazione e cadono in stato di abbandono, per divenire preda dei vandali o luogo di testimonianza del disagio sociale.
      La risposta legislativa, di cui la legge delega si fa portatrice, è improntata a ragioni di civiltà giuridica, di una efficiente amministrazione dei beni sottratti al crimine, di una presenza forte dello Stato nella repressione degli arricchimenti illeciti della criminalità organizzata, che consenta di evitare al contempo che nella percezione collettiva il sequestro e la confisca patrimoniale antimafia possano essere automaticamente associati alla distruzione di beni produttivi e di posti di lavoro, o alla compressione immotivata delle posizioni dei terzi creditori di buona fede.
      La legge delega in tal senso introduce importanti princìpi innovatori tra i quali:

          la regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, con prevalenza di queste ultime e con previsione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede [articolo 3, comma 1, lettera n)];

          la previsione di procedure e sanzioni anche penali nei casi in cui siano scoperti negozi giuridici finalizzati all'elusione delle misure di prevenzione [articolo 3, comma 1, lettera o)];

          la possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, in costanza delle condizioni che hanno portato al sequestro di prevenzione [articolo 3, comma 1, lettera b)], consentendo altresì la integrazione delle prime in relazione ai beni successivamente individuati [articolo 3, comma 1, lettera c)];

          la previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio di prevenzione prosegua nei confronti degli eredi o dei legatari [articolo 3, comma 1, lettera e)];

          la abrogazione della previsione che subordina l'efficacia della confisca emessa in procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale [articolo 3, comma 1, lettera d)];

          la previsione di una forma tipica di impugnazione del provvedimento definitivo di confisca, modellata sullo schema della revisione del giudicato penale, con indicazione tassativa dei casi in cui può essere richiesta, con conseguente attribuzione alla corte d'appello del potere di deliberare l'istanza di revisione, con rinvio, in caso di accoglimento, ad un giudice in composizione diversa [articolo 3, comma 1, lettera m)];

          la previsione del divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente, salvo casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede [articolo 3 comma 1, lettera h)];

 

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          la disciplina degli effetti del sequestro e della confisca nel caso di applicazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, secondo i princìpi ispiratori della legge delega [articolo 3, comma 1, lettera p)];

          la individuazione per le aziende sequestrate di procedure di ristrutturazione economica e finanziaria adattando allo scopo gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 [articolo 2, comma 1, lettera i)].

      Per rispondere a tutte queste esigenze la legge delega rimodella i soggetti, i ruoli e le procedure che vanno dal sequestro alla confisca dei beni, fino alla assegnazione degli stessi, cercando di ottenere tempi più veloci, maggiore professionalità, migliori economie di scala e garantendo al contempo un altissimo livello di guardia contro i pericoli di ulteriori infiltrazioni mafiose.
      La distribuzione delle competenze dell'intera materia introduce anche nuovi soggetti con funzioni di volta in volta di gestione, di controllo o di indirizzo, che dovranno operare secondo le premesse sopra esposte.

I SOGGETTI ED I POTERI

La Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali.

      La Commissione è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonchè della Procura nazionale antimafia. Il ruolo di tale organo tecnico è quello di monitorare continuamente ed analizzare il fenomeno dell'impiego del danaro proveniente dalla criminalità organizzata nell'economia reale del Paese, verificando se le linee di contrasto adottate, attraverso le misure di prevenzione patrimoniali, siano adeguate o necessitino di nuovi riferimenti legislativi o di ulteriori e diversi modelli di gestione da parte della stessa Agenzia del demanio.
      La Commissione è investita anche di poteri di indirizzo e di impulso in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. In tale senso assume un ruolo di alta vigilanza sui comitati provinciali e sulla stessa attività dell'Agenzia del demanio, pur rimanendo preservata l'autonomia gestionale della medesima.
      La composizione della Commissione tende a garantirne la massima competenza tecnica ed il ruolo e la presenza del Procuratore nazionale antimafia assicura la possibilità che tale organo possa attingere, nei limiti del segreto istruttorio, quegli elementi di analisi sul fenomeno mafioso che sono propri della Procura nazionale. Inoltre, è importante rilevare che l'Agenzia del demanio dovrà inviare alla Commissione una relazione semestrale sulla gestione complessiva dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

L'Agenzia del demanio.

      Un ruolo centrale è, certamente, quello dell'Agenzia del demanio; l'intervento anticipato di questa al momento del sequestro di prevenzione del bene, attraverso una struttura appositamente dedicata, articolata a livello centrale e periferico, con compiti di custodia, amministrazione e gestione, consente di evitare un irrimediabile danno alle potenzialità produttive del bene o dell'impresa.
      L'azione dell'Agenzia del demanio deve conformarsi a criteri di efficienza, economicità ed efficacia; la gestione delle attività dei beni dovrà essere ispirata a criteri di imprenditorialità e tendere, ove possibile, all'incremento della loro redditività.
      Si passa, dunque, da una logica statica di mera conservazione propria dell'ordinamento attualmente in vigore, ad una dinamica che tende a imputare ad un

 

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unico organismo statale (quale l'Agenzia del demanio, anche attraverso le sue articolazioni locali) ogni responsabilità nella amministrazione del bene o delle attività. Così facendo sussiste un unico centro di imputazione delle decisioni e delle responsabilità, che consente una migliore gestione dei beni ed una più evidente constatabilità dei risultati raggiunti.
      L'Agenzia del demanio, inoltre, è competente ad emettere l'atto finale di assegnazione o destinazione del bene confiscato sulla base di una decisione presa da un apposito comitato provinciale [articolo 3, comma 1, lettera f)].
      All'Agenzia del demanio vengono attribuiti maggiori poteri, rispetto all'attuale amministratore giudiziario, consentendo in tale modo di [articoli 2, comma 1, lettera e), e 3, comma 1, lettera f)]:

          proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, semprechè non vi sia una situazione di dissesto irreversibile;

          sciogliersi, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti;

          impugnare eventuali delibere societarie o eventuali modifiche dello statuto che possano recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

          ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che l'amministratore del bene sequestrato sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile;

          chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali.

Il comitato provinciale.

      Il comitato è composto dal prefetto, che lo presiede, dal procuratore distrettuale antimafia e dal direttore della filiale dell'Agenzia del demanio, competenti in base alla localizzazione del bene o dell'azienda; interviene nell'ambito delle procedure di assegnazione dei beni confiscati o di revoca dell'assegnazione stessa, in caso di mancato uso dei beni da parte dell'assegnatario o di loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione. Il comitato potrà, altresì, disporre l'intervento della forza pubblica, al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, riuscendo in tale modo ad evitare che l'azione pubblica sia frustrata dalla forza di intimidazione o da azioni di danneggiamento provenienti dalle organizzazioni criminali mafiose. Infine, il comitato sarà chiamato ad esprimersi anche sulla eventuale distruzione o demolizione dei beni confiscati, qualora non sia possibile realizzare in alcun modo il loro uso e siano presenti motivi di ordine pubblico, sicurezza, o di altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che inducano a tale atto estremo. La distruzione persegue il fine di evitare che il degrado del bene sia considerato dalla società civile quale elemento di incapacità dell'azione legale della mano pubblica.

Il prefetto e la conferenza di servizi.

      È stato rilevato che molto spesso i beni oggetto di confisca risultano di fatto inutilizzabili in relazione alla loro destinazione d'uso o al regime urbanistico dell'area su cui insistono. Questo stato di cose finisce, di volta in volta, per incidere sull'abbandono del bene e sul suo deterioramento naturale o sulla distruzione ad opera di ignoti.
      Il prefetto territorialmente competente in base alla localizzazione del bene, dunque, interverrà ogni qualvolta sarà necessaria la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato. Tale intervento potrà avvenire, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purchè risponda alle precise esigenze espresse dall'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), e non violi eventuali vincoli di inedificabilità imposti sul bene da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti.

 

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      Per tali fini il prefetto convocherà una conferenza di servizi, in cui tutte le esigenze delle amministrazioni di governo locali potranno essere considerate.
      L'Agenzia del demanio, inoltre, deve informare in ogni caso il prefetto della nomina degli amministratori o dei loro ausiliari, in relazione ai beni in sequestro o confiscati nelle misure di prevenzione patrimoniali [articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2)], garantendo in tal modo un monitoraggio costante su eventuali cause ostative alla nomina degli stessi.

L'autorità giudiziaria.

      Il giudice della prevenzione ha il potere/dovere di ottenere dall'Agenzia del demanio tutte le informazioni necessarie inerenti alla gestione del bene sequestrato, nonché il rendiconto dell'amministrazione dello stesso; tuttavia questi è liberato dalla cura della complessa tematica della gestione amministrativa del bene, che viene concentrata su un organo tecnico quale l'Agenzia del demanio [articolo 2, comma 1, lettera d)]. A tale giudice spetta poi il potere/dovere di fornire il proprio nulla osta alla nomina dell'amministratore del bene o dei suoi ausiliari, fino alla confisca definitiva [articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2)], nonché di autorizzare, negli stessi termini, ogni atto di straordinaria amministrazione [articolo 2, comma 1, lettera f)].
      Si deve osservare che la volontà di avvalersi nella gestione dei beni sequestrati e confiscati nelle misure di prevenzione, di amministratori scelti, generalmente e tranne casi eccezionali, tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni, risponde a precise esigenze di ordine pubblico e di contrasto alle possibili infiltrazioni, minacce o lusinghe delle mafie.

Il procuratore distrettuale antimafia.

      Il coinvolgimento del procuratore distrettuale antimafia, come dello stesso prefetto, risponde all'esigenza di tenere sempre alta l'attenzione contro ogni possibile tentativo di nuova infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei beni sequestrati e confiscati nelle misure di prevenzione.
      La capacità di tale organo giudiziario di fornire eventuali elementi ostensibili derivanti dall'attività investigativa e processuale antimafia ne fa un perno essenziale del comitato provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
      Completa, poi, tale posizione sia il potere del procuratore distrettuale antimafia di proporre le misure di prevenzione [articolo 3, comma 1, lettera a)], sia il diritto di essere informato in ogni tempo dall'Agenzia del demanio sulla nomina di ogni amministratore dei beni sequestrati o confiscati [articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2), e g)].

Il Procuratore nazionale antimafia.

      Il Procuratore nazionale antimafia partecipa alla Commissione di alta vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), fornendo il supporto di conoscenze ed esperienze del suo ufficio nel contrasto alla criminalità mafiosa.
      Viene, inoltre, attribuito al Procuratore nazionale antimafia il potere di impulso e di coordinamento dell'attività dei procuratori distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione, riuscendo in tale modo a garantire una visione maggiormente organizzata del sistema di contrasto alla circolazione dei capitali illegali delle associazioni criminali [articolo 3, comma 1, lettera a)].

L'amministratore dei beni sequestrati o confiscati.

      L'amministratore dei beni sequestrati o confiscati ha la qualifica di pubblico ufficiale, si occupa della gestione dei beni secondo le direttive dell'Agenzia del demanio, fornendo i rendiconti della sua attività ed esprimendo, ove richiesto, la

 

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propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva [articolo 2, comma 1, lettera g)]. Nell'espletamento di tali compiti l'amministratore può anche valersi di ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali.
      La procedura di nomina dell'amministratore, come dell'ausiliario, comporta l'intervento necessario dell'autorità giudiziaria procedente, almeno sino alla confisca dei beni, e la comunicazione in ogni caso al prefetto ed al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competenti.

L'attività produttiva, i canali di finanziamento e la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa in crisi dopo il sequestro di prevenzione.

      Il dato di esperienza ha dimostrato che il primo effetto del sequestro di prevenzione (ma anche di quello penale) è la immediata interruzione di ogni canale di finanziamento bancario all'impresa del prevenuto, pur in assenza di un formale provvedimento di blocco dei rapporti bancari medesimi. Ciò determina, inevitabilmente, il blocco di ogni attività ed il tramonto di ogni prospettiva di sviluppo, ancorché già programmata e finanziata dell'impresa, che a quel punto si avvia inesorabilmente al fallimento.
      La legge delega introduce il principio, dunque, che lo Stato garantisce i debiti che le imprese poste sotto sequestro di prevenzione contraggono con il sistema creditizio per le loro esigenze di gestione, riattivazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento degli impianti, semprechè la crisi dell'impresa non sia irreversibile; i crediti garantiti dallo Stato saranno, poi, soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942).
      La legge delega, inoltre, tende ad intervenire sulla situazione delle imprese sequestrate alla criminalità organizzata che si trovino in stato di crisi, delineando la possibilità di una procedura che realizzi un programma di ristrutturazione economica e finanziaria per riportare in bonis l'attività aziendale. Tale necessità sorge dall'esigenza di salvare capacità tecniche, produttive e posti di lavoro in realtà economiche a volte marginali nell'economia del Paese, che si perderebbero, invece, all'interno delle complesse procedure fallimentari. In tal modo si garantisce anche l'ordine pubblico e si evita il pericolo che i beni aziendali vengano riacquistati dalla criminalità organizzata alle aste fallimentari attraverso nuovi prestanome e con l'ulteriore riciclaggio di capitali illecitamente accumulati. La linea di intervento, dunque, è quella di accedere all'esperienza normativa del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, provvedendo ad adeguarne i contenuti in funzione della particolare materia delle misure di prevenzione e della complessa tipologia delle imprese sequestrate alla criminalità organizzata.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto:

          a) la previsione di una disciplina omogenea avuto riguardo all'esecuzione del sequestro ed all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale e nel procedimento di prevenzione;

          b) la previsione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di una impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari;

          c) la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione, destinazione e distruzione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali;

          d) la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;

          e) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché della Procura nazionale antimafia, con compiti di:

              1) osservazione e analisi in merito ai beni ed alle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, al fine di elaborare e proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

 

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              2) indirizzo, qualora emergano situazioni di conflitto tra i competenti comitati provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che siano situati sul territorio di diverse province;

              3) impulso in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

      2. Restano escluse dall'ambito della presente delega le disposizioni normative relative a sequestri e confische di tabacchi, stupefacenti e armi, in seguito ad attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di sostanze stupefacenti e di armi.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi concernenti la modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali si ispirano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la custodia, l'amministrazione, la gestione, la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali sono affidati all'Agenzia del demanio che, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si avvale di una struttura appositamente dedicata, articolata a livello centrale e periferico;

          b) l'azione dell'Agenzia del demanio si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

          c) l'Agenzia del demanio invia alla Commissione di alta vigilanza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sullo stato dei beni e delle attività sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nonché sull'andamento

 

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e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

          d) l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe:

              1) è responsabile della custodia, dell'amministrazione, della gestione e della destinazione dei beni e delle attività sequestrati o confiscati;

              2) nomina e revoca gli amministratori, di regola scegliendoli tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione al prefetto ed al procuratore distrettuale antimafia territorialmente competenti;

              3) intrattiene direttamente i rapporti con l'autorità giudiziaria, con obblighi di informazione e di rendiconto;

              4) provvede agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta;

          e) l'Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa previsione del potere di:

              1) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, semprechè le opere non siano state realizzate su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli

 

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da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

              2) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali semprechè le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

              3) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o confiscato al locatore, ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati;

              4) impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non inferiore ad una determinata soglia dell'intero capitale, le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia giudiziale;

              5) disporre, nei casi previsti dalla legge, la distruzione del bene sequestrato o confiscato;

              6) ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; fare salva, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione;

              7) chiedere per l'impresa gestita l'ammissione alle procedure esecutive concorsuali;

          f) per i beni in sequestro e per quelli confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria,

 

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che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è reclamabile;

          g) l'amministratore di cui alla lettera d), numero 2), riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e provvede alla gestione dei beni secondo le direttive dell'Agenzia del demanio, fornisce i rendiconti della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva; l'amministratore può essere affiancato da ausiliari di comprovata onorabilità e dotati di specifiche competenze professionali; la procedura di nomina è sottoposta alle condizioni di cui alla citata lettera d), numero 2);

          h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          i) per le imprese sequestrate sono individuate procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, adattando a tale fine gli strumenti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

          l) la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati è disciplinata secondo i seguenti criteri:

              1) è effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

              2) è effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

 

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              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, il sostituto d'imposta applica l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

          m) sono in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalla legge per i beni di interesse culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 3.
(Interventi correttivi).

      1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni di integrazione e di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e di quelle ad essa collegate, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) estensione al procuratore distrettuale antimafia del potere di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione, nonchè attribuzione al Procuratore nazionale antimafia del potere di impulso e coordinamento dell'attività dei procuratori distrettuali per l'applicazione delle misure di prevenzione;

          b) possibilità di mantenere le misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente da quelle personali antimafia, anche nel caso in cui queste siano estinte o revocate, purché a carico del soggetto proposto siano evidenziati, per l'epoca di acquisizione dei beni, indizi circa l'appartenenza ad associazione mafiosa ed i beni risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica in rapporto al tempo dell'acquisizione;

          c) possibilità, nei casi indicati alla lettera b), di integrare le misure di prevenzione patrimoniali in relazione ai beni successivamente individuati;

 

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          d) abrogazione della previsione di cui all'articolo 2-ter, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nella parte in cui subordina l'efficacia della confisca emessa in procedimento di prevenzione a quella disposta nel procedimento penale in corso, facendo salve le esigenze di tutela della parte civile costituita nel giudizio penale;

          e) previsione che, in caso di morte del proposto, il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari;

          f) individuazione di criteri e di rapide procedure di assegnazione o destinazione dei beni confiscati, per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura; l'atto di assegnazione o destinazione è adottato dall'Agenzia del demanio, su decisione di un apposito comitato provinciale, composto dal prefetto, che lo presiede, dal procuratore distrettuale antimafia e dal direttore della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competenti o loro delegati;

          g) previsione del potere di revocare l'assegnazione o la destinazione dei beni in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione; l'atto di revoca è adottato dall'Agenzia del demanio, su decisione del comitato provinciale di cui alla lettera f);

          h) previsione del divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente, esclusi i casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede;

          i) previsione di ulteriori procedure di distruzione o demolizione dei beni confiscati,

 

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rispetto a quelle già previste dalle norme vigenti, esclusivamente per motivi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e qualora non sia possibile il loro uso; l'atto di distruzione o demolizione è adottato dall'Agenzia del demanio su decisione del comitato provinciale di cui alla lettera f);

          l) previsione di ulteriori procedure sull'uso della forza pubblica, al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia del demanio, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, su decisione del comitato provinciale di cui alla lettera f);

          m) previsione della procedura di revisione della decisione definitiva sulla confisca nel procedimento di prevenzione, ad istanza di chiunque ne abbia interesse, secondo i seguenti princìpi:

              1) ammissibilità in ogni tempo della revisione del provvedimento definitivo di confisca:

                  1.1) se i fatti posti a fondamento del provvedimento non possano conciliarsi con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile;

                  1.2) se il provvedimento è conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dagli articoli 3 e 479 del codice di procedura penale;

                  1.3) se dopo la confisca sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di fatto che, soli o uniti a quelli già valutati, dimostrano che la confisca non poteva essere disposta;

                  1.4) se è dimostrato che la confisca venne disposta in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto dalla legge come reato;

              2) competenza della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha disposto in primo grado la misura di prevenzione;

 

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              3) garanzia del contraddittorio delle parti;

              4) ricorribilità avanti alla Corte di cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione;

              5) previsione che, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, la corte d'appello rinvii il procedimento ad altra sezione dello stesso tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato;

          n) regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali o azioni esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, con prevalenza di queste ultime e con previsione di regole per la salvaguardia delle ragioni dei terzi creditori di buona fede;

          o) previsione di procedure destinate all'annullamento di atti giuridici finalizzati all'elusione delle misure di prevenzione, nonché previsione di sanzioni penali o amministrative nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che ne risultino autori;

          p) previsione dell'applicazione dei princìpi contenuti nel presente articolo anche nel caso di sequestro e confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

          q) semplificazione delle modalità di versamento direttamente presso le competenti sezioni della tesoreria provinciale dello Stato dei proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera h), si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

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delle finanze per l'anno 2004 e corrispondenti per gli anni successivi.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri di cui al comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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