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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5036 |
1) si accrescono considerevolmente le agevolazioni fiscali per i privati per interventi di recupero edilizio volti ad eliminare manufatti contenenti amianto;
2) si istituisce un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici;
3) attraverso lo strumento della relazione al Parlamento e le conferenze annuali sull'applicazione della legge n. 257 del 1992 viene stabilito un programma impegnativo per la verifica dell'opera di bonifica con la responsabilità dei soggetti pubblici interessati;
4) al termine del decennio previsto all'articolo 1, nel quale è riconosciuto il diritto all'erogazione di agevolazioni fiscali speciali, la nuova normativa prevede che la presenza di manufatti di cemento amianto o comunque contenenti amianto esposto ad usura sia punita dall'autorità pubblica preposta con sanzioni amministrative e con il sequestro del manufatto, nonché l'obbligo della rimozione e dello smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.
1. La detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è riconoscita, con una maggiorazione di 15 punti percentuali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
2. Agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta l'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Le agevolazioni tributarie di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
1. È istituito un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici volto al finanziamento degli interventi finalizzati a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici, attraverso appositi procedimenti di rimozione o di inertizzazione, secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per la realizzazione degli interventi di risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.
3. Ai fini della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
1. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente
1. Al termine del decennio di cui all'articolo 1, comma 3, la presenza di amianto non trattato secondo le procedure definite con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 4, negli edifici pubblici e privati è punita dalla competente azienda sanitaria locale, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in ragione della quantità di fibre di amianto e dello stato di conservazione del manufatto.
2. Con il provvedimento della competente autorità che irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1, sono altresì disposti il sequestro del manufatto, nonché la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente, a spese del proprietario dell'immobile.
3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una tabella di determinazione
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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