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PDL 5247

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5247



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, ERMERENZIO BARBIERI, BIONDI, CAMPA, COLLAVINI, COLUCCI, D'AGRÒ, DI TEODORO, FLORESTA, FRAGALÀ, GALLO, GALVAGNO, GIGLI, LUCCHESE, MILANESE, MORETTI, PANIZ, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, PINTO, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, ROSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SGARBI, STRADELLA, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZAMA

Norme per la razionalizzazione dell'uso delle acque

Presentata il 6 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra nazione è potenzialmente molto ricca di acque, di cui molte di altissima qualità, nel contempo si registra in Italia uno dei più elevati consumi idrici pro-capite del mondo.
      Ciò premesso, occorre svolgere alcune considerazioni: questa lusinghiera situazione appare purtroppo fortemente differenziata sul territorio nazionale, in quanto ad una particolare ricchezza e disponibilità di acque nel nord d'Italia e in parte nel centro del Paese, si contrappone una carenza di risorse idriche nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole, con l'aggravio di una rete di distribuzione inadeguata, con perdite di carico stimate dal 30 per cento al 40 per cento, situazioni ulteriormente penalizzate da insufficienze e da inadeguatezze nello sfruttamento nei bacini imbriferi naturali nonché negli invasi idrici di ritenuta.
      L'intensa siccità dell'anno scorso, che ha colpito inusitatamente zone del Paese tipicamente non soggette a tali eventi, aggravata dalla crescita continua dei consumi, è chiaro indice che quanto si considerava inesauribile non è più tale, anzi che occorre attivare una attenta azione politica improntata al risparmio idrico, particolarmente ad un uso razionale e corretto delle risorse idriche; in particolare la presente proposta di legge si propone di recuperare e di riutilizzare per specifiche finalità una importante percentuale di acque che attualmente vengono sprecate o non utilizzate, al fine di preservare le acque di alta qualità da un uso banale o non necessario.
      Le strutture utili per un attento sfruttamento delle ricchezze idriche, nella loro ampia diversificazione, richiedono per essere attuate periodi medio lunghi, adeguati investimenti finanziari, sinergie e concomitanza di intenti tra gli enti di governo preposti e i settori di grande consumo idrico, in aggiunta oggi ne occorrono altre, più specifiche, atte al risparmio sull'utilizzo
 

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delle acque potabili, il cui spreco è principalmente indirizzato agli usi di natura civile, igienica e industriale.
      A tale fine è rivolta la presente proposta di legge, diretta a favorire la differenziazione nel servizio delle reti di distribuzione e di captazione delle acque, distinguendo tra le «potabili» di normale uso igienico-sanitario e quelle «bianche non potabili» per usi diversi non igienico-sanitari.
      Essendo la competenza in materia molto variegata, in quanto demandata alla legislazione e all'amministrazione delle regioni, delle province e dei comuni, nonché alle comunità montane, la presente proposta di legge detta norme di indirizzo generale, affinché tutti i nuovi piani urbanistici di espansione edificatoria, e conseguentemente le nuove costruzioni sia pubbliche che private, siano obbligati ad ottemperare a queste condizioni.
      Per quanto riguarda l'edificato è demandato alle singole regioni il termine per l'adeguamento delle reti di distribuzione a quanto indicato dalle norme previste dalla presente proposta di legge.
      Non è necessaria una norma di copertura finanziaria in quanto per le nuove costruzioni gli oneri possono essere attribuiti ai soggetti beneficiari di concessioni edilizie includendoli negli oneri di urbanizzazione primaria.
      Per l'edificato, invece, gli oneri possono essere in parte posti a carico dell'utenza e in parte inseriti nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica delle pubbliche amministrazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino devono, entro sei mesi dalla classificazione delle «acque bianche non potabili» prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una nuova rete di distribuzione e di captazione per le acque classificate, ai sensi del comma 2, «acque bianche non potabili», in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;

          b) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso e la dimensione, devono essere subordinati al rispetto della distinzione di rete per le «acque bianche non potabili» individuate ai sensi del comma 2, in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;

          c) per le aree già urbanizzate ed edificate, deve essere prevista l'elaborazione, da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato a quanto previsto alle disposizione di cui alle lettere a) e b). I lavori inerenti all'adeguamento devono essere

 

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iniziati nei termini definiti da apposita legge regionale;

          d) l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

      2. Il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito provvedimento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate «acque bianche non potabili» nonché i relativi usi di impiego consentiti.



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