Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5388

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5388



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

Presentato il 29 ottobre 2004


      

torna su
Onorevoli Deputati!

      Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si articola in 4 Parti:

          1) la prima si compone di 60 articoli e contiene le disposizioni di carattere istituzionale;

          2) la seconda comprende i 54 articoli della «Carta dei diritti fondamentali»;

          3) la terza si compone di 322 articoli e disciplina nello specifico le singole politiche dell'Unione;

          4) la quarta, concernente le disposizioni finali, è composta da 12 articoli.

      Ai 448 articoli complessivi che compongono il Trattato costituzionale, si aggiungono 36 Protocolli e 49 Dichiarazioni.
      Di seguito, verranno illustrate le innovazioni di maggior rilievo contenute in ciascuna delle quattro Parti del Trattato costituzionale, nonché i contenuti di alcuni dei Protocolli e delle Dichiarazioni più rilevanti.

IL PREAMBOLO

      Il Trattato costituzionale si apre con un preambolo che richiama i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione e gli obiettivi che la stessa intende perseguire. Il

 

Pag. 2

preambolo individua nelle eredità culturali, religiose ed umanistiche dell'Europa, le basi su cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto. Partendo da tali premesse, viene, quindi, indicato l'obiettivo dell'Europa di farsi portatrice di civiltà, progresso e benessere per tutti i suoi abitanti, di accrescere il carattere democratico della vita pubblica e, grazie anche al valore aggiunto derivante dalle diversità nazionali dei popoli che la compongono, di operare nel mondo per la pace, la giustizia e la solidarietà.

PARTE I

TITOLO I - DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1 Istituzione dell'Unione

      L'articolo I-1 istituisce l'Unione europea, specificando la doppia legittimazione della stessa, ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati membri di costruire un futuro comune. Si sottolinea che l'articolo 1 del TUE stabilisce che le parti contraenti costituiscono «un'Unione europea», mentre l'articolo 1 del Trattato costituzionale prevede l'istituzione «dell'Unione europea». In tale modo si conferisce all'Unione un carattere più definito. Si osserva che l'articolo 1 conferma la denominazione di Unione europea introdotta dal Trattato di Maastricht ed è stata preferita alle diverse opzioni, quali Stati Uniti d'Europa, Europa Unita, Comunità europea proposte nel corso dei lavori della Convenzione.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-1 sancisce, invece, il principio di «apertura» dell'Unione a tutti gli Stati europei che ne rispettano i valori e che si impegnano a promuoverli congiuntamente. L'adesione all'Unione europea rimane, quindi, soggetta ai due criteri essenziali che hanno caratterizzato, sin dalle origini, l'evoluzione del processo d'integrazione europea. Il Paese candidato deve essere, in primo luogo, uno Stato europeo, e deve, al tempo stesso, condividere i valori comuni dell'Unione. Si osserva, in proposito, che la collocazione di tale disposizione nel primo articolo del Trattato, anziché, come previsto dai precedenti Trattati, nelle disposizioni finali, vuole assumere il significato di un messaggio di apertura verso tutti i popoli ed i Paesi europei che potrebbero, in futuro, aderire all'Unione.

Articolo I-2 I valori dell'Unione

      L'articolo indica i valori su cui si fonda l'Unione, ovvero, i valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni a tutti gli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Si osserva che la collocazione testuale dell'articolo I-2 tra le prime disposizioni del Trattato assume un significativo valore simbolico, in quanto l'Unione viene definita come una comunità di valori condivisi dai suoi Stati membri.

Articolo I-3 Gli obiettivi dell'Unione

      L'articolo I-3 indica gli obiettivi dell'Unione. Molti di questi sono già parte integrante dell'acquis communautaire in quanto enunciati in varie disposizioni dei vigenti Trattati (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea - TUE ed articoli 3 e 4 del Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE). Il Trattato costituzionale, oltre ad avere il merito di procedere alla sistematizzazione degli stessi in un unico articolo, introduce ex novo alcuni obiettivi al cui perseguimento dovrà essere improntata l'azione dell'Unione europea. Tra questi vanno, in particolare, menzionati il raggiungimento di un elevato livello di occupazione, il progresso scientifico e tecnologico, la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione

 

Pag. 3

della giustizia, la protezione sociale e la coesione territoriale. L'obiettivo della coesione territoriale va ad aggiungersi a quello della coesione economica e sociale, già contemplato dal TCE. Importante appare anche la disposizione con cui l'Unione si prefigge di rispettare le diversità culturali e linguistiche e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Quest'ultimo costituisce uno tra gli aspetti più innovativi che in prospettiva potrebbe consentire all'Unione di muovere da una statica azione di difesa del proprio patrimonio culturale ad una dinamica ed attiva opera di sviluppo dello stesso.
      Per quanto concerne gli obiettivi dell'Unione sulla scena internazionale, l'articolo I-3, paragrafo 4, del Trattato costituzionale prevede un notevole ampliamento rispetto al precedente articolo 2 TUE. Vengono, infatti, menzionati obiettivi «trasversali» definiti in maniera dettagliata nella parte III del Trattato costituzionale. L'aspetto maggiormente rilevante dell'articolo I-3, paragrafo 4, concerne il riferimento all'affermazione e alla promozione dei valori e degli interessi dell'Unione anche nei rapporti con il resto del mondo. Dal tenore letterale del paragrafo 4 risalta chiaramente la volontà di conferire all'Unione europea degli interessi propri, non meramente risultanti dalla somma degli interessi dei singoli Stati membri.

Articolo I-4 Libertà fondamentali e non discriminazione

      Il paragrafo 1 di tale disposizione conferisce valore costituzionale alle 4 libertà fondamentali sancite dal Trattato: la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.
      Il paragrafo 2 riprende senza modifiche le disposizioni dell'articolo 12 del TCE, e sancisce il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità. L'aspetto innovativo di questa disposizione va ricercato nel fatto che il principio di non discriminazione, in considerazione dell'importanza che assume per il diritto comunitario, viene inserito nella Parte costituzionale del Trattato (Parte I).

Articolo I-5 Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

      L'articolo I-5 disciplina i rapporti tra l'Unione e gli Stati membri. Esso riprende, migliora ed approfondisce molte delle disposizioni che figurano in «ordine sparso» nei Trattati vigenti.
      Il paragrafo 1 dell'articolo I-5 stabilisce che l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Essa rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. Si osserva che l'articolo 5, paragrafo 1, introduce per la prima volta un esplicito riferimento al ruolo delle autonomie regionali e locali. Il rispetto dell'identità degli Stati da parte dell'Unione europea è, quindi, garantito anche nei confronti delle diverse articolazioni (regionali e territoriali) riconosciute come elemento portante dell'assetto istituzionale di uno Stato membro.
      In sintesi, il paragrafo 1 dell'articolo I-5 descrive, in maniera più dettagliata rispetto ai vigenti Trattati, gli elementi essenziali delle identità nazionali menzionando espressamente, tra le strutture fondamentali politiche e costituzionali, anche le autonomie locali e regionali.
      Il paragrafo 2 dello stesso articolo riprende il principio della leale cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Articolo I-6 Il diritto dell'Unione

      Tale articolo codifica un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee: il principio secondo cui il diritto dell'Unione prevale sul diritto degli Stati membri.

 

Pag. 4

Articolo I-7 La Personalità giuridica

      Questa disposizione stabilisce che «l'Unione ha personalità giuridica». La brevità di tale articolo è inversamente proporzionale alla sua importanza ed alle sue implicazioni. Nell'attuale struttura dell'Unione coesistono tre Trattati: il Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), il Trattato istitutivo della Comunità europea per l'energia nucleare (EURATOM) ed il Trattato sull'Unione europea (TUE). La CE e l'EURATOM dispongono già della personalità giuridica di cui non dispone invece l'Unione. La mancanza della personalità giuridica non consente attualmente all'Unione di stipulare accordi con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, di possedere dei beni e di presentarsi in giudizio. Il conferimento della personalità giuridica all'Unione consentirà di superare questi problemi contribuendo, al tempo stesso, a razionalizzare il sistema giuridico europeo. L'EURATOM manterrà peraltro personalità giuridica separata, al Trattato è stata però allegata la seguente Dichiarazione: «La Germania, l'Irlanda e l'Austria prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che adotta la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto».

Articolo I-8 I simboli dell'Unione

      La bandiera dell'Unione è costituita da un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. L'inno dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Beethoven. Il motto dell'Unione è: «Unità nella diversità». La moneta dell'Unione è l'euro. La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione. Il disposto dell'articolo I-8 assume un grande valore emblematico che testimonia la fondazione di una identità europea attraverso elementi di riconoscimento tipici di entità costituzionali.

TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-9 Diritti fondamentali

      Il paragrafo 1 di tale disposizione integra nella Costituzione la Carta dei diritti fondamentali. La Carta era stata già annessa al Trattato di Nizza senza alcun valore giuridico vincolante. Con il suo inserimento nella Costituzione, l'Unione si dota, invece, di un requisito fondamentale. Con essa infatti, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri rafforzano i propri meccanismi di tutela dei diritti fondamentali. Il paragrafo 2 prevede, inoltre, l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, elaborata sotto l'egida del Consiglio d'Europa e firmata a Roma nel 1950. Esso stabilisce che tale adesione non modifica le competenze che la Costituzione attribuisce all'Unione. In altri termini, anche a seguito della futura adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i meccanismi di garanzia attivabili non modificheranno le competenze dell'Unione europea, quali definite dal Trattato costituzionale.

Articolo I-10 Cittadinanza dell'Unione

      Tale disposizione conferisce ai cittadini di ogni Stato membro la cittadinanza dell'Unione. Non si tratta di una disposizione innovativa, in quanto già contemplata agli articoli 17 e 21 del TCE. L'articolo I-10 sistematizza e chiarisce un certo numero di diritti, già previsti dai vigenti Trattati, spettanti ai cittadini europei. La cittadinanza europea si aggiunge - senza però sostituirsi - alla cittadinanza nazionale.

TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo I-11 Principi fondamentali

      Tale disposizione codifica i tre principi che regolano la delimitazione delle competenze dell'Unione europea.

 

Pag. 5


      1. Il primo principio è quello dell'attribuzione. L'Unione dispone delle competenze ad essa espressamente conferite dalla Costituzione. In virtù di tale principio è espressamente indicato, per la prima volta in un Trattato istitutivo, che gli Stati membri esercitano le proprie competenze in tutti quei settori in cui la Costituzione non attribuisce alcuna competenza all'Unione.
      2. Il secondo principio regolatore è quello di sussidiarietà. In proposito, il paragrafo 3 dell'articolo I-11 prevede che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio conseguiti a livello di Unione. In altri termini, nei settori in cui non ha competenza esclusiva, l'Unione può svolgere quelle azioni il cui esercizio comporta un valore aggiunto rispetto a quanto perseguibile dagli Stati membri o da realtà infrastatuali.
      Si osserva, tuttavia, che il riferimento al principio di sussidiarietà non costituisce il vero elemento innovativo dell'articolo I-11. Esso, infatti, è stato già inserito dal Trattato di Maastricht nel Trattato CE. Il vero elemento innovativo concernente il principio di sussidiarietà è, invece, identificabile nella seconda parte del paragrafo 3 dell'articolo I-11, laddove è previsto il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Tale coinvolgimento è disciplinato in maniera specifica dal «Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali degli Stati membri nell'Unione europea» e dal «Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», entrambi allegati al Trattato costituzionale. Nello specifico, il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali stabilisce che tutte le proposte legislative indirizzate al Parlamento europeo ed al Consiglio siano simultaneamente inviate ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. I Parlamenti nazionali possono inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità della proposta normativa con il principio di sussidiarietà e proporzionalità. Le disposizioni del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali vanno lette congiuntamente a quanto disposto dal Protocollo sull'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Quest'ultimo prevede che i Parlamenti nazionali, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà consultino, all'occorrenza, i Parlamenti regionali con poteri legislativi. Tale Protocollo contempla, inoltre, un duplice meccanismo di tutela cui i Parlamenti nazionali possono fare ricorso in caso ritengano che una proposta normativa o un atto dell'Unione ledano il principio di sussidiarietà. Il primo strumento è un meccanismo di controllo politico «ex ante» che i Parlamenti nazionali possono attivare nella fase in cui l'atto normativo dell'Unione è ancora in via di formazione. In tale senso, il Protocollo prevede che, qualora almeno un terzo dei Parlamenti nazionali degli Stati membri ravvisino che una proposta normativa della Commissione europea risulti lesiva del principio di sussidiarietà, la Commissione stessa è tenuta a riesaminare la proposta. Al controllo politico «ex ante» si associa anche un controllo giurisdizionale «ex post», da attuarsi quando l'atto comunitario entrato in vigore violi il principio di sussidiarietà. In tale caso, un Parlamento nazionale, per il tramite del proprio Governo, può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Il ricorso per violazione del principio di sussidiarietà può essere presentato anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per i quali la Costituzione ne richiede la sua consultazione.
      3. Il terzo criterio che regola la delimitazione delle competenze dell'Unione è il principio di proporzionalità. Esso implica la necessità di graduare gli interventi dell'Unione al fine di evitare che superi i limiti dello «strettamente necessario». In altri termini, l'intensità dell'intervento
 

Pag. 6

deve essere commisurata agli obiettivi fissati dalla Costituzione.

Articolo I-12 Categorie di competenze

      Questo articolo distingue l'attribuzione delle competenze dell'Unione in tre categorie: a) esclusive; b) concorrenti; c) di sostegno, coordinamento o completamento. Nei settori in cui la Costituzione prevede una competenza esclusiva, l'Unione è la sola a poter legiferare. In tali settori, gli Stati membri possono agire autonomamente solo previa autorizzazione dell'Unione o per trasporre nei propri ordinamenti gli atti da essa adottati. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione, in un determinato settore, una competenza concorrente con quella degli Stati membri, entrambi hanno facoltà di legiferare e di adottare atti giuridicamente obbligatori in tale settore.
      In tale ambito, tuttavia, gli Stati possono esercitare le proprie competenze soltanto nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria, o ha deciso di cessare di esercitarla.
      La terza categoria concerne le competenze di sostegno, coordinamento e complemento. Nei settori per i quali è contemplata questa tipologia di competenze, l'Unione può sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi ad essi.

Articolo I-13 Settori di competenza esclusiva

      I settori in cui la Costituzione attribuisce all'Unione delle competenze esclusive sono relativamente poco numerosi: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati che hanno adottato l'euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, politica commerciale comune. L'elenco di tali settori, fatta eccezione per la politica commerciale comune, nel cui ambito ricevono una particolare disciplina il commercio dei servizi audiovisivi e culturali (cosiddetta «eccezione culturale») consolida il sistema attualmente vigente. Il paragrafo 2 dell'articolo I-13 prevede, infine, la competenza esclusiva per l'Unione a stipulare accordi internazionali, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o risulta necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o incide su un atto interno dell'Unione.

Articolo I-14 Settori di competenza concorrente

      Nei settori a competenza concorrente, l'intervento dell'Unione si sostanzia con l'adozione di leggi e leggi quadro, che hanno il fine principale di armonizzare la legislazione degli Stati membri. A norma dell'articolo I-12, questi ultimi possono legiferare in tali settori fino a quando l'Unione non abbia esercitato la propria competenza normativa o abbia cessato di esercitarla. Dal momento in cui l'Unione decide di legiferare, gli Stati membri perdono la loro competenza normativa per la parte coperta dalla legislazione europea. Quando la legislazione comunitaria copre l'intero settore per il quale è prevista una competenza concorrente, ci si trova, pertanto, in una situazione simile a quella contemplata per le competenze esclusive: gli Stati membri perdono ogni potere normativo. L'unica differenza è che gli Stati possono riacquisire la loro competenza normativa nel momento in cui l'Unione decida di cessare di esercitare la propria, o qualora l'Unione stabilisca di abrogare totalmente o parzialmente la legislazione con cui aveva deciso di regolamentare un dato settore. Tale passaggio può essere sancito con un atto legislativo dell'Unione, e non richiede, pertanto, una revisione della Costituzione, necessaria, invece, qualora l'Unione decidesse di rinunciare ad alcune delle proprie competenze esclusive. L'intensità dell'intervento dell'Unione nei settori a competenza condivisa può, quindi, variare nel tempo ed essere anche caratterizzata da flussi e riflussi nell'esercizio di tali competenze.
      Il novero delle competenze concorrenti è molto più ampio di quello delle competenze

 

Pag. 7

esclusive dell'Unione. Rientrano in tale categoria il mercato interno, la politica sociale per gli aspetti disciplinati nella Parte III del Trattato, la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e la pesca ad esclusione della conservazione delle risorse biologiche del mare, l'ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti, le reti transeuropee, l'energia, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica per gli aspetti disciplinati alla Parte III. Inoltre, nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza a condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere l'effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. Lo stesso principio vale per i settori della cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, laddove è previsto che l'Unione possa anche condurre una politica comune senza che tale azione impedisca agli Stati membri di esercitare le proprie competenze. Le disposizioni relative alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, allo spazio, alla cooperazione allo sviluppo ed all'aiuto umanitario, costituiscono pertanto una deroga al disposto dell'articolo I-12, paragrafo 2, laddove è previsto che nei settori in cui esiste una competenza condivisa gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha cessato di esercitarla. In tali settori i paragrafi 3 e 4 dell'articolo I-14 prevedono la possibilità di un intervento dell'Unione senza che esso impedisca agli Stati di esercitare le proprie competenze in materia. In altri termini è contemplata la possibilità di un'azione parallela tra Stati ed Unione diretta allo stesso obiettivo.

Articolo I-15 Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

      Il paragrafo 1 di tale norma dispone che gli Stati coordinino le rispettive politiche economiche in seno all'Unione. A tale fine, il Consiglio può adottare degli indirizzi di massima per il coordinamento di tali politiche. La politica economica non rientra, pertanto, né nel novero delle competenze esclusive, né in quello delle competenze concorrenti. Il paragrafo 1 dell'articolo I-15 prevede, inoltre, l'adozione di specifiche misure per i Paesi che adottano l'euro. Tali misure, indicate negli articoli III-194 e seguenti del Trattato costituzionale, vengono adottate dal Consiglio per consentire di rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza sulla medesima, oltre che per elaborare, nei confronti dei Paesi che adottano l'euro, gli orientamenti di politica economica, vigilando affinché questi siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione.
      Il paragrafo 3 conferisce all'Unione la facoltà di prendere iniziative volte al coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-16 Politica estera e di sicurezza comune

      La politica estera e di sicurezza comune (PESC) non poteva rientrare, per le sue specifiche connotazioni, nel novero delle competenze esclusive dell'Unione, né in quello delle concorrenti, e neppure nell'alveo dei settori per i quali l'Unione si limita ad una semplice azione di sostegno. In ambito PESC le competenze dell'Unione e degli Stati membri tendono a sovrapporsi ed integrarsi. Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo I-16, la competenza dell'Unione in materia di PESC copre tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione. Al paragrafo 2 vengono indicati gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Unione. Viene infatti previsto che gli Stati membri sostengano attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano gli atti adottati dall'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia. Tali obblighi riproducono, in parte, quelli già previsti in

 

Pag. 8

materia dal secondo paragrafo dell'articolo 11 del TUE.

Articolo I-17 Settori delle azioni di sostegno, coordinamento o complemento

      Tale disposizione indica i settori in cui, non essendo possibile un'armonizzazione legislativa, l'Unione si limita ad un'azione di sostegno, coordinamento o complemento. Si tratta, nello specifico, dei settori concernenti la tutela ed il miglioramento della salute umana, l'industria, la cultura, il turismo, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, la protezione civile e la cooperazione amministrativa.

Articolo I-18 Clausola di flessibilità

      L'articolo I-18 prevede una clausola di flessibilità che completa il quadro costituzionale sulla ripartizione delle competenze.
      Tale norma riprende il modello dell'attuale articolo del 308 del TCE. Il funzionamento della clausola come disciplinato dall'articolo I-18 appare, tuttavia, caratterizzato da particolari meccanismi di cautela, volti ad evitare che esso possa costituire uno strumento per ampliare le competenze dell'Unione in settori non contemplati dal Trattato costituzionale. Per tale ragione, ed al fine di conferire un carattere di eccezionalità all'applicazione all'articolo I-18, il paragrafo 1 dello stesso articolo stabilisce, per il ricorso alla clausola di flessibilità, che l'azione dell'Unione debba apparire «necessaria, nel quadro delle politiche definite dalla parte III». In tale ambito è previsto che le disposizioni che consentono all'Unione di intraprendere azioni in settori nei quali la Costituzione non le conferisce alcuna competenza debbano essere approvate dal Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Rispetto all'articolo 308 del TUE che prevedeva la semplice consultazione del Parlamento europeo, l'articolo I-18 conferisce allo stesso un vero e proprio potere vincolante: il Consiglio può adottare le misure soltanto previo parere conforme del Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, l'attivazione della clausola di flessibilità implica un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali chiamati a verificare il rispetto del principio di sussidiarietà. In altri termini, la Commissione, in ottemperanza al disposto dell'articolo I-11 e nel rispetto dei Protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sul controllo dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, è tenuta a trasmettere ai Parlamenti nazionali tutte le proprie proposte normative. Di conseguenza, essa dovrà trasmettere ai Parlamenti degli Stati membri anche la proposta relativa all'attivazione della clausola di flessibilità volta a consentire all'Unione di porre in essere un'azione necessaria in un settore per il quale la Costituzione non le ha conferito alcuna competenza.
      Un'ulteriore disposizione che limita il ricorso alla clausola di flessibilità è prevista al paragrafo 3 dell'articolo I-18. Quest'ultimo stabilisce che le disposizioni adottate in base all'articolo I-18 non possono comportare l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi esclusi dalla Costituzione.

TITOLO IV - ISTITUZIONI ED ORGANI DELL'UNIONE

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-19 Le istituzioni dell'Unione

      Tale articolo elenca le istituzioni dell'Unione. L'elemento innovativo rispetto ai vigenti Trattati è costituito dalla consacrazione del Consiglio europeo come istituzione dell'Unione. Nell'ordine stabilito da tale articolo, il Consiglio europeo figura al secondo posto tra le istituzioni dell'Unione, preceduto dal Parlamento europeo e seguito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione, dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Pag. 9

Tale ordine non assume, tuttavia, una connotazione gerarchica, ma riveste un carattere principalmente protocollare.
      Si osserva che dall'istituzionalizzazione del Consiglio europeo deriva una conseguenza di rilevante portata, ovvero la giustiziabilità degli atti da esso adottati. In altri termini, tali atti, ove ne ricorrano le condizioni, saranno sottoposti alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo I-20 Il Parlamento europeo

      Tale disposizione descrive le funzioni e la composizione del Parlamento europeo (PE).
      Il paragrafo 1 dell'articolo I-19 riunisce ed enuncia chiaramente quelle funzioni che il PE già esercita, e che risultano oggi sparse nelle varie norme dei vigenti Trattati: funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva. Ai sensi del paragrafo 1, il PE elegge, inoltre, il Presidente della Commissione. Tale funzione viene esercitata congiuntamente al Consiglio europeo al quale spetta il compito, deliberando a maggioranza qualificata, di proporre il nominativo del candidato sul quale il PE votando a maggioranza dei suoi membri dovrà pronunciarsi. Il potere che in tale ambito il Trattato costituzionale assegna al PE è più ampio rispetto a quello definito dall'articolo 214 del TCE. Quest'ultimo prevede, infatti, che il PE approvi la nomina del candidato proposto dal Consiglio europeo, laddove l'articolo I-20 stabilisce, in maniera esplicita, che il PE elegge il Presidente della Commissione. Tale disposizione è rafforzata da quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo I-27, laddove è specificato che se il candidato proposto dal Consiglio europeo non ottiene dal PE la maggioranza di voti richiesta, lo stesso Consiglio è tenuto a presentare il nominativo di un nuovo candidato alla Presidenza della Commissione. Il paragrafo 2 dell'articolo I-20 disciplina alcuni aspetti della composizione del PE e specifica il numero minimo e massimo di seggi spettanti a ciascuno Stato membro. La composizione massima del PE passa da 732 deputati, previsti dall'articolo 189 del TCE, come emendato dal Trattato di Nizza, a 750. Tra le novità da segnalare rientra, inoltre, l'introduzione del principio della «degressività» proporzionale che consentirà agli Stati meno popolati di mantenere un numero minimo di deputati europei. A garanzia del principio della proporzionalità degressiva lo stesso articolo I-20 fissa a 6 il numero minimo di seggi spettante a ciascuno Stato. Il numero massimo di deputati sarà, invece, pari a 96. La composizione del PE verrà definita, prima del 2009, da una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo, su iniziativa del PE e con l'approvazione dello stesso.
      Il paragrafo 4 dell'articolo I-20, mutuando il disposto dell'articolo 197 del TCE, prevede che il PE elegga il proprio Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Articolo I-21 Il Consiglio europeo

      Il paragrafo 1 di tale disposizione descrive gli attuali compiti e missioni del Consiglio europeo e puntualizza che ad esso non spetta alcuna funzione legislativa.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-21 verte sulla composizione del Consiglio europeo. Esso è composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai suoi lavori. Oltre a contemplare la partecipazione della nuova figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione ai lavori del Consiglio europeo, l'articolo I-21 introduce un'importante innovazione rispetto al disposto del vigente articolo 4 del TUE, il quale specifica che i Capi di Stato o di Governo siano assistiti dai rispettivi Ministri degli affari esteri. Tale previsione viene meno nella formulazione dell'articolo I-21, laddove, invece, viene stabilito che qualora l'ordine del giorno lo richieda, i membri del Consiglio europeo possono farsi assistere da un Ministro.
      Il paragrafo 3 codifica la prassi attuale di quattro riunioni per anno del Consiglio (una sessione per trimestre).

 

Pag. 10


      Il paragrafo 4 contiene una disposizione di rilevante portata, ai sensi della quale le decisioni del Consiglio europeo, salvo diversa indicazione, sono assunte per consenso. Tale norma mira a sottolineare la natura prevalentemente politica del Consiglio europeo, il cui funzionamento non può essere assimilato a quello di un'assemblea.

Articolo I-22 Il Presidente del Consiglio europeo

      Questo articolo stabilisce le funzioni ed il ruolo del Presidente del Consiglio europeo, figura di nuova creazione che eserciterà il suo mandato per la durata di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta.
      Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata dai membri del Consiglio europeo. In proposito, si osserva che, ai sensi del paragrafo 2 del successivo articolo I-25, ed in deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo - vale a dire che la maggioranza qualificata richiede il 55 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione europea - la maggioranza qualificata in tale caso, ed in tutti i casi in cui il Consiglio o il Consiglio europeo non deliberano su proposta della Commissione o del Ministro degli affari esteri dell'Unione, è costituita dal 72 per cento dei voti dei membri del Consiglio (in un'Unione a 25 ciò equivale a 18 Stati) che siano rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell'Unione.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-22 disciplina specificamente le funzioni del Presidente del Consiglio europeo: esso presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo, assicurandone l'adeguata preparazione e continuità, in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e sulla base dei lavori del Consiglio Affari generali. Più che il ruolo di un Presidente esecutivo esso assume, quindi, le funzioni di un «Chairman».
      Il Presidente del Consiglio europeo al termine di ogni riunione è, inoltre, tenuto a presentare al Parlamento europeo una relazione.
      Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio europeo assicura - senza pregiudizio per le attribuzioni del Ministro degli affari esteri dell'Unione - la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie inerenti la politica estera e di sicurezza comune. Il paragrafo 3 indica, infine, che il Presidente del Consiglio europeo non può esercitare alcun mandato nazionale.

Articolo I-23 Il Consiglio dei Ministri

      Il Consiglio dei Ministri è una delle istituzioni che ha visto maggiormente modificato il proprio assetto. Per ciò che concerne la composizione, il Trattato non apporta, tuttavia, emendamenti sostanziali. Il Consiglio dei Ministri si compone di un rappresentante ministeriale per ciascun Paese membro. Quest'ultimo è il solo a poter assumere impegni per il proprio Governo.
      Le modifiche più incisive sono state, invece, apportate alle funzioni del Consiglio dei Ministri. Il Trattato costituzionale prevede che esso, unitamente al Parlamento europeo, eserciti la funzione legislativa e di bilancio, definisca le politiche dell'Unione e le coordini, secondo il dettato della Costituzione. Un'ulteriore novità da segnalare rispetto ai vigenti Trattati è che la Costituzione accosta al termine Consiglio il termine Ministri. Tale nuova dicitura intende esplicitare chiaramente le reali funzioni del Consiglio dei Ministri. Tra le modifiche di rilievo si segnala, infine, la previsione secondo cui il Consiglio dei Ministri delibera, di norma, a maggioranza qualificata. Il ricorso all'unanimità è richiesto solo per alcuni specifici settori, quali, ad esempio, la politica estera e la politica fiscale.

Articolo I-24 Le formazioni del Consiglio dei Ministri

      Tale disposizione stabilisce che il Consiglio dei Ministri si riunisce in varie formazioni consiliari. Soltanto due di queste vengono espressamente citate: il Consiglio Affari generali e quello Affari

 

Pag. 11

esteri. Il primo ha il compito di assicurare la coerenza del lavoro delle diverse formazioni del Consiglio e di preparare le riunioni del Consiglio europeo. Il Consiglio Affari esteri ha, invece, il compito di elaborare l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche fissate dal Consiglio europeo ed assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. La lista delle altre formazioni consiliari sarà oggetto di una decisione europea adottata dal Consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata.
      Per quanto concerne la Presidenza delle formazioni consiliari, l'ultimo paragrafo dell'articolo I-24 stabilisce che - fatta eccezione per il Consiglio affari esteri presieduto dal Ministro degli affari esteri dell'Unione - essa sarà esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo. Rileva a tale proposito la «Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio», allegata al Trattato costituzionale. Essa prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è assicurata, per periodi di 18 mesi, da gruppi predeterminati di tre Stati. Tali gruppi sono definiti sulla base di una rotazione paritaria tra gli Stati membri, che tenga conto della loro diversità e degli equilibri geografici in seno all'Unione. Ognuno dei tre Stati membri deterrà, a turno, la Presidenza delle formazioni consiliari. Ciò verrà fatto sulla base di un programma comune elaborato dai tre Paesi. Nella sostanza, pertanto, le innovazioni rispetto all'attuale sistema di rotazione semestrale non appaiono di grande rilievo. I membri del team di Presidenza esercitano a turno la Presidenza di tutte le formazioni consiliari. Pertanto, nel previsto spazio temporale di 18 mesi, ciascuno di essi eserciterà la Presidenza delle formazioni consiliari per un semestre.
      Si stabilisce che la Presidenza del COREPER (Comitato dei Rappresentanti permanenti) è esercitata dal Paese che detiene la Presidenza del Consiglio Affari generali.

Articolo I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

      Il meccanismo della doppia maggioranza quale regola generale per le deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dal Consiglio dei Ministri costituisce una delle novità più rilevanti introdotte dal Trattato costituzionale. Tale meccanismo si fonda su di un sistema trasparente, nel quale prende corpo in maniera esplicita il principio della doppia legittimazione di un'Unione basata sulla volontà dei cittadini e degli Stati membri sancito dall'articolo I-1. In tale senso - abbandonando il meccanismo della ponderazione - è previsto che ad ogni Stato corrisponde un voto, e che una decisione è validamente assunta se approvata dal 55 per cento degli Stati membri rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell'Unione.
      Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo I-25 viene altresì indicato che una «minoranza di blocco» deve includere almeno 4 Stati. Tale indicazione va interpretata alla luce del criterio demografico richiesto per la valida assunzione di una decisione. Infatti, poiché una decisione deve essere rappresentativa del 65 per cento della popolazione dell'Unione, in linea teorica, tre Stati grandi, quali la Germania (che rappresenta circa il 17 per cento della popolazione europea), insieme alla Francia, all'Italia o al Regno Unito (che ne rappresentano rispettivamente circa il 12 per cento), unendosi, potrebbero bloccare una decisione. La somma del loro peso demografico arriverebbe, infatti, a circa il 41 per cento della popolazione europea. Onde evitare che tre soli Stati possano bloccare l'assunzione di una decisione il Trattato prevede, quindi, una minoranza di blocco che includa almeno 4 Stati. È stata inoltre prevista una «rete di sicurezza»: al momento della entrata in vigore del Trattato costituzionale, verrà infatti adottata una Decisione (ispirata al «compromesso

 

Pag. 12

di Ioannina») - il cui progetto è contenuto in una Dichiarazione allegata al Trattato - che permetterà ai membri del Consiglio che rappresentano i tre quarti di una minoranza di blocco di Stati o di popolazione di chiedere un differimento del voto su un provvedimento in esame ed il prosieguo delle discussioni per un ragionevole lasso di tempo ai fini della ricerca di un consenso più ampio. Questo meccanismo è risultato alla fine accettabile poiché contenuto in un atto esterno al Trattato costituzionale e poiché le deliberazioni consiliari potranno essere differite ma non bloccate. Inoltre, nel 2014 la Decisione in argomento potrà essere abolita dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-25, contemplando una deroga al paragrafo 1, innalza, nella componente statale, la soglia della doppia maggioranza per i casi in cui il Consiglio non deliberi su proposta della Commissione o del Ministro degli affari esteri dell'Unione. In tale caso, la soglia del 55 per cento degli Stati è innalzata al 72 per cento, ovvero 18 Stati su 25. La soglia demografica rimane, invece, immutata. La ratio di tale disposizione - che vuole rendere più difficile l'assunzione di una decisione su autonoma iniziativa del Consiglio - va ricercata nell'assunto che la Commissione sia il supremo garante degli interessi dell'Unione, e che un atto adottato su sua iniziativa tenda sempre a tutelare tali interessi.

Articolo I-26 La Commissione europea

      L'articolo I-26 conferma l'esclusivo potere d'iniziativa legislativa spettante alla Commissione europea - salvo casi specifici previsti dal Trattato. La Commissione, inoltre, assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Sotto il controllo della Corte di giustizia la Commissione vigila, inoltre, sull'applicazione del diritto dell'Unione.
      Il paragrafo 5 dell'articolo I-26 prevede che la prima Commissione nominata ai sensi del Trattato costituzionale sarà composta da un Commissario per ciascuno Stato membro inclusi il Presidente ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione. La Commissione successiva sarà invece composta di un numero di Commissari equivalente ai 2/3 degli Stati membri. In tale numero andranno computati anche il Presidente della Commissione ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione, i quali non sono, pertanto, da considerarsi in soprannumero rispetto alla prevista composizione del Collegio.
      La rotazione paritaria dei Commissari verrà definita da una decisione assunta all'unanimità dal Consiglio europeo, che tenga conto dei due criteri enunciati alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell'articolo I-26, volti ad assicurare che ogni Commissione dovrà essere composta in maniera tale da riflettere in modo soddisfacente le caratteristiche demografiche e geografiche degli Stati membri dell'Unione.
      La composizione della Commissione ed il meccanismo di rotazione dei Commissari potranno essere modificati con decisione all'unanimità dal Consiglio europeo.

Articolo I-27 Il Presidente della Commissione europea

      Il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata. Nel caso in cui il candidato proposto dal Consiglio europeo non ottenga la maggioranza dei voti da parte del Parlamento europeo, lo stesso Consiglio europeo dovrà, entro un mese, proporre un nuovo candidato. Il paragrafo 2 conferisce al Presidente della Commissione un rilevante ruolo nella procedura di nomina dei Commissari, scelti da quest'ultimo - di comune accordo con il Consiglio europeo - tenendo anche conto delle elezioni europee e degli esiti di «consultazioni appropriate». Spetta, altresì, al Presidente della Commissione la nomina dei vicepresidenti

 

Pag. 13

- ad esclusione del Ministro degli affari esteri dell'Unione, anch'egli vicepresidente della Commissione a norma dell'articolo I-28. Quest'ultimo infatti viene nominato dal Consiglio europeo con decisione a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione.
      In definitiva, il Trattato costituzionale, dando continuità alle riforme istituzionali avviate con i Trattati di Amsterdam e di Nizza rafforza considerevolmente il ruolo del Presidente della Commissione, che non si colloca più come un «primus inter pares», ma viene dotato dei poteri necessari per esercitare un'effettiva autorità sul Collegio dei Commissari.

Articolo I-28 Il Ministro degli affari esteri dell'Unione

      La creazione della figura del Ministro degli affari esteri dell'Unione rappresenta una delle innovazioni istituzionali di maggiore rilievo introdotte dal Trattato costituzionale. Il Ministro raccoglierà in una sorta di «unione personale», secondo la cosiddetta formula del «doppio cappello», le attuali competenze dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e del Commissario europeo per le relazioni esterne. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione è nominato con votazione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, in accordo con il Presidente della Commissione. Da tale nomina è escluso un coinvolgimento diretto del Parlamento europeo. Tuttavia, poiché il paragrafo 4 dell'articolo I-28 prevede che il Ministro degli affari esteri sia membro e vicepresidente della Commissione e che sia, pertanto, soggetto alle procedure che regolano il funzionamento di quest'ultima, esso dovrà dimettersi insieme all'intera Commissione qualora il Parlamento europeo - ex articolo I-26, paragrafo 8 - voti nei confronti della stessa una mozione di censura.
      I paragrafi 2 e 3 dell'articolo I-28 disciplinano le relazioni tra il Consiglio dei Ministri ed il Ministro degli affari esteri («primo cappello»). Il Ministro degli affari esteri presiede il Consiglio Affari esteri, conduce la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di questa politica cui dà esecuzione in qualità di mandatario del Consiglio dei Ministri.
      Il paragrafo 4 verte, invece, sul «secondo cappello», ovvero sull'attività del Ministro degli affari esteri in seno alla Commissione. In tale ambito egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti inerenti l'azione esterna dell'Unione. Peraltro, a margine della riunione dei Capi di Stato o di Governo del 29 giugno 2004 è stata adottata una «Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo sulla transizione verso la nomina del futuro Ministro degli affari esteri dell'Unione europea» che prevede la nomina di Javier Solana a Ministro degli affari esteri dell'Unione «il giorno dell'entrata in vigore della Costituzione».

Articolo I-29 La Corte di giustizia dell'Unione europea

      Non si segnalano particolari innovazioni rispetto alle modifiche che il Trattato di Nizza ha apportato al sistema giurisdizionale comunitario. I soli aspetti che meritano una specifica menzione riguardano, in primo luogo, l'estensione delle competenze della Corte relativamente al controllo del principio di sussidiarietà ai sensi del Protocollo sul controllo dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà allegato al Trattato costituzionale. In secondo luogo, l'estensione delle competenze della Corte al settore dello spazio unico di libertà sicurezza e giustizia dovuta alla soppressione della struttura a pilastri. Si sottolinea inoltre che nelle procedure d'infrazione che la Commissione può avviare per inadempimento delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione, l'articolo III-361 elimina, rispetto alla disciplina attuale (articolo 228 del TCE), la fase del parere motivato consentendo alla Commissione di adire la Corte per chiedere l'applicazione di una pena pecuniaria nei confronti dello Stato membro inadempiente direttamente dopo la lettera di messa in mora.

 

Pag. 14

Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione.

Articolo I-30 La Banca centrale europea

      L'articolo riprende e chiarisce le disposizioni dei vigenti Trattati sul ruolo e le funzioni della Banca centrale europea (BCE). Essa, unitamente alle Banche centrali nazionali, costituisce il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il cui compito principale è di mantenere la stabilità dei prezzi nei Paesi che hanno adottato la moneta unica. In proposito, si segnala che il Trattato costituzionale amplia lo spettro degli obiettivi assegnati alla BCE. Il paragrafo 2 dell'articolo I-30 prevede, infatti, che senza pregiudicare il suo obiettivo principale (controllo della stabilità dei prezzi), la BCE fornisce il proprio supporto alle politiche economiche generali al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della stessa Unione.
      Si osserva che la BCE ed il SEBC non sono compresi nel quadro istituzionale unico definito all'articolo I-19, in quanto svolgono un ruolo di carattere prevalentemente tecnico piuttosto che politico e di garanzia. La medesima osservazione vale per la Corte dei conti (infra articolo I-30). Da notare, tuttavia, che sebbene BCE e Corte dei conti non vengano annoverate nel quadro istituzionale unico, il Trattato costituzionale riconosce loro, comunque, lo status di istituzioni.

Articolo I-31 La Corte dei conti

      L'articolo riprende le vigenti disposizioni. La Corte dei conti è incaricata del controllo dei conti e della sana gestione finanziaria dell'Unione. Essa si compone di un cittadino per ogni Stato membro, con mandato di 6 anni, e di un Presidente designato dai membri della Corte, con un mandato di 3 anni. I membri della Corte, nell'esercizio del loro mandato, sono indipendenti.

Articolo I-32 Gli organi consultivi dell'Unione

      Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale svolgono un'azione consultiva ed assistono il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Un'importante novità in materia concerne la possibilità (prevista nella Parte III del Trattato) che la Corte di giustizia dell'Unione si pronunci sui ricorsi presentati dal Comitato delle regioni per la salvaguardia delle proprie prerogative. Tale legittimazione attiva rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo dell'organo rappresentativo delle autonomie regionali e locali dei Paesi membri dell'Unione.

TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo I-33 Atti giuridici dell'Unione

      La semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione ha costituito uno dei principali temi affrontati nel corso dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa. Gli attuali Trattati prevedono, infatti, circa 15 strumenti giuridici che rendono poco intelligibile, soprattutto ai cittadini, il sistema comunitario. Il Trattato costituzionale procede ad una razionalizzazione degli strumenti normativi dell'Unione, riducendoli a sei: legge europea, legge quadro europea, regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri. Esso introduce, inoltre, una distinzione tra atti legislativi e non legislativi. I primi sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria (proposta della Commissione e procedura di codecisione nel cui alveo il Consiglio dei Ministri decide a maggioranza qualificata). Gli atti non legislativi sono, invece, adottati, per i casi contemplati dal Trattato costituzionale, dal Consiglio dei Ministri, dalla Commissione e dalla BCE.
      Nello specifico, l'articolo I-33, dopo l'elencazione dei sei atti normativi dell'Unione, procede ad una puntuale definizione degli stessi.
      1. La legge europea è un atto legislativo di portata generale, obbligatoria in

 

Pag. 15

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La legge europea può essere assimilata al regolamento comunitario. Si tratta, in definitiva, di un'importante modifica nel «nomen» ma non negli elementi essenziali rispetto all'attuale regolamento comunitario.
      2. La legge quadro è anch'essa un atto legislativo, che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta ed alla forma dei mezzi. Si tratta di un atto normativo in larga misura assimilabile alle attuali direttive.
      3. I regolamenti europei sono atti non legislativi e per le loro caratteristiche vanno distinti dai regolamenti così come intesi e disciplinati dai vigenti Trattati. I regolamenti europei hanno portata generale e sono finalizzati all'attuazione degli atti legislativi di talune disposizioni specifiche del Trattato costituzionale. Possono essere obbligatori in tutti i loro elementi ed avere un'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri o vincolare solo il Paese destinatario per quanto riguarda il fine da raggiungere. Lo Stato è invece libero nella scelta della forma e dei mezzi per il raggiungimento dei fini prescritti dal regolamento.
      4. La decisione europea è anch'essa un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i soggetti cui è rivolta.
      5. Le raccomandazioni ed i pareri sono atti non legislativi e non vincolanti.
      Si osserva che nell'elencazione degli atti dell'Unione non sono stati inseriti atti «atipici» quali le dichiarazioni, le conclusioni e le risoluzioni che, pur essendo impiegati nella prassi comunitaria, rivestono natura esclusivamente politica. Tale scelta va letta nell'ottica di procedere ad una semplificazione delle fonti del diritto comunitario.

Articolo I-34 Atti legislativi

      Gli atti legislativi sono la legge europea e la legge quadro europea. In proposito, il primo elemento di novità è costituito dalla procedura legislativa indicata per la loro adozione. Essi vengono adottati con la cosiddetta «procedura legislativa ordinaria» che pone in posizione di parità i due organi legislativi dell'Unione: Consiglio dei Ministri e Parlamento europeo. Gli atti sono adottati congiuntamente dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento europeo, su proposta della Commissione.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-34 contempla le cosiddette «procedure legislative speciali», da adottarsi nei casi specifici previsti dalla Costituzione.
      Il paragrafo 3 dell'articolo I-34 copre i casi in cui l'iniziativa normativa non spetta alla Commissione, bensì scaturisce da una proposta legislativa presentata da un quarto degli Stati membri o dal Parlamento europeo, su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo I-35 Atti non legislativi

      L'articolo I-35 individua i casi in cui il Consiglio, la Commissione e la BCE possono adottare atti non legislativi.
      Il Consiglio europeo può adottare decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione. Il Consiglio e la Commissione, nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, la BCE, nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.
      Le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione e nei casi previsti dal Trattato costituzionale. Nei casi previsti dal Trattato costituzionale le raccomandazioni possono essere adottate anche dalla Commissione e dalla BCE.

Articolo I-36 Regolamenti europei delegati

      Il regolamento europeo delegato costituisce una nuova tipologia di atto introdotta ex novo dal Trattato costituzionale. L'articolo I-36 stabilisce che le leggi europee

 

Pag. 16

e le leggi quadro (atti legislativi) possono delegare, caso per caso, alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti che devono attenersi negli obiettivi, nei contenuti e nella portata, ai termini previsti dalla delega. Quest'ultima deve, inoltre, limitarsi ad elementi non essenziali della legge o della legge quadro. Il Parlamento ed il Consiglio possono esercitare un controllo sul rispetto dei contenuti della delega da parte della Commissione. Tali poteri di controllo, che possono essere esercitati autonomamente da ciascuna delle due istituzioni, includono la possibilità di revocare la delega.

Articolo I-37 Atti esecutivi

      L'articolo I-37 contempla l'ipotesi in cui la Commissione e il Consiglio dei Ministri - ai sensi dell'articolo I-40 - possono avere competenze di esecuzione e, pertanto, la facoltà di emanare regolamenti e decisioni europee di esecuzione.

Articolo I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

      Si tratta di una disposizione in virtù della quale, in assenza di disposizioni specifiche contenute nel Trattato costituzionale, le istituzioni decidono nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11. Ogni atto deve essere motivato.

Articolo I-39 Pubblicazione ed entrata in vigore

      Le leggi e le leggi quadro, i regolamenti europei e le decisioni europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita, e in mancanza di data, al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 hanno, invece, efficacia dal momento in cui sono notificate ai destinatari.

Capo II - Disposizioni particolari

Articolo I-40 Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

      Gli interessi strategici e gli obiettivi della PESC sono definiti dal Consiglio europeo. Il paragrafo 4 dell'articolo I-40 stabilisce che l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune è affidata al Ministro degli affari esteri dell'Unione ed agli Stati membri che operano utilizzando i mezzi nazionali o dell'Unione, secondo le modalità indicate nella Parte III del Trattato. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione e il coordinamento degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti i Paesi membri partecipano; quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione e tengono informati gli altri Stati ed il Ministro degli affari esteri dell'Unione in merito ad ogni questione di interesse comune. Inoltre, gli Stati che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite. Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che ne fanno parte chiedono che il Ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.
      Il paragrafo 5 dell'articolo I-40 rafforza il principio di cooperazione tra gli Stati membri in materia di PESC e sancisce il principio di consultazione tra gli Stati membri in seno al Consiglio europeo prima di intraprendere qualsiasi azione o impegno internazionale. Il Parlamento europeo deve essere regolarmente consultato sulle principali scelte inerenti la PESC ed informato sulla loro evoluzione.
      Da segnalare, per quanto riguarda la PESC, anche la creazione di un «Servizio europeo per l'azione esterna» (articolo III-296) - composto da funzionari provenienti

 

Pag. 17

dal Segretariato del Consiglio, dalla Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali - che fungerà da supporto all'azione del Ministro degli affari esteri dell'Unione. Rileva, al riguardo, la Dichiarazione allegata al Trattato a norma della quale «La Conferenza dichiara che non appena sarà stato firmato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del Servizio europeo per l'azione esterna».
      Il paragrafo 6 dell'articolo I-40 definisce la procedura di assunzione delle decisioni in ambito PESC. La regola generale è la votazione all'unanimità da parte del Consiglio dei Ministri che delibera su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con il sostegno della Commissione. La regola generale della votazione all'unanimità prevede delle eccezioni contemplate all'articolo III-300, paragrafo 2, laddove è specificato che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

          quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;

          quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del Ministro;

          quando adotta una decisione europea che attua una precedente decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

          quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302 (l'articolo III-302 prevede che il Consiglio può nominare, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del Ministro).

      Da segnalare che l'articolo III-300 individua altresì una deroga alla votazione a maggioranza qualificata. Si tratta, in definitiva, di una deroga alla deroga in virtù della quale se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.
      Il paragrafo 7 dell'articolo I-40 introduce nella PESC la cosiddetta «clausola passerella» in virtù della quale il Consiglio europeo, con decisione all'unanimità, può decidere che il Consiglio dei Ministri deliberi a maggioranza qualificata su altre disposizioni in casi diversi da quelli previsti nella Parte III.

Articolo I-41 Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune

      La politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) costituisce parte integrante della PESC e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, che sarà posta in essere con decisione all'unanimità da parte del Consiglio europeo.
      Il paragrafo 1 dell'articolo I-41 stabilisce che la PESD deve assicurare all'Unione una propria capacità operativa che, ai sensi del paragrafo 3, deriverà dai mezzi messi a disposizione degli Stati membri. L'Unione può impiegare tali mezzi per

 

Pag. 18

missioni esterne e per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale. L'esecuzione di tali operazioni dovrà essere conforme ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite. Tali operazioni comprendono - ex articolo III-309 - le azioni congiunte in materia di disarmo, di promozione della stabilità internazionale e di lotta al terrorismo.
      Il paragrafo 2 specifica altresì che la PESD non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e che la stessa non è in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla NATO. Si tratta di una disposizione a tutela della condizione di neutralità di alcuni Stati membri e dell'Alleanza Atlantica.
      Il paragrafo 3 dell'articolo I-41, oltre alla già citata ed innovativa previsione in base alla quale gli Stati membri devono mettere a disposizione dell'Unione le proprie capacità militari e civili, prevede l'istituzione di un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari. L'articolo III-311 prevede che essa sia posta sotto l'autorità del Consiglio e che abbia come compiti principali:

          contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

          promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

          proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

          sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

          contribuire ad individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

      L'Agenzia è aperta a tutti gli Stati che desiderino parteciparvi e spetta al Consiglio dei Ministri adottare una decisione, a maggioranza qualificata, con la quale prevedere lo statuto, individuarne la sede e le modalità di funzionamento (l'Agenzia per gli armamenti è stata già anticipatamente attivata con un'Azione comune del Consiglio del 12 luglio 2004).
      Il paragrafo 4 dell'articolo I-41 disciplina le modalità di assunzione delle decisioni in ambito PESD: queste vengono sempre adottate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. In ambito PESD è esclusa la possibilità di assumere, sia pure per limitati casi, decisioni a maggioranza qualificata. Nello specifico, l'articolo III-300, paragrafo 4, specifica che le deroghe in virtù delle quali in materia di PESC il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata non si applicano alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.
      Il Trattato costituzionale esclude, come d'altra parte i Trattati vigenti, la possibilità di cooperazioni rafforzate per il settore della difesa. Tuttavia, il paragrafo 6 dell'articolo I-41 introduce una particolare forma di cooperazione, la cooperazione strutturata (alla quale non si applicano le disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate di cui al successivo articolo I-44).
      Il paragrafo 6 prevede, pertanto, che gli Stati rispondenti a criteri più elevati in termini di capacità militari e che abbiano sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia, instaurino fra loro una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Le cooperazioni strutturate sono disciplinate in maniera puntuale all' articolo III-312 e nel Protocollo sulle cooperazioni strutturate allegato al Trattato

 

Pag. 19

costituzionale. Esaminando più in dettaglio tali disposizioni si osserva, in primo luogo, che l'articolo III-312 stabilisce che gli Stati che intendono porre in essere una cooperazione strutturata hanno l'obbligo di notificare tale intenzione al Ministro degli affari esteri dell'Unione ed al Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo, sentito il Ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione a maggioranza qualificata. Le cooperazioni strutturate sono aperte ad altri Stati che intendono aderirvi in un secondo momento. Al paragrafo 4 dell'articolo III-312 è, inoltre, previsto che se uno Stato che partecipa ad una cooperazione strutturata non soddisfa più i criteri richiesti, o non assolve più i suoi compiti, il Consiglio dei Ministri può adottare una decisione atta a sospendere tale Stato dalla cooperazione strutturata cui partecipa. Anche in tale caso la decisione è assunta a maggioranza qualificata, alla quale partecipano però solo gli Stati parte delle cooperazione strutturata, con l'esclusione dello Stato nei confronti del quale si vota l'eventuale esclusione.
      Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio nel quadro delle cooperazioni strutturate sono assunte con votazione all'unanimità cui partecipano i soli membri della cooperazione strutturata.
      Il paragrafo 7 dell'articolo I-41 prevede, invece, una forma di cooperazione tra gli Stati membri nel caso in cui uno di essi sia oggetto di un attacco armato: gli altri Stati sono chiamati a fornire aiuto ed assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione. Si tratta di un meccanismo assimilabile ad una clausola di mutua assistenza. L'aiuto e assistenza forniti devono essere conformi al disposto dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito della NATO che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
      L'ultimo paragrafo dell'articolo I-41 prevede, infine, l'obbligo di consultare regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali in materia di PESD e di informarlo sulla evoluzione di queste ultime.

Articolo I-42 Disposizioni particolari relative allo spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia

      Il paragrafo 1 dell'articolo I-42 contiene le disposizioni relative all'istituzione da parte dell'Unione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
      Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è realizzato con l'adozione di leggi e leggi quadro europee che hanno l'obiettivo, se necessario, di procedere anche al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori indicati nella Parte III: controllo alle frontiere, asilo e immigrazione, cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, cooperazione di polizia. Tale disposizione comporta l'abbandono degli strumenti tipici dell'attuale terzo pilastro, ovvero posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni. L'adozione di tali atti, sulla base dei Trattati vigenti, avviene secondo le modalità indicate all'articolo 34 del TUE, a norma del quale il Consiglio delibera all'unanimità ed al Parlamento europeo spetta un mero potere consultivo. Le disposizioni del Trattato costituzionale procedono, invece, alla «comunitarizzazione» dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò implica che l'adozione degli atti (leggi e leggi quadro) avviene su proposta della Commissione e il Consiglio e il Parlamento europeo sono - di regola - posti su di un piede di parità. Si osserva che l'articolo I-42, paragrafo 3, contempla nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale un diritto d'iniziativa legislativa in capo agli Stati membri, che si associa al potere di proposta normativa della Commissione europea. Tuttavia affinché tale potere possa essere esercitato, esso deve promanare da almeno un quarto degli Stati membri (articolo III-264).
      Nell'ambito della regolamentazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la regola generale di voto in seno al Consiglio è quella della maggioranza qualificata.

 

Pag. 20

Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni. Nello specifico, per quanto attiene la cooperazione giudiziaria in materia civile, il paragrafo 3 dell'articolo III-269 stabilisce che per le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali il Consiglio deliberi all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
      Rileva sottolineare una specificità procedurale riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale: fatta salva la regola principale della maggioranza qualificata, il paragrafo 3 dell'articolo III-270 introduce il meccanismo del «freno di emergenza». In altri termini, qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea - inerente le misure volte al reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali con dimensione transnazionale - incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il progetto di legge quadro sia sottoposto all'esame del Consiglio europeo. In tale caso, la procedura legislativa ordinaria viene sospesa. Entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo può rinviare il progetto al Consiglio, ponendo così fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, ovvero può chiedere alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di legge quadro di presentare un nuovo progetto. Se entro i quattro mesi previsti il Consiglio europeo non ha preso nessuna iniziativa o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto la legge quadro europea non è stata adottata, ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata, di cui all'articolo I-44, paragrafo 2, si considera concessa e si applicano le relative disposizioni in materia.
      Sempre nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, l'articolo III-271, paragrafo 1, prevede che la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi (elencate nel medesimo articolo e fra cui rientrano il terrorismo o il traffico illecito di stupefacenti) che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento, può inoltre adottare una decisione europea che individui altre sfere di criminalità oltre a quelle già contemplate nell'articolo III-271.
      Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che quando il ravvicinamento delle norme di diritto penale si riveli indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea possa stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione.
      Il successivo paragrafo 3 prevede, infine, la possibilità di fare ricorso al meccanismo del «freno di emergenza» da parte di uno Stato membro che ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui ai paragrafi 1 e 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.
      L'articolo III-274 prevede che il Consiglio può istituire con legge europea, deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
      La Procura europea sarà competente ad individuare, perseguire e trarre in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri gli autori di tali reati.
      Il Consiglio europeo deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e consultazione della Commissione, può, inoltre, adottare una decisione volta ad estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta alla criminalità
 

Pag. 21

grave che presenta una dimensione transnazionale.
      È da sottolineare l'importante previsione dell'articolo III-277: nell'ambito della cooperazione di polizia, con una legge o una legge quadro adottata all'unanimità, il Consiglio può stabilire le condizioni ed i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri possono intervenire sul territorio di un altro Stato membro.
      Il paragrafo 2 dell'articolo I-42 valorizza ed accresce il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, precisandone le prerogative ed associandoli ai meccanismi di valutazione di cui all'articolo III-260. Detto articolo specifica che il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei o decisioni europee che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati membri sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione
      I Parlamenti nazionali vengono, inoltre, associati alla valutazione delle attività di Eurojust e di Europol, conformemente al disposto degli articoli III-276 e III-273 laddove è specificato che spetterà ad una legge quadro definire le modalità di associazione del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nella valutazione dell'attività di Eurojust e di Europol.
      Si osserva, infine, in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, che quando si tratta di definire norme minime per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità grave a dimensione transnazionale, l'articolo III-270 prevede il solo impiego delle legge quadro, consentendo, in tal modo, il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase di recepimento. Lo stesso principio vale per le ipotesi di ravvicinamento delle norme di diritto penale.

Articolo I-43 Clausola di solidarietà

      L'introduzione di una clausola di solidarietà costituisce un'innovazione rispetto ai vigenti Trattati. Essa prevede che l'Unione ed i suoi Stati membri agiscano congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro è oggetto di un attacco terroristico, di una calamità naturale o di una calamità provocata dall'uomo. La clausola di solidarietà si applica a tutti gli Stati membri e si distingue, pertanto, dalla clausola di assistenza militare reciproca di cui all'articolo I-41, paragrafo 7, la quale non ha carattere obbligatorio ed è caratterizzata dalla volontarietà del sostegno che ciascuno Stato membro intende, eventualmente, fornire.

Capo III - Cooperazioni rafforzate

Articolo I-44 Cooperazioni rafforzate

      In un'Unione allargata in cui le differenze di approccio alle tematiche comunitarie da parte dei diversi Paesi membri permangono, per molti aspetti, rilevanti, il ricorso allo strumento delle cooperazioni rafforzate, ovvero il diritto per gli Stati che, in assenza di una volontà comune di tutti i partner dell'Unione, intendano procedere per primi all'integrazione di alcuni settori, costituisce uno strumento che, nell'alveo delle disposizioni del Trattato, può garantire l'approfondimento ed il dinamismo del processo d'integrazione.
      Il Trattato costituzionale prevede che per instaurare una cooperazione rafforzata nei settori in cui l'Unione non abbia una competenza esclusiva, occorra l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previo parere del Parlamento europeo. L'autorizzazione a procedere alla cooperazione

 

Pag. 22

rafforzata è legata alla constatazione che l'Unione non possa conseguire in tempi brevi gli obiettivi che gli Stati richiedenti la cooperazione rafforzata si prefiggono. Essa si configura, quindi, alla stregua di un meccanismo di ultima istanza cui far ricorso nel caso in cui in nucleo di Stati intenda raggiungere un risultato cui l'Unione non riesce a pervenire in tempi brevi. Gli Stati che intendono instaurare una cooperazione rafforzata devono pertanto presentare richiesta alla Commissione che, effettuate le valutazioni del caso, presenta una propria proposta al Consiglio dei Ministri. La Commissione può, con apposita motivazione, rifiutare di presentare la proposta al Consiglio. Ai sensi dell'articolo III-419, il Consiglio, previo parere del Parlamento europeo, adotta una decisione europea (a maggioranza qualificata). La soglia per la partecipazione alla cooperazione rafforzata è costituita da 1/3 degli Stati (il Trattato di Nizza indicava il numero di 8 Paesi).
      L'articolo III-419 disciplina anche il caso in cui alcuni Stati membri decidano di instaurare una cooperazione rafforzata in materia di politica estera e di sicurezza comune. In tale ipotesi, la richiesta di instaurare una cooperazione rafforzata deve essere notificata al Ministro degli affari esteri dell'Unione, al Consiglio, alla Commissione e - per conoscenza - al Parlamento europeo. Il Ministro degli affari esteri esprime il proprio parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. La Commissione esprimerà un parere sulla coerenza di tale cooperazione rafforzata con le altre politiche dell'Unione. In tale ambito, la decisione del Consiglio volta ad autorizzate la cooperazione rafforzata in un settore della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione verrà assunta con votazione all'unanimità.
      Per i casi in cui si intenda instaurare una cooperazione rafforzata nei settori nei quali le deliberazioni del Consiglio vengono prese all'unanimità, anche la decisione di istituire una cooperazione rafforzata dovrà essere votata all'unanimità.
      L'articolo III-422 contempla, tuttavia, una doppia norma passerella che rappresenta attuazione della procedura generale di revisione semplificata prevista dall'articolo IV-444.
      1. La prima, disciplinata dal paragrafo 1, prevede che qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio - deliberando all'unanimità - può decidere il passaggio alla maggioranza qualificata.
      2. La seconda norma passerella - di cui al paragrafo 2 dell'articolo III-422 - stabilisce che quando una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio dei Ministri adotti leggi europee o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di deliberare con la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
      Il paragrafo 3 dell'articolo III-422 puntualizza che le suddette norme passerella non sono applicabili alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa. Per queste non sono previste le cooperazioni rafforzate bensì le cosiddette «cooperazioni strutturate» che possono essere instaurate dagli Stati che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che abbiano sottoscritto tra loro impegni più vincolanti.

TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-45 Principio dell'uguaglianza democratica

      In tutte le sue attività l'Unione rispetta il principio di uguaglianza dei suoi cittadini, che beneficiano di un'uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi ed organismi.

 

Pag. 23

Articolo I-46 Principio della democrazia rappresentativa

      L'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. Si prevede quindi che i cittadini debbano essere rappresentati direttamente nel Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, ed indirettamente per il tramite dei propri Governi, responsabili di fronte ai Parlamenti nazionali, in seno al Consiglio europeo ed al Consiglio dei Ministri dell'Unione. Le decisioni devono, inoltre, essere assunte nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

Articolo I-47 Principio della democrazia partecipativa

      Oltre al principio della democrazia rappresentativa il Trattato costituzionale afferma anche quello della democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'Unione facendo conoscere le loro opinioni. Si segnala, in particolare, la novità rappresentata dal diritto di iniziativa popolare che consente ad un numero considerevole di cittadini dell'Unione (pari almeno ad un milione) ed appartenenti ad un numero significativo di Stati membri, di chiedere alla Commissione di presentare una proposta riguardante l'adozione di un atto giuridico necessario ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per tale iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire. Per la prima volta, quindi, un istituto di democrazia diretta compare nel sistema comunitario.

Articolo I-48 Le parti sociali ed il dialogo sociale autonomo

      L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al livello europeo, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e facilita il dialogo tra tali parti nel rispetto della loro autonomia.

Articolo I-49 Il mediatore europeo

      Tale disposizione disciplina la figura del mediatore europeo, cui spetta il compito di vigilare sulla qualità dell'attività amministrativa dell'Unione.

Articolo I-50 Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

      L'articolo I-50 prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica residente sul territorio dell'Unione abbia diritto ad accedere ai documenti comunitari. Tale diritto sarà disciplinato da una legge europea. Il principio di trasparenza viene esteso alle riunioni del Consiglio che avverranno in seduta pubblica al momento dell'esame e dell'adozione di una proposta normativa.

Articolo I-51 Protezione dei dati di carattere personale

      Tale norma costituzionalizza e rafforza la protezione dei dati personali che verrà regolata da una legge o da una legge quadro europea.

Articolo I-52 Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

      Tale articolo, nel riconoscere espressamente lo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, procede alla costituzionalizzazione del contenuto della Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato di Amsterdam, prevedendo che l'Unione rispetti e non pregiudichi lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose. Rispetta altresì le situazioni giuridiche di organizzazioni filosofiche e non confessionali.

 

Pag. 24

TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE

Gli articoli da I-53 a I-56 del Trattato costituzionale concernono le finanze dell'Unione

      Il Trattato ha introdotto novità di rilievo sugli aspetti finanziari e di bilancio che, nonostante l'inserimento di ulteriori margini di complessità nelle procedure decisionali, rispettano l'equilibrato assetto delineato dalla Convenzione. Tale assetto si fonda su tre strumenti: le risorse proprie, il quadro finanziario pluriennale e la procedura di bilancio.
      La prima importante innovazione da segnalare è la soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie che, secondo i vigenti Trattati, incide sui poteri del Parlamento europeo nella procedura di bilancio. I Trattati attuali prevedono, infatti, che l'ultima parola per l'approvazione delle spese non obbligatorie spetti al Parlamento europeo. Per le spese obbligatorie (ovvero quelle previste da un atto normativo comunitario) la decisione finale spetta al Consiglio dei Ministri. Il Trattato costituzionale, abolendo la suddetta distinzione, prevede che per l'approvazione del bilancio venga applicata la procedura legislativa ordinaria che, come noto, pone in posizione di parità Parlamento europeo e Consiglio. In caso di mancato accordo fra Parlamento e Consiglio, viene convocato un comitato di conciliazione composto dai rappresentanti delle due istituzioni. Nel caso il disaccordo permanga, è previsto che la procedura ricominci da zero, con una nuova proposta della Commissione. Il paragrafo 6 dell'articolo I-53 costituzionalizza, inoltre, il principio della sana gestione finanziaria nell'esecuzione del bilancio in base al quale gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
      L'articolo I-54 - riprendendo il disposto dell'articolo 269 del TCE - stabilisce che il bilancio dell'Unione sia integralmente finanziato con le risorse proprie. Le disposizioni applicabili alle risorse proprie sono fissate da una legge europea approvata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali. Sempre con legge europea votata all'unanimità, il Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Parlamento europeo, può definire delle nuove categorie di risorse proprie. Misure di esecuzione del sistema di risorse proprie possono essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.
      Un'ulteriore novità introdotta dal Trattato è rappresentata dalla costituzionalizzazione - all'articolo I-55 - del quadro finanziario pluriennale. Esso dovrebbe garantire un'evoluzione ordinata e nei limiti delle risorse proprie delle spese dell'Unione. Il quadro finanziario pluriennale è definito con una legge europea votata dal Consiglio dei Ministri all'unanimità. In proposito, si osserva che per il tramite della «norma passerella» contemplata all'ultimo paragrafo dell'articolo I-55 il Consiglio europeo con votazione unanime potrebbe decidere che il Consiglio dei Ministri voti a maggioranza qualificata la legge europea sul quadro finanziario pluriennale.

TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-57 L'Unione e l'ambiente circostante

      Tale articolo introduce per la prima volta una disposizione che prevede lo sviluppo di relazioni privilegiate con gli Stati limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. A tale fine, l'Unione potrà concludere ed attuare accordi specifici con gli Stati interessati. Da tali accordi possono derivare diritti ed obblighi per le parti contraenti nonché la possibilità di condurre azioni comuni.

 

Pag. 25

TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE

      I criteri per l'appartenenza degli Stati all'Unione sono disciplinati dagli articoli da I-58 a I-60. L'articolo I-58 prevede le condizioni per l'ammissione e le procedure per l'adesione. Esso, ribadendo quanto già contenuto nell'articolo 49 del TUE, prevede che l'Unione sia aperta a tutti gli Stati europei che ne rispettano i valori e che si impegnano a promuoverli congiuntamente. Il paragrafo 2 dell'articolo I-58 stabilisce che gli Stati che intendano aderire all'Unione debbano presentare la richiesta al Consiglio dei Ministri. Di tale richiesta devono essere informati sia il Parlamento europeo sia i Parlamenti nazionali. In proposito, il Consiglio dei Ministri decide votando all'unanimità dopo avere consultato la Commissione e dopo che il Parlamento europeo abbia approvato a maggioranza dei suo membri la suddetta richiesta di adesione.
      All'articolo I-59 è, invece, disciplinata la sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione nei confronti di uno Stato membro. Tale articolo riprende le disposizioni introdotte dal Trattato di Nizza. Il paragrafo 1 prevede che il Consiglio, su iniziativa motivata da un terzo dei Paesi membri o su proposta della Commissione, possa adottare una decisione che constati un grave rischio di violazione dei valori di cui all'articolo I-2 da parte di uno Stato membro. Il Consiglio, dopo l'approvazione del Parlamento europeo, decide con una maggioranza «rafforzata» di 4/5 degli Stati membri.
      Qualora venga effettivamente constatata la violazione dei valori di cui all'articolo I-2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione che sospenda alcuni dei diritti spettanti allo Stato membro in virtù della sua appartenenza all'Unione. La decisione del Consiglio può essere modificata o abrogata da una decisione successiva adottata a maggioranza qualificata. Anche per la sospensione dei diritti dello Stato membro e per la modifica o l'abrogazione della decisione con cui tali diritti vengono sospesi, si richiede un quorum di voti più elevato rispetto a quello generalmente necessario per le votazioni a maggioranza qualificata che avvengono sulla base del principio della doppia maggioranza. In altri termini la decisione deve essere approvata dal 72 per cento degli Stati membri e non dal 55 per cento.
      L'articolo I-60, che costituisce la norma di chiusura della Parte I del Trattato costituzionale, prevede, infine, la possibilità che uno Stato si ritiri volontariamente dall'Unione europea. Si tratta di una disposizione innovativa non contemplata dalle previsioni dei Trattati vigenti. Lo Stato che intende ritirarsi dall'Unione deve notificare la propria intenzione al Consiglio europeo. Sulla base delle valutazioni e degli orientamenti di quest'ultimo, l'Unione negozia e conclude con lo Stato interessato l'accordo volto a definire le modalità del ritiro. L'accordo è concluso, a nome dell'Unione dal Consiglio che, previa approvazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata. Il Trattato costituzionale cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso o, in mancanza di un accordo, due anni dopo che lo Stato ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di ritiro. Il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato interessato, può anche decidere di prorogare tale termine. Nell'eventualità in cui lo Stato ritiratosi dall'Unione intenda, in futuro, aderirvi nuovamente, si applicherà la normale procedura di adesione di cui all'articolo I-58.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

      La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000, è stata inserita come Parte II del Trattato costituzionale e, con l'entrata in vigore dello stesso, assumerà valore giuridico vincolante per le istituzioni e gli Stati membri

 

Pag. 26

dell'Unione. Essa si configura come uno degli elementi qualificanti del Trattato costituzionale.
      La Carta dei diritti fondamentali è suddivisa in un proprio preambolo e in 7 Titoli così articolati:

          Titolo I - articoli da II-61 a II-65: Dignità;

          Titolo II - articoli da II-66 a II-79: Libertà;

          Titolo III - articoli da II-80 a II-86: Uguaglianza;

          Titolo IV - articoli da II-87 a II-98: Solidarietà;

          Titolo V - articoli da II-99 a II-106: Cittadinanza;

          Titolo VI - articoli da II-107 a II-110: Giustizia;

          Titolo VII - articoli da II-111 a II-114: Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta.

      La Carta cerca di superare la tradizionale distinzione tra diritti civili e diritti politici e per talune categorie di diritti riprende lo schema della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU), ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

TITOLO I - DIGNITÀ
(articoli da II-61 a II-65)

      L'articolo II-61 statuisce che la dignità umana è inviolabile e che essa deve essere rispettata e tutelata. Si tratta di un riconoscimento solennemente sancito dalla stessa Corte di giustizia delle Comunità europee che ha definito il diritto fondamentale alla dignità umana come parte integrante del diritto dell'Unione europea.
      L'articolo II-62 afferma che ogni persona ha diritto alla vita e che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 2 della CEDU che prende decisamente posizione contro la pena di morte. L'articolo II-63 riconosce ad ogni persona il diritto all'integrità fisica e psichica, stabilendo, in particolare, che nell'ambito della medicina e della biologia devono essere rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Si tratta di un principio e di criteri già enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e menzionati nella Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. L'articolo II-64 stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo II-65 proibisce la schiavitù ed il lavoro forzato, in conformità con la definizione che a quest'ultimo è attribuita dalla CEDU.

TITOLO II - LIBERTÀ
(articoli da II-66 a II-79)

      L'articolo II-66 riconosce il diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza. Nelle spiegazioni alla Carta si richiamano le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla libertà così come definito all'articolo 5 della CEDU.
      Gli articoli II-67 e II-68 costituzionalizzano a livello europeo il cosiddetto «diritto alla privacy». L'articolo II-67 garantisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. L'articolo II-68 garantisce anche la protezione dei dati di carattere personale stabilendo che questi ultimi devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ad ogni persona deve inoltre essere riconosciuto il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la

 

Pag. 27

rettifica. Il controllo del rispetto di tali regole deve essere attribuito ad un'Autorità indipendente.
      L'articolo II-69 stabilisce che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
      L'articolo II-70 stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Le limitazioni a questo diritto fondamentale - così come indicato nelle spiegazioni - possono essere soltanto quelle previste dal paragrafo 2 dell'articolo 9 della CEDU. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
      L'articolo II-71 sancisce la libertà di espressione e la libertà di informazione attiva e passiva stabilendo che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Questo articolo assicura inoltre, al paragrafo 2, che la libertà dei media e il loro pluralismo debbano essere rispettati.
      L'articolo II-72 garantisce ad ogni persona il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico: ciò implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Il paragrafo 2 afferma che i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
      L'articolo II-73 afferma che le arti e la ricerca scientifica sono libere e che la libertà accademica è rispettata. Si tratta di un diritto dedotto dalle libertà di espressione e di pensiero e quindi soggetto alle stesse eventuali limitazioni.
      L'articolo II-74 prevede che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua nonché alla possibilità di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
      L'articolo II-75 riconosce ad ogni persona il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata, nonché ad ogni cittadino dell'Unione la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. I cittadini dei Paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. Si tratta di diritti ampiamente riconosciuti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nonché dalla Carta sociale europea di Torino (ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929) e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.
      L'articolo II-76 riconosce la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Anche questo diritto è stato più volte riconosciuto da sentenze comunitarie a garanzia del libero esercizio di un'attività economica o commerciale.
      L'articolo II-77 garantisce il diritto di proprietà e protegge la proprietà intellettuale: ogni persona ha quindi il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso
 

Pag. 28

dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
      L'articolo II-78 assicura il diritto d'asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967), relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione. Tale articolo garantisce un diritto disciplinato nel dettaglio dall'articolo III-266 della Costituzione (e nei Trattati attuali dall'articolo 63 del Trattato CE) che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati.
      L'articolo II-79 vieta le espulsioni collettive e stabilisce che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III - UGUAGLIANZA
(articoli da II-80 a II-86)

      L'articolo II-80 afferma il principio generale di uguaglianza riconosciuto da tutte le Costituzioni europee e più volte sancito dalla Corte di giustizia.
      L'articolo II-81 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Tale norma ribadisce inoltre il divieto di discriminazione sulla base della cittadinanza nell'ambito di applicazione della Costituzione europea.
      L'articolo II-82 prevede che l'Unione rispetti la diversità culturale, religiosa e linguistica. In particolare, a tutela della diversità culturale, la Costituzione stabilisce all'articolo III-280 che «L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune».
      L'articolo II-83 garantisce la parità tra uomo e donna in tutti i campi e specificatamente in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
      L'articolo II-84, in linea con le disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176), tutela i diritti dei minori e prevede che questi ultimi abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Il paragrafo 2 prevede che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore venga essere considerato preminente. Il paragrafo 3 garantisce il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
      Oltre ai diritti dei minori la Costituzione europea tutela anche quelli degli anziani e prevede all'articolo II-85 che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
      L'articolo II-86 tutela l'inserimento delle persone con disabilità e prevede che l'Unione riconosca e rispetti il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Tale principio è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea e alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.

 

Pag. 29

TITOLO IV - SOLIDARIETÀ
(articoli da II-87 a II-98)

      Il Titolo in esame riprende alcuni diritti sanciti in particolare dalla Carta sociale europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché da altre disposizioni del Trattato costituzionale, da direttive vigenti e sentenze comunitarie.
      L'articolo II-87 prevede che ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
      L'articolo II-88 riconosce ai lavoratori e ai datori di lavoro, o alle rispettive organizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
      L'articolo II-89 riconosce ad ogni persona il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito.
      Il successivo articolo II-90 tutela il lavoratore contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
      L'articolo II-91 garantisce al lavoratore condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, garantendo il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
      L'articolo II-92 vieta il lavoro minorile e stabilisce che l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. La norma prevede inoltre che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
      L'articolo II-93 riguarda la vita familiare e la vita professionale e garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Inoltre al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, la norma in esame riconosce ad ogni persona il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
      L'articolo II-94 stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Il paragrafo 3 stabilisce che al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
      L'articolo II-95 tutela la protezione della salute ed assicura ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
      L'articolo II-96 prevede che al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta

 

Pag. 30

l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
      Infine gli articolo II-97 e II-98 assicurano un livello elevato di tutela ambientale e di protezione dei consumatori.

TITOLO V - CITTADINANZA
(articoli da II-99 a II-106)

      La cittadinanza europea non si sostituisce a quella nazionale ma si aggiunge ad essa. Gli articoli sulla cittadinanza enunciano i diritti che spettano al cittadino europeo e che sono disciplinati più nel dettaglio in altre parti della Costituzione.
      Gli articoli II-99 e II-100 riguardano i cosiddetti «diritti politici» di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali.
      L'articolo II-101 garantisce il diritto ad una buona amministrazione.
      L'articolo II-102 tutela il diritto di accesso ai documenti e stabilisce che ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto. Agli stessi soggetti l'articolo II-103 garantisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
      L'articolo II-104 riconosce il diritto di petizione al Parlamento europeo.
      Il successivo articolo II-105 ribadisce la tutela della libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, già sancita nella prima Parte della Costituzione europea.
      Infine l'articolo II-106 prevede che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI - GIUSTIZIA
(articoli da II-107 a II-110)

      L'articolo II-107 ribadisce ed estende - nei limiti di quanto già previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e indipendente. È inoltre garantita la concessione a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti del patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
      L'articolo II-108 riconosce la presunzione di innocenza per ogni imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata provata. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
      L'articolo II-109 garantisce il principio della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale e quello della retroattività della legge penale più mite nonché il principio di proporzionalità della pena.
      Il successivo articolo II-110 afferma il principio del ne bis in idem e prevede che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
(articoli da II-111 a II-114)

      Il Titolo VII (articoli II-111 a II-114) contiene, invece, le disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta. Quanto a quest'ultimo aspetto, è previsto che le disposizioni della Carta si applichino alle istituzioni,

 

Pag. 31

agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Esse si applicano anche agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. È, inoltre, puntualizzato che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto comunitario al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione.
      Per quanto attiene alla portata ed alla interpretazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta, l'articolo II-112 specifica che laddove la Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. Il medesimo articolo prevede che si debba tener conto delle legislazioni e prassi nazionali. Si segnala che le disposizioni dell'articolo II-112 devono essere lette congiuntamente alla «Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali» allegata al Trattato costituzionale. I contenuti della Dichiarazione chiariscono le modalità interpretative dei singoli articoli della Carta.
      In proposito, una particolare menzione merita l'articolo della Dichiarazione esplicativo dell'articolo II-111 sull'ambito di applicazione della Carta. Esso, nel citare un'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ribadisce che gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi sanciti dalla Carta solamente quando agiscono in applicazione del diritto dell'Unione.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

      La Parte III del Trattato costituzionale descrive e disciplina le politiche ed il funzionamento dell'Unione. Essa, fatta eccezione per la parte inerente le relazioni esterne, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le cooperazioni rafforzate, riprende in larga parte i contenuti dei Trattati vigenti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

      Gli articoli da III-115 a III-122 contengono le clausole di applicazione generale ai sensi delle quali l'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche tenendo conto degli obiettivi prefissati e coerentemente con il principio di attribuzione di competenze. L'azione dell'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne. Essa mira, inoltre, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale. Una puntuale menzione è riservata anche alla protezione ambientale laddove è specificato che le esigenze legate alla tutela ambientale devono essere tenute in conto nell'attuazione delle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere uno sviluppo sostenibile. Pari attenzione deve essere conferita alla protezione dei consumatori, nonché alla promozione della coesione sociale e territoriale. Infine, trasformando il Protocollo al Trattato di Amsterdam sulla protezione ed il benessere degli animali in un articolo del Trattato costituzionale, è stata inserita una norma dalla portata generale sulla protezione degli animali (articolo III-121).

TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

      Gli articoli da III-123 a III-129 contemplano le disposizioni relative alla non discriminazione e cittadinanza. In proposito, è previsto che il Consiglio, deliberando all'unanimità, possa adottare una legge o una legge quadro volta ad impedire la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale. La legge o la legge quadro europea può, inoltre, stabilire i principi di base delle misure all'incentivazione dell'Unione e definire le misure destinate ad appoggiare le azioni degli

 

Pag. 32

Stati membri. È esclusa la possibilità di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati in materia.
      Una legge o legge quadro dell'Unione può essere adottata, qualora risulti necessaria, per garantire il diritto di libera circolazione e libero soggiorno per i cittadini dell'Unione.
      È prevista la possibilità che venga adottata una legge o una legge quadro al fine di disciplinare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. In tale caso, il Consiglio dei Ministri delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
      L'articolo III-128 prevede che un cittadino dell'Unione possa scrivere alle istituzioni dell'Unione in una delle 21 lingue ufficiali e ricevere una risposta nella medesima lingua. L'articolo III-129, norma di chiusura del Titolo II, prevede che ogni tre anni la Commissione debba presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale in merito all'applicazione del Titolo II e dell'articolo I-10 (cittadinanza dell'Unione).

TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE

Capo I - Mercato interno
(articoli da III-130 a III-176)

      Il Capo I contiene le disposizioni inerenti le «quattro libertà» (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali). In proposito, l'innovazione di maggior rilievo apportata dal Trattato costituzionale concerne la modifica delle relative basi giuridiche che vengono tutte unificate nella procedura legislativa ordinaria. Il voto all'unanimità permane, invece, nel settore della fiscalità (articolo III-171) per l'approvazione di una legge o una legge quadro volta ad armonizzare le legislazioni nazionali relative alle imposte sulle cifre d'affari, alle imposte di consumo e alle altre imposte indirette e per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno (articolo III-173). Anche per le misure fiscali in altri ambiti (ad esempio energia) resta fermo il principio del voto all'unanimità.

Capo II - La politica economica e monetaria
(articolo III-177)

      L'articolo III-177 prevede che l'adozione di una politica economica è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri sul mercato interno e sulla definizione degli obiettivi comuni conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale azione comprende una moneta unica e la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche che abbiano come obiettivo prioritario la stabilità dei prezzi conformemente al principio di un'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza. Nel perseguire tali azioni gli Stati membri e l'Unione rispettano i seguenti principi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

Sezione 1 - Politica economica
(articoli da III-178 a III-184)

      Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo I-3 del Trattato costituzionale (economia sociale e di mercato), nel contesto dei grandi orientamenti di politica economica elaborati dal Consiglio dei Ministri su raccomandazione della Commissione, e nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza.

 

Pag. 33


      Il Consiglio, al fine di garantire il migliore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri, svolge un compito di sorveglianza sull'evoluzione economica in ciascuno Stato membro e ne verifica la conformità con i grandi orientamenti di politica economica.
      In proposito, qualora il Consiglio constati che le politiche economiche degli Stati membri non risultino conformi ai «grandi orientamenti», esso, su raccomandazione della Commissione, può indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato. In tale caso il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Dal voto è escluso lo Stato interessato. Si osserva che le raccomandazioni non sono atti vincolanti e che gli Stati non sono, pertanto, obbligati a conformarsi alle stesse.
      Nel caso specifico dello scostamento di uno Stato dai grandi orientamenti di politica economica, un fattore che potrebbe indurlo a conformarsi alla raccomandazione del Consiglio è dato dalla possibilità che il Consiglio, su proposta della Commissione, decida di rendere pubblica la suddetta raccomandazione. Tale eventualità potrebbe costituire un incentivo per lo Stato a riallinearsi ai grandi orientamenti di politica economica.

      L'articolo III-184 stabilisce che gli Stati devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. Le disposizioni di tale articolo devono essere lette congiuntamente al correlato Protocollo allegato al Trattato costituzionale relativo alla procedura concernente i disavanzi eccessivi. La vigilanza sull'evoluzione del bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri spetta alla Commissione. Essa esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di due criteri:

          a) il rapporto tra disavanzo pubblico previsto ed effettivo ed il prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento. L'articolo 1 del suddetto Protocollo fissa al 3 per cento il rapporto deficit - PIL;

          b) il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non deve superare un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e si stia avvicinando con ritmo adeguato al valore di riferimento. Il Protocollo individua nei limiti del 60 per cento il rapporto tra debito pubblico e PIL.

      Se la Commissione ritiene che in uno Stato esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un proprio parere (cosiddetto «early warning») al Consiglio ed allo Stato interessato (l'invio a quest'ultimo è una novità rispetto ai vigenti Trattati). Il Consiglio, su proposta della Commissione, tenuto conto delle osservazioni dello Stato interessato e dopo una valutazione globale, decide se esista un deficit eccessivo. In caso affermativo, esso rivolge allo Stato interessato le proprie raccomandazioni al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. In tale ambito il Consiglio - senza ritardi ingiustificati - delibera a maggioranza qualificata. Dal voto è escluso lo Stato interessato. Nel caso in cui lo Stato disattenda le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato di intraprendere, entro un dato termine, le azioni volte a ridurre il disavanzo. Fino a quando lo Stato non ha ottemperato al disposto della decisione, il Consiglio dei Ministri può decidere di applicare una serie di misure quali la richiesta allo Stato di pubblicare informazioni supplementari prima dell'emissione di titolo o di obbligazioni o infliggere ammende di adeguata entità. Qualora il Consiglio ritenga che il deficit eccessivo sia stato corretto, può abrogare, in parte o completamente, le misure adottate nei confronti dello Stato in questione.

Sezione 2 - Politica monetaria
(articoli da III-185 a III-191)

Sezione 3 - Disposizioni istituzionali
(articoli da III-192 a III-193)
 

Pag. 34

Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
(articoli da III-194 a III-196)

Sezione 5 - Disposizioni transitorie
(articoli da III-197 a III-202)

      Le quattro sezioni elencate riguardano tutte la politica monetaria e verranno, per organicità, trattate congiuntamente.
      Le disposizioni inerenti la politica monetaria riprendono, in larga parte, i contenuti dei Trattati vigenti. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, il Trattato costituzionale contempla una sezione specifica per i Paesi che adottano la moneta unica e prevede, altresì, un Protocollo riferito a tali Paesi divenuti numericamente minoranza nell'Unione dopo l'ultimo ampliamento.

          a) Con riferimento alla sezione 2 (politica monetaria) si segnala che il Trattato costituzionale all'articolo III-185, paragrafo 6, introduce una novità rispetto agli attuali Trattati. Esso prevede, infatti, che una legge europea possa conferire alla BCE dei compiti specifici aventi ad oggetto la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Tale legge è adottata con procedura legislativa ordinaria previa consultazione della stessa BCE. I Trattati vigenti prevedono, invece, che il Consiglio deliberi all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo.

          b) L'articolo III-187, paragrafo 3, prevede che lo Statuto della BCE e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) possa essere modificato con legge europea. Per l'adozione di tale legge si applica la procedura legislativa ordinaria, laddove i vigenti Trattati contemplano la votazione all'unanimità da parte del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Parlamento europeo.

          c) La sezione 3 (disposizioni istituzionali), non introduce modifiche di sostanza. Essa riprende le disposizioni del capo III, articoli da 112 a 115, del TCE.

          d) Di rilievo appaiono, invece, le disposizioni della sezione 4 relativa ai Paesi che adottano l'euro. L'articolo III-194 riconosce a questi ultimi, nel campo della politica economica e monetaria, una specificità derivante dall'appartenenza all'Unione monetaria e prevede che in tali settori essi possano condurre azioni volte a rafforzare il coordinamento in materia di disciplina di bilancio ed elaborare orientamenti di politica economica che siano compatibili con quelli adottati dall'Unione. Alla votazione (a maggioranza qualificata) di tali misure in Consiglio partecipano solamente i Paesi che hanno adottato la moneta unica.

          e) L'articolo III-196 concerne, invece, la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale. A tale proposito, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere della BCE, può adottare una decisione europea che definisca le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un particolare interesse per l'Unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze internazionali. In tale contesto il Consiglio delibera con voto a maggioranza qualificata al quale partecipano solo i Paesi che adottano la moneta unica. La suddetta decisione è volta a garantire una rappresentanza esterna unica per i Paesi che adottano l'euro.

      Si segnala, infine, un rafforzamento dell'Eurogruppo grazie ad un Protocollo allegato al Trattato. Il Protocollo formalizza, infatti, il Consiglio dei Ministri delle finanze dell'area euro e ha, inoltre, ampliato l'elenco delle materie sulle quali, all'interno dell'Ecofin, solo i Paesi che adottano l'euro esprimeranno il loro voto. Questi ultimi saranno, altresì, chiamati ad esprimersi sull'ingresso di nuovi Stati membri nell'Unione economica e monetaria. L'articolo 2 del Protocollo sull'Eurogruppo prevede la designazione di un Presidente per un periodo di due anni e mezzo (l'attuazione di tale previsione è stata peraltro già anticipata con la recente nomina a tale ruolo del Primo ministro e

 

Pag. 35

Ministro delle finanze lussemburghese Jean-Claude Juncker).

      La sezione 5 (disposizioni transitorie) disciplina la posizione dei cosiddetti «Stati membri con deroga», ovvero di quegli Stati che secondo il Consiglio dei Ministri non soddisfano ancora i criteri per aderire alla moneta unica. Tale sezione assume una particolare rilevanza alla luce delle possibili domande di adesione all'euro che nei prossimi anni potrebbero provenire da parte dei nuovi Stati membri dell'Unione.
      L'articolo III-197 specifica quali disposizioni della Costituzione attinenti l'Unione monetaria non si applicano a tali Paesi.
      L'articolo III-198 prevede che almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione o la BCE riferiscono al Consiglio dei Ministri sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.
      L'articolo III-201 prevede che in caso di difficoltà o minaccia di grave difficoltà per la bilancia dei pagamenti di uno Stato con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, suscettibili di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione analizzi la situazione dello Stato interessato, raccomandando eventuali azioni da intraprendere. Se le azioni intraprese dallo Stato e le misure raccomandate dalla Commissione non risultano sufficienti, la stessa Commissione può raccomandare al Consiglio il cosiddetto «concorso reciproco». Il Consiglio adotta i regolamenti o le decisioni che fissano le modalità e le condizioni del concorso reciproco che può sostanziarsi in un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, in misure che consentano allo Stato di mantenere o stabilire restrizioni quantitative nei confronti di Stati terzi o in concessioni di crediti limitati da parte di altri Stati. Se il Consiglio non accorda il concorso reciproco, la Commissione può autorizzare lo Stato con deroga ad adottare misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Capo III - Politiche in altri settori

      Le politiche disciplinate al Capo III sono:

          occupazione;

          politica sociale;

          coesione economica, sociale e territoriale;

          agricoltura e pesca;

          ambiente;

          protezione dei consumatori;

          trasporti;

          reti transeuropee;

          ricerca e sviluppo tecnologico e spazio;

          energia.

      Relativamente alle suddette politiche, la cui disciplina rimane per molti aspetti invariata rispetto ai vigenti Trattati, verranno segnalate soltanto le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal Trattato costituzionale.

Sezione 1 - Occupazione
(articoli da III-203 a III-208)

      In materia di occupazione si applica la procedura legislativa ordinaria. Non vengono in proposito introdotte innovazioni rispetto alla procedura di codecisione contemplata in materia dal titolo VIII del TCE.

Sezione 2 - Politica sociale
(articoli da III-209 a III-219)

      a) Relativamente alla politica sociale, l'applicazione della procedura legislativa

 

Pag. 36

ordinaria si interseca con una serie di specifiche eccezioni per le quali è previsto che il Consiglio dei Ministri deliberi all'unanimità. In particolare, la procedura normativa ordinaria si applica alle leggi o leggi quadro aventi ad oggetto:

          miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza dei lavoratori;

          condizioni di lavoro;

          integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;

          parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

          lotta contro l'esclusione sociale;

          modernizzazione dei regimi di protezione sociale;

          informazione e consultazione dei lavoratori.

      La votazione all'unanimità è invece richiesta per le seguenti materie:

          sicurezza sociale e protezione dei lavoratori;

          protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;

          rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori;

          condizioni di impiego per i cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione.

      Per alcune delle materie che richiedono il voto all'unanimità è, tuttavia, prevista una clausola passerella in virtù della quale il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione che instauri la procedura legislativa ordinaria. Le materie per le quali è contemplata la clausola passerella sono:

          protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;

          condizioni di impiego per i cittadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;

          rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori.

      Si osserva, infine, per connessione di argomento, che la legge o la legge quadro europea (articolo III-136) stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza sociale per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

          il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;

          il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

      A tali disposizioni si applica la procedura normativa ordinaria. Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo consente la possibilità per uno Stato membro di attivare il meccanismo del freno di emergenza qualora esso ritenga che un progetto di legge europea o di legge quadro europea in materia di sicurezza sociale incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, compresi la sua sfera di applicazione, i costi o la struttura finanziaria oppure incida sull'equilibrio finanziario di tale sistema.

Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale
(articoli da III-220 a III-224)

      In materia di coesione economica, sociale e territoriale la principale novità da segnalare concerne l'articolo III-220 che annovera tra le zone cui prestare particolare attenzione le aree rurali e le aree che soffrono di gravi e permanenti svantaggi naturali come le isole, le zone transfrontaliere

 

Pag. 37

e di montagna, le regioni scarsamente popolate del nord Europa e le zone interessate da transizione industriale. L'ulteriore importante modifica che si segnala rispetto ai vigenti Trattati concerne la base giuridica che si applica al Fondo di Coesione e ai Fondi strutturali per i quali verrà seguita la procedura legislativa ordinaria, laddove i vigenti Trattati contemplano l'unanimità, che resterà comunque di applicazione per le prime disposizioni sui predetti Fondi adottate successivamente alla data della firma del Trattato (articolo III-223).

Sezione 4 - Agricoltura e pesca
(articoli da III-225 a III-232)

      La novità di rilievo rispetto alla politica agricola e alla pesca è che si estende all'intero settore la procedura legislativa ordinaria con un coinvolgimento del Parlamento europeo nella definizione delle leggi e delle leggi quadro che disciplineranno le organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. La fissazione dei prezzi - in quanto oggetto di regolamenti o decisioni esecutive - sarà invece adottata dal solo Consiglio su proposta della Commissione (come nella prassi attuale).

Sezione 5 - Ambiente
(articoli da III-233 a III-234)

      In materia di politica ambientale la procedura legislativa ordinaria si applica alle leggi e alle leggi quadro europee che stabiliscono le azioni da intraprendere per realizzare i seguenti obiettivi:

          salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

          protezione della salute umana;

          utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

          promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

      Il Consiglio delibera, invece, all'unanimità per l'adozione delle leggi o leggi quadro europee che prevedono:

          disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

          misure aventi incidenza sull'assetto territoriale; sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse; sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

          misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

      Per tali casi è, tuttavia, contemplata una norma passerella per il passaggio eventuale alla votazione a maggioranza qualificata. Viene inoltre esplicitato il principio del «chi inquina paga » e consolidato il criterio vigente degli oneri a carico degli Stati membri nell'attuazione delle politiche ambientali (fatto salvo l'eventuale ricorso a deroghe o alle risorse del Fondo di coesione per gli Stati che ne beneficiano).

Sezione 6 - Protezione dei consumatori
(articolo III-235)

      Tutto il settore inerente la protezione dei consumatori è coperto dalla procedura legislativa ordinaria. Non si segnalano, pertanto, innovazioni rispetto a quanto attualmente disposto dal titolo XIV, articolo 153, del TCE.

Sezione 7 - Trasporti
(articoli da III-236 a III-245).

      La procedura legislativa ordinaria si applica all'intero settore della politica

 

Pag. 38

dei trasporti. Ai sensi dell'articolo III-236 le leggi o le leggi quadro europee stabiliscono:

          norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

          le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

          le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

          ogni altra misura utile.

      L'articolo III-240 vieta ogni forma di discriminazione consistente nell'applicazione da parte di un vettore di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. Al fine di evitare tali discriminazioni il Consiglio - su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale - può adottare regolamenti o decisioni europee volte ad impedire tali forme di discriminazione.

Sezione 8 - Reti transeuropee
(articoli III-246 e III-247)

      Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220, ovvero al funzionamento del mercato interno e allo sviluppo armonioso dell'Unione e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Inoltre, nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari e le regioni prive di sbocchi al mare e periferiche. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Unione intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche. Essa può, inoltre, sostenere progetti di interesse comune condotti dagli Stati membri e può, altresì, contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Tali misure sono disciplinate da leggi e leggi quadro europee cui si applica la procedura normativa ordinaria.

Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
(articoli da III-248 a III-255)

      La prima innovazione da segnalare concerne il riferimento alla ricerca spaziale, assente nel titolo XVIII del TCE laddove vengono contemplati esclusivamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
      L'articolo III-248 stabilisce che l'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. A tale scopo, l'Unione incoraggia le imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura

 

Pag. 39

degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. L'Unione pone, altresì, in essere e promuove programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, in collaborazione con Paesi terzi e organizzazioni internazionali, provvedendo alla diffusione ed alla valorizzazione dei risultati ottenuti in tali settori. L'articolo III-248 prevede, inoltre, che l'Unione e gli Stati membri coordinino la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. Sulla base dell'articolo III-251 l'Unione adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico ed è fissato con legge europea, adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
      L'articolo III-254 si occupa nello specifico della ricerca spaziale. Esso stabilisce che per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tale fine, essa può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. In tale ambito, l'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea (ESA). Le misure necessarie che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo sono stabilite da una legge o da una legge quadro europea.

Sezione 10 - Energia
(articolo III-256)

      Il Trattato costituzionale introduce una nuova base giuridica e prevede la procedura legislativa ordinaria nel settore dell'energia. Fino ad oggi, in assenza di una specifica base giuridica, la legislazione comunitaria in tale settore è stata adottata sulla base dell'articolo 308 del TCE ai sensi del quale il Consiglio vota all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo. La nuova base giuridica non consente comunque all'Unione di incidere sul diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo e di scelta delle varie fonti energetiche, nonché la struttura generale dell'approvvigionamento.

Capo IV - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sezione 1 - Disposizioni generali
(articoli da III-257 a III-264)

      La sezione 1 attinente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, enuncia alcuni principi generali quali il rispetto che in tale ambito l'Unione deve garantire alle diverse tradizioni e ai diversi ordinamenti giuridici nazionali, la garanzia che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, la garanzia di un elevato livello di sicurezza attraverso misure di prevenzione e contrasto alla criminalità, al razzismo e alla xenofobia. L'Unione si impegna, inoltre, a facilitare l'accesso alla giustizia attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie.

Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
(Articoli da III-265 a III-268)

      L'articolo III-265 prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo sulle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi. Le misure previste in tali settori vengono disciplinate da leggi e leggi quadro con votazione a maggioranza qualificata. È questa l'innovazione più importante introdotta in tale settore. Entrando nel merito delle disposizioni dei principali articoli inerenti le politiche sul controllo delle frontiere, l'asilo e l'immigrazione,

 

Pag. 40

si osserva che l'articolo III-266 prevede lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale. L'obiettivo è, pertanto, di definire delle regole uniformi a livello dell'Unione.
      L'articolo III-267, con riferimento alla politica di immigrazione, prevede la creazione di un sistema uniforme relativamente alle condizioni di ingresso, soggiorno, concessione dei visti e contrasto all'immigrazione clandestina. Tale settore è disciplinato attraverso leggi e leggi quadro europee. Il Consiglio delibera, pertanto, a maggioranza qualificata. La competenza dell'Unione in tale settore non incide sul diritto degli Stati membri di fissare il volume d'ingresso sul proprio territorio di cittadini provenienti da Paesi terzi per motivi di lavoro.

Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
(articolo III-269)

      L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a riavvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri. A tale fine la legge o la legge quadro europea stabilisce misure volte a garantire in particolare:

          il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

          la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

          un accesso effettivo alla giustizia;

          la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza.

      In tale ambito il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, con l'eccezione delle misure inerenti il diritto di famiglia che devono essere assunte all'unanimità. In proposito, al paragrafo 3 è tuttavia previsto che il Consiglio dei Ministri, deliberando all'unanimità e su proposta della Commissione, possa adottare una decisione europea per determinare gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero essere oggetto di atti adottati con la procedura legislativa ordinaria (ovvero con voto a maggioranza qualificata del Consiglio).

Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
(articoli da III-270 a III-274)

      L'articolo III-270 specifica le competenze dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Esso stabilisce che l'Unione adotta norme e procedure volte al reciproco riconoscimento delle sentenze e al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari da parte degli Stati membri. Il paragrafo 2 prevede che, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riguardano, in particolare: l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; i diritti della persona nella procedura penale; i diritti delle vittime della criminalità, nonché altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea per la cui adozione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
      Il paragrafo 3 del medesimo articolo introduce, inoltre, il già descritto meccanismo del «freno di emergenza» attivabile

 

Pag. 41

da uno Stato membro, nell'ambito delle misure contemplate al paragrafo 2, qualora ritenga che un progetto di legge quadro possa attentare agli aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico.
      L'articolo III-271 specifica che una legge quadro europea può individuare i criteri minimi per la definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni penali in settori particolarmente gravi quali terrorismo, sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini, traffico illecito di droga e di armi, riciclaggio di denaro, contraffazione degli strumenti di pagamento, criminalità informatica ed organizzata. La suddetta legge quadro è adottata con votazione a maggioranza qualificata. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che quando il ravvicinamento delle norme di diritto penale si riveli indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea possa stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Tuttavia, qualora il Consiglio ritenga necessario identificare gli altri settori, diversi dai suddetti, al fine di individuare i criteri minimi per la definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni penali, esso dovrà adottare una decisone assunta con voto all'unanimità.
      Il paragrafo 3 prevede, infine, la possibilità fare ricorso al meccanismo del «freno di emergenza» da parte di uno Stato membro che ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.
      L'articolo III-272 è dedicato alla prevenzione della criminalità. In tale ambito le leggi e le leggi quadro dell'Unione possono incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati. È esclusa, tuttavia, qualunque forma di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
      L'articolo III-273 è consacrato ad Eurojust, di cui determina la trasformazione da unità europea di cooperazione giudiziaria in organismo con funzioni di coordinamento e cooperazione in materia di criminalità grave e transfrontaliera. I compiti di Eurojust vengono ampliati soprattutto per quanto concerne la possibilità di attribuirle, con legge europea, il compito di intraprendere azioni penali. I compiti e l'attività di Eurojust verranno definiti con legge europea.
      L'articolo III-274 concerne la Procura europea. A partire da Eurojust, il Consiglio dei Ministri, deliberando all'unanimità, può istituire con legge una Procura europea. Quest'ultima ha il compito di ricercare, perseguire e trarre in giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, i responsabili di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Con decisione europea, da adottare all'unanimità, le attribuzioni della Procura potranno essere estese alla lotta contro la grave criminalità transnazionale.

Sezione 5 - Cooperazione di polizia
(articoli da III-275 a III-277)

      L'articolo III-275 prevede lo sviluppo da parte dell'Unione di una cooperazione di polizia che associ le autorità competenti di tutti gli Stati membri, compresi i servizi di polizia, di dogana ed altri servizi specializzati nel settore della prevenzione o nell'individuazione dei reati e nelle relative indagini. L'articolo III-275 prevede, inoltre, che nell'ambito della cooperazione di polizia venga seguita la procedura legislativa ordinaria, con voto all'unanimità nel caso di misure che riguardino la cooperazione operativa tra autorità di polizia. L'articolo III-276 definisce i compiti e le modalità di controllo dell'attività di Europol (cui sono associati i Parlamenti nazionali). La convenzione istitutiva di Europol verrà quindi sostituita da una legge europea.

Capo V - Settori nei quali l'Unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento
(articoli da III-278 a III-285)

      Il Capo V disciplina nel dettaglio i settori in cui, ai sensi dell'articolo I-17, l'Unione può decidere di esplicare un'azione di sostegno,

 

Pag. 42

di coordinamento o di complemento. Si tratta delle seguenti aree tematiche: sanità pubblica; industria; cultura; turismo; istruzione, gioventù, sport e formazione professionale; protezione civile; cooperazione amministrativa. In tali ambiti non è possibile un'armonizzazione e l'azione dell'Unione può solo mirare al coordinamento, all'integrazione o al sostegno dell'attività dei singoli Stati membri.
      In tale contesto una novità è costituita dall'inclusione del turismo. L'articolo III-281 stabilisce che l'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese in tale settore. A tale fine l'azione dell'Unione incoraggia la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore e favorisce la cooperazione tra Stati membri, segnatamente attraverso lo scambio delle buone pratiche. Le misure destinate a completare l'azione degli Stati membri nel settore del turismo sono stabilite con leggi e leggi quadro europee. È esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in tale settore.
      Nel novero dei settori in cui l'Unione svolge un'azione di coordinamento e sostegno figura anche lo sport, a seguito di una richiesta avanzata da numerosi Governi (tra i quali il nostro) nel corso dei lavori della Convenzione, al fine di garantire a tale settore un trattamento particolare. Tale richiesta ha trovato una concreta attuazione, oltre che nel riferimento inserito all'articolo I-17, anche nelle disposizioni dell'articolo III-282, laddove è previsto che «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».
      Si osserva, infine, che l'inserimento della protezione civile e della cooperazione amministrativa nell'alveo dei settori in cui l'Unione svolge un'azione di sostegno porrà termine alla prassi attuale in virtù della quale, in assenza di basi giuridiche per la regolamentazione di tali settori, la legislazione europea in materia ha fatto leva sul disposto dell'articolo 308 del TCE ai sensi del quale è richiesto il voto all'unanimità da parte del Consiglio.

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
(articoli da III-286 a III-291)

      Questi articoli riprendono sostanzialmente le disposizioni attualmente previste nel TCE relative ad alcuni Paesi e territori non europei che però mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari.

TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
(articoli da III-292 a III-313)

Capo I Disposizioni di applicazione generale

Capo II Politica estera e di sicurezza comune

Sezione 1 Disposizioni comuni

Sezione 2 Politica di sicurezza e difesa comune

Sezione 3 Disposizioni finanziarie

      Le disposizioni sull'azione esterna dell'Unione sono contenute in diversi Titoli della Parte I e della Parte III del Trattato costituzionale e disciplinano non solo la politica estera e di sicurezza ma anche la politica di sicurezza e difesa. Per la dettagliata analisi degli aspetti relativi a tali politiche si rinvia alla trattazione svolta nel commento alla Parte I ove, per ragioni di organicità, sono state esaminate anche le correlate disposizioni della Parte III ed i relativi Protocolli.

Capo III - Politica commerciale comune
(articoli III-314 e III-315)

      L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale, contribuisce nell'interesse

 

Pag. 43

comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne la politica tariffaria, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più Stati terzi, è previsto che venga seguita la procedura sulla conclusione di accordi internazionali disciplinata dall'articolo III-325 della Costituzione. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio dei Ministri, che l'autorizza ad aprire i negoziati. Il Consiglio e la Commissione dovranno vigilare sulla compatibilità di tali accordi con le politiche e le regole interne dell'Unione. Per la negoziazione e la conclusione di questo tipo di accordi il Consiglio vota di norma a maggioranza qualificata: quando si negoziano e si concludono accordi nel settore degli scambi dei servizi culturali e audiovisivi che rischiano di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione, il Consiglio delibera all'unanimità («eccezione culturale»). La relativa disposizione figura al paragrafo 4, lettera a), dell'articolo III-315, laddove è previsto che «il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione». Tale disposizione introduce una deroga alla base giuridica (votazione a maggioranza qualificata) prevista per la maggior parte delle misure inerenti al mercato interno.
      La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti rimangono, invece, soggette alle disposizioni della sezione 7 (Trasporti) del Capo III del Titolo III e dell'articolo III-325 (procedura di conclusione degli accordi internazionali).
      L'unanimità è richiesta anche per la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore del commercio di servizi sociali, relativi all'educazione e alla salute, che rischiano di perturbare gravemente l'organizzazione di tali servizi a livello nazionale (articolo III-315, paragrafo 4, lettera b).

Capo IV - Cooperazione con i Paesi terzi e aiuto umanitario

Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo
(articoli da III-316 a III-318)

      La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si integrano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui Paesi in via di sviluppo. Si osserva che sulla base delle disposizioni del Trattato, l'Unione conduce una politica di sviluppo autonoma. Ciò costituisce un'innovazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, laddove la politica di sviluppo dell'Unione risulta complementare rispetto a quella condotta dagli Stati. L'impegno a favorire l'eliminazione della povertà, la promozione del commercio libero ed equo e il principio della solidarietà tra i popoli vengono, infatti, annoverati - ex articolo I-3 - tra gli obiettivi

 

Pag. 44

dell'Unione. Una tale previsione dovrebbe garantire una maggiore coerenza ed incisività all'azione dell'Unione in tale settore. Le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo vengono assunte con legge o legge quadro europea. La procedura legislativa è quella ordinaria.

Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi
(articoli III-319 e III-320)

      Anche in tale ambito il Trattato costituzionale prevede che le misure volte a favorire le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi siano stabilite con leggi o leggi quadro europee. La base giuridica è quindi la procedura normativa ordinaria.

Sezione 3 - Aiuto umanitario
(articolo III-321)

      I vigenti Trattati inseriscono le politiche di aiuto umanitario, per assimilazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo di cui al titolo XX, parte terza, del TCE. Il Trattato costituzionale, invece, conferisce a tali politiche una disciplina autonoma. Il paragrafo 3 dell'articolo III-321 prevede, infatti, che le misure volte a definire il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione siano stabilite con una legge o con una legge quadro europea. La base giuridica è, quindi, la procedura normativa ordinaria. Il paragrafo 5 istituisce un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione, il cui statuto (e le relative modalità di funzionamento) è definito con legge europea. Il paragrafo 7 sottolinea l'obiettivo di coerenza e coordinamento tra le azioni di aiuto umanitario dell'Unione e le competenti organizzazioni delle Nazioni Unite.

Capo V - Misure restrittive
(articolo III-322)

      L'articolo III-322 contempla l'eventualità che l'Unione interrompa o riduca le relazioni economiche e finanziarie con Paesi terzi. In tali casi, il Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta della Commissione e del Ministro degli affari esteri dell'Unione, previa informativa al Parlamento europeo, adotta, con votazione a maggioranza qualificata, le decisioni o i regolamenti europei necessari.
      Un'importante innovazione introdotta dall'articolo III-322 rispetto alle disposizioni del TCE riguarda la possibilità che il Consiglio adotti misure restrittive anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali. In attuazione di decisioni adottate nel campo della politica estera e di sicurezza comune l'Unione può adottare anche misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

Capo VI - Accordi internazionali
(articoli da III-323 a III-326)

      Il Trattato costituzionale raggruppa in un unico Capo le disposizioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Tali disposizioni sono oggi contenute in diverse parti dei vigenti Trattati. Tale sforzo di sistematizzazione del Trattato costituzionale non modifica in modo rilevante l'attuale distinzione di competenze tra Unione e Stati membri riguardo alla conclusione di accordi internazionali, ma accresce il ruolo del Parlamento europeo. È possibile, infatti, distinguere le tipologie di accordi in base alle procedure che devono essere seguite per la loro conclusione, nelle quali rilevano due elementi fondamentali:

          1. la modalità di voto in seno al Consiglio dei Ministri;

 

Pag. 45

          2. il ruolo riservato al Parlamento europeo.

      In particolare, per gli accordi in materia di politica commerciale il Trattato costituzionale modifica l'attuale procedura prevista dai Trattati vigenti. L'innovazione non va, però, ricercata nel meccanismo di votazione, in quanto, sia pure con alcune eccezione, tanto il TCE quanto il Trattato costituzionale prevedono che per tale tipologia di accordi il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. La vera innovazione consta, invece, nel ruolo riconosciuto in tale ambito al Parlamento europeo. Per gli accordi commerciali il Trattato costituzionale prevede, infatti, il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo, laddove il TCE ne escludeva la partecipazione sia nella fase di negoziazione, sia nella conclusione.
      Il Trattato costituzionale prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione (cosiddetto «principio del parallelismo delle forme»), nonché per gli accordi di associazione e gli accordi con gli Stati candidati all'adesione.
      Anche per gli accordi conclusi nell'ambito della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, il Trattato costituzionale applica il principio del parallelismo delle forme. Poiché gli atti legislativi in materia vengono assunti con la procedura legislativa ordinaria - nel cui ambito il Consiglio decide a maggioranza qualificata - anche la base giuridica per la conclusione di accordi in tale settore è data dalla procedura legislativa ordinaria. In tale contesto il Parlamento europeo acquista un ruolo determinante in quanto la sua approvazione è necessaria per la conclusione dell'accordo.
      Non muta invece, salvo per l'aspetto relativo al coinvolgimento del Parlamento europeo, il quadro normativo sulla conclusione di accordi nel settore della PESC. La base giuridica prevede il voto all'unanimità.

Capo VII - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi e delegazioni dell'Unione
(articoli III-327 e III-328)

      L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nonché il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Essa assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. Il Ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati di dare attuazione a tali forme di cooperazione. Le delegazioni dell'Unione nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. Esse sono poste sotto l'autorità del Ministro degli affari esteri dell'Unione e agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Capo VIII - Attuazione della clausola di solidarietà
(articolo III-329)

      Si tratta di un articolo introdotto ex novo dal Trattato costituzionale. Esso prevede che se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tale fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione saranno definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del Ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

 

Pag. 46


      Si ribadisce che la clausola di solidarietà si applica a tutti gli Stati membri e si distingue, pertanto, dalla clausola di assistenza militare reciproca di cui all'articolo I-41, paragrafo 7, la quale non ha carattere obbligatorio ed è caratterizzata dalla volontarietà del sostegno che ciascuno Stato membro intende, eventualmente, fornire.

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

Capo I - Disposizioni istituzionali

Sezione 1 - Le istituzioni
(articoli da III-330 a III-385)

Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione
(articoli da III-386 a III-392)

Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti
(articoli da III-393 a III-394)

Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi
(articoli da III-395 a III-401)

      Il primo Capo del Titolo VI della Parte III del Trattato costituzionale descrive nella sezione 1 il funzionamento delle istituzioni europee le cui principali innovazioni sono state esaminate nella relazione alla Parte I. Si tratta prevalentemente di disposizioni riguardanti l'organizzazione interna delle singole istituzioni nonché di disposizioni di carattere procedurale che non presentano significativi elementi novatori rispetto ai Trattati vigenti.
      Situazione analoga per quanto attiene la sezione 2 che disciplina l'organizzazione interna degli organi consultivi dell'Unione ovvero del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale e la sezione 3 che si occupa della Banca europea per gli investimenti.
      La sezione 4 contiene le disposizioni comuni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione. Particolarmente rilevante risulta in tale ambito l'articolo III-396 nel quale è puntualmente disciplinata la procedura legislativa ordinaria. Esso prevede che quando, in virtù della Costituzione, le leggi o le leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le seguenti disposizioni.

          La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

      Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio, e il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo; l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

      Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

          a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

          b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

          c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono,

 

Pag. 47

il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

      Entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può approvare tutti gli emendamenti e l'atto in questione si considera adottato oppure non approva tutti gli emendamenti. In tale caso il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

Conciliazione

      Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento e del Consiglio in seconda lettura.
      La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

      Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato. I termini di tre mesi e di sei settimane sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

      Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o una legge quadro è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea, o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase, e il paragrafo 9 dell'articolo III-396 non sono applicabili. In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, può anche partecipare al comitato di conciliazione.
      In sintesi, la procedura legislativa ordinaria riproduce, con alcuni aggiustamenti tecnici, la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del TCE.

Capo II - Disposizioni finanziarie

Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale
(articolo III-402)

      L'articolo III-402 completa le disposizioni sul quadro finanziario pluriennale. Il quadro finanziario pluriennale è fissato per un periodo di almeno 5 anni e stabilito con legge europea dal Consiglio dei Ministri, con la procedura prevista dal già descritto articolo I-55.

 

Pag. 48

Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione
(articoli da III-403 a III-406)

      La procedura annuale di bilancio è stata rivista e modificata per tenere conto della intervenuta soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. Il bilancio annuale è stabilito con legge europea. La base giuridica è la procedura legislativa ordinaria La nuova procedura di bilancio si articola come segue.
      Annualmente, anteriormente al 1o luglio, ciascuna istituzione presenta la propria previsione di spesa per l'esercizio di bilancio dell'anno seguente. La Commissione raggruppa tali previsioni di spesa ed entro il 1o settembre presenta al Consiglio un progetto di bilancio. Quest'ultimo, entro il 1o ottobre, informa il Parlamento europeo della posizione adottata sul bilancio. Il Parlamento ha 42 giorni per approvare il progetto. Se entro tale termine non si pronuncia, il progetto si ritiene approvato. Se, invece, entro il suddetto termine, propone, a maggioranza dei suoi membri, emendamenti alla posizione del Consiglio, il Presidente del Parlamento europeo e il Presidente del Consiglio convocano un comitato di conciliazione composto dai rappresentanti delle due istituzioni. Il comitato ha il compito di trovare entro 21 giorni un accordo su di un progetto comune. L'accordo dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dai rappresentanti del Consiglio ed a maggioranza da quelli del Parlamento europeo. Se entro 21 giorni il comitato raggiunge un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di quattordici giorni per approvare tale progetto comune. Se entrambi lo approvano, o se una delle due istituzioni lo approva e l'altra non si pronuncia, il progetto di bilancio viene adottato con una legge europea. Se entrambe le istituzioni lo rigettano, se una non lo approva e l'altra non si pronuncia o se il Parlamento europeo lo rigetta a maggioranza dei suoi membri mentre il Consiglio lo approva, la Commissione europea è tenuta a presentare un nuovo progetto di bilancio. Se il Parlamento lo approva ed il Consiglio lo rigetta, lo stesso Parlamento europeo può, deliberando a maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi, confermare gli emendamenti originariamente apportati al progetto di bilancio presentato dal Consiglio e il bilancio si considera definitivamente adottato su tale base (mantenendo la posizione del comitato di conciliazione sulle linee di bilancio che hanno fatto oggetto di emendamenti). Se un emendamento non è confermato, la posizione del comitato di conciliazione sulla corrispondente voce di bilancio si considera adottata. Infine, se entro 21 giorni il comitato di conciliazione non perviene ad un accordo su di una posizione comune, la Commissione è tenuta a presentare un nuovo progetto.
      Da tale procedura si evince il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo relativamente all'approvazione del bilancio.

Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico
(articoli da III-407 a III-409)

      L'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri e conformemente alla relativa legge europea. Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo i conti del trascorso esercizio concernenti le operazioni di bilancio e comunica, inoltre, un bilancio finanziario che riporta l'attivo ed il passivo dell'Unione.

Sezione 4 - Disposizioni comuni
(articoli da III-410 a III-414)

      Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono fissati in euro. Ai sensi dell'articolo III-412, una legge europea, adottata previa consultazione della Corte dei conti, definisce le regole finanziarie

 

Pag. 49

che stabiliscono le modalità relative alla formazione e alla esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica della Corte dei conti. La legge europea determina, inoltre, il regime di responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili. Il paragrafo 2 del medesimo articolo prevede che su proposta della Commissione, il Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, adotti un regolamento che fissa le modalità e la procedura secondo cui le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione siano messe a disposizione della Commissione e determini le misure da applicare per fare fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Per le leggi europee e per i regolamenti ex articolo III-413 il Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre 2006, dovrà deliberare con votazione all'unanimità.
      L'articolo III-413, inserito ex novo nel Trattato costituzionale, prevede che il Parlamento europeo, il Consiglio dei Ministri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi. Tale articolo merita una particolare attenzione in quanto introduce il concetto di spese giuridicamente obbligatorie nei confronti dei terzi, in coerenza con la già segnalata soppressione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie. La nozione di obbligo giuridico nei confronti dei terzi consente, per esempio, di tenere conto degli impegni finanziari del quadro delle politiche comuni e, in particolare, nel quadro della Politica agricola comune.
      L'articolo III-414, anch'esso nuovo rispetto ai vigenti Trattati - al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni finanziarie - introduce una procedura che contempla incontri periodici e regolari tra Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri e Commissione, al fine di promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni. Questa procedura, non contemplata dai vigenti Trattati, si è svolta, fino ad oggi, nel quadro di accordi interistituzionali. Il Trattato costituzionale procede ad istituzionalizzarla.

Sezione 5 - Lotta contro la frode
(articolo III-415)

      La disposizione riprende l'articolo 280 del TCE e prevede l'azione congiunta di Unione e Stati membri contro la frode e tutte le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il paragrafo 3 dell'articolo III-415 contempla, inoltre, un'attività di coordinamento tra gli Stati membri finalizzata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le misure necessarie per la prevenzione della lotta alla frode contro gli interessi finanziari dell'Unione sono stabilite con legge o legge quadro, adottata dal Consiglio previa consultazione della Corte dei conti.

Capo III - Cooperazioni rafforzate
(articoli da III-416 a III-423)

      Il Capo III definisce, in maniera articolata, il funzionamento delle cooperazioni rafforzate. Una prima trattazione di tal argomento è stata svolta nel commento all'articolo I-44, cui si rinvia per la definizione del concetto di cooperazione rafforzata e per l'analisi delle innovazioni introdotte rispetto ai vigenti Trattati. Per quanto attiene alla disciplina prevista nella Parte III, la norma di apertura del relativo Capo (articolo III-416) puntualizza, in primo luogo, che le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione e che le stesse non possono pregiudicare il mercato interno, la coesione economica, sociale e territoriale, ostacolare o creare discriminazione agli scambi, né causare una distorsione alle regole della concorrenza. Il fine di tale articolo è, pertanto, quello di porre un primo limite all'esercizio delle cooperazioni rafforzate, ovvero il rispetto delle disposizioni costituzionali e del diritto derivato dell'Unione.

 

Pag. 50


      L'articolo III-418 sancisce un ulteriore principio cardine a regolamentazione della materia: le cooperazioni rafforzate devono essere aperte a tutti gli Stati membri che intendano prendervi parte anche in un momento successivo all'instaurazione delle stesse. Unica condizione per l'adesione ad una cooperazione rafforzata è che lo Stato interessato rispetti le eventuali condizioni previste dalla decisione europea di autorizzazione all'instaurazione della stessa cooperazione rafforzata. L'articolo III-418 sancisce il principio «dell'inclusività»: la Commissione e gli Stati che partecipano ad una cooperazione rafforzata devono promuovere la partecipazione alla stessa del più ampio numero possibile di Paesi membri.
      L'articolo III-419 stabilisce le modalità di instaurazione di una cooperazione rafforzata. Il paragrafo 1 si occupa delle cooperazioni rafforzate in tutti i settori previsti dalla Costituzione con l'eccezione della PESC. Il paragrafo 2 disciplina, nello specifico, i casi in cui si instauri una cooperazione rafforzata in ambito PESC. Per quanto attiene alla cooperazione rafforzata nei settori previsti dalla Costituzione, la domanda di instaurazione della stessa deve essere trasmessa dagli Stati interessati alla Commissione. Essi devono indicare il campo di applicazione e gli obiettivi perseguiti con la cooperazione rafforzata che intendono instaurare. La Commissione sottopone, quindi, al Consiglio la proposta relativa all'instaurazione della suddetta cooperazione rafforzata. La Commissione dovrà, eventualmente, motivare le ragioni per le quali non ha presentato la proposta al Consiglio. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata viene data con decisione europea votata a maggioranza qualificata dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
      Nel caso di una cooperazione rafforzata in ambito PESC, la domanda degli Stati interessati deve essere indirizzata al Consiglio dei Ministri. Essa viene, quindi, trasmessa al Ministro degli affari esteri dell'Unione che formula il proprio parere sulla coerenza della stessa con la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Anche la Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata con le altre politiche dell'Unione. Il Parlamento europeo deve essere informato. L'autorizzazione alla cooperazione rafforzata in materia di PESC viene data con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri.
      L'articolo III-420 disciplina le modalità con cui uno Stato membro può aderire ad una cooperazione rafforzata già in corso. Tale intenzione deve essere notificata alla Commissione che, entro 4 mesi, può confermare la partecipazione alla cooperazione rafforzata da parte dello Stato richiedente. La Commissione deve, tuttavia, preventivamente verificare che le parti richiedenti soddisfino i requisiti richiesti e sanciti nella decisione istitutiva della cooperazione rafforzata. Qualora venga constatato che tali condizioni non siano pienamente soddisfatte, la Commissione fissa un termine per riesaminare la suddetta richiesta. Se in fase di riesame la Commissione constata nuovamente che le condizioni richieste non sono state ancora soddisfatte, lo Stato interessato può sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo I-44, ovvero con un voto cui partecipano solo gli Stati che hanno già instaurato la cooperazione rafforzata.
      Ogni Stato che intenda, invece, aderire ad una cooperazione rafforzata già avviata nel quadro della PESC, deve notificare tale intento al Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione. Il Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Ministro degli affari esteri dell'Unione, può confermare la partecipazione dello Stato richiedente. Il Consiglio dei Ministri può anche verificare che gli Stati richiedenti soddisfino le condizioni prescritte dalla decisione istitutiva della cooperazione rafforzata. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio dei Ministri indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.
 

Pag. 51

Tutte le decisioni del Consiglio vengono assunte con votazione all'unanimità cui partecipano solo gli Stati già parte della cooperazione rafforzata in questione.
      Ai sensi dell'articolo III-421 le spese per l'attuazione di una cooperazione rafforzata, fatta eccezione per le spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, non gravano sul bilancio comunitario, ma sono a carico degli Stati partecipanti. Il Consiglio dei Ministri, con votazione all'unanimità e previa consultazione del Parlamento, può, tuttavia, disporre altrimenti.
      Come già segnalato, l'articolo III-422 prevede una «doppia norma passerella». La prima prevede che qualora una disposizione della Costituzione applicabile nel quadro di una cooperazione rafforzata richieda una votazione all'unanimità da parte del Consiglio, quest'ultimo deliberando all'unanimità - ex articolo I-44 - può decidere, di propria iniziativa, di deliberare a maggioranza qualificata.
      La seconda clausola passerella stabilisce, invece, che nei casi in cui una disposizione della Costituzione applicata nell'ambito di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio dei Ministri adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, quest'ultimo, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all'unanimità - ex articolo I-44 - può decidere di propria iniziativa il passaggio alla procedura legislativa ordinaria.
      Le disposizioni di cui all'articolo III-422 non si applicano alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.
      L'articolo III-423 affida al Consiglio dei Ministri e alla Commissione il compito di assicurare la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di tali azioni con le politiche dell'Unione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI
(articoli da III-424 a III-436)

      L'articolo III-424 prevede che, in considerazione della particolare situazione economica strutturale, sociale, insulare, climatica e topografica dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, adotta regolamenti e decisioni europee volti a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione europea e delle politiche dell'Unione a tali regioni.
      L'articolo III-425 stabilisce espressamente che la Costituzione lascia impregiudicato il regime della proprietà come disciplinato negli Stati membri.
      L'articolo III-426 prevede che l'Unione abbia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali da cui deriva, in particolare, il diritto ad acquistare o alienare beni immobili ed a stare in giudizio. A tali fini, l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Essa è, invece, rappresentata dalle singole istituzioni, sulla base della rispettiva autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento delle istituzioni stesse.
      Ai sensi dell'articolo III-427 lo statuto dei funzionari dell'Unione ed i regimi applicabili agli altri agenti sono stabiliti con legge europea.
      Ai sensi dell'articolo III-431 la responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Unione è tenuta a risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni. L'articolo III-432 prevede che la sede delle istituzioni dell'Unione sia fissata di comune intesa con gli Stati membri. Si segnalano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo III-433 in virtù delle quali il regime linguistico dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia, è fissato con un regolamento adottato all'unanimità dal Consiglio
      L'articolo III-436, norma di chiusura della Parte III del Trattato costituzionale, stabilisce, infine, che la Costituzione non obbliga gli Stati a fornire informazioni la cui divulgazione può risultare contraria alla sua sicurezza nazionale. È, inoltre, fatta salva la possibilità che ogni Stato

 

Pag. 52

adotti le disposizioni ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, di munizioni e di materiale di guerra. Tali disposizioni non devono, però, alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
(articoli da IV-437 a IV-448)

Articolo IV-437 Abrogazione dei precedenti Trattati

      Secondo tale articolo alla data dell'entrata in vigore del Trattato costituzionale sono abrogati il Trattato che istituisce la Comunità europea, il Trattato sull'Unione europea, nonché gli atti ed i Trattati che li hanno completati o modificati.
      Sono abrogati anche i Trattati di adesione di Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia e quelli relativi all'adesione dei nuovi 10 Stati membri. Restano, tuttavia, in vigore alcune disposizioni dei suddetti Trattati di adesione, che vengono riprese in Protocolli e allegati.

Articolo IV-438 Successione e continuità giuridica

      L'Unione europea succede alla Comunità europea in tutti i suoi diritti ed obblighi e in tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione. La giurisprudenza della Corte di giustizia è mantenuta in quanto fonte di interpretazione del diritto dell'Unione.
      Si osserva che l'articolo in parola specifica che l'Unione succede alla Comunità europea e non alle Comunità europee. Si tratta di una modifica apportata per consentire all'EURATOM di conservare una personalità giuridica autonoma rispetto a quella dell'Unione.

Articolo IV-439 Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

      Tale articolo rinvia agli allegati Protocolli per le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione di maggioranza qualificata per il Consiglio europeo e dei Ministri, per la composizione della Commissione, e per il Ministro degli affari esteri. Si tratta di misure transitorie volte a disciplinare le situazioni che potrebbero prodursi tra l'entrata in vigore del Trattato costituzionale e la scadenza naturale del mandato del Parlamento europeo e della Commissione (2009).

Articolo IV-440 Campo di applicazione territoriale.

      Esso individua nei territori dei Paesi membri, nei rispettivi territori d'oltremare e nelle zone che rientrano sotto la loro sovranità il campo di applicazione del Trattato costituzionale.

Articolo IV-441 Unioni regionali

      Esso stabilisce che il Trattato costituzionale non osta all'esistenza o al perfezionamento di unioni regionali tra Belgio e Lussemburgo, così come tra Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi, nella misura in cui i loro obiettivi non sono raggiunti in applicazione del Trattato stesso.

Articolo IV-442 Protocolli e allegati

      I Protocolli e gli allegati al Trattato sono da considerarsi come parte integrante dello stesso. Essi, al pari del Trattato, assumeranno, quindi, valore giuridico vincolante.

 

Pag. 53

Articolo IV-443 Procedura di revisione ordinaria.

      Il Trattato costituzionale individua due distinte procedure di revisione dei Trattati. Quella ordinaria prevista per modifiche alle Parti I, II e IV del Trattato costituzionale, quella semplificata impiegata per le disposizioni della Parte III.
      La procedura di revisione ordinaria è prevista dall'articolo IV-443, che introduce delle sostanziali novità rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 48 del TUE. L'articolo IV-443 attribuisce agli Stati, al Parlamento europeo e alla Commissione il potere di presentare al Consiglio dei Ministri progetti di emendamento al Trattato costituzionale. Tali progetti di modifica devono essere trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e agli Stati membri. Si osserva che il coinvolgimento del Consiglio europeo diventa obbligatorio, laddove l'articolo 48 del TUE lo considera facoltativo.
      Il paragrafo 2 dell'articolo IV-443 istituzionalizza il metodo della Convenzione. Infatti, se il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta a maggioranza semplice una decisone favorevole agli emendamenti proposti, il suo Presidente convoca una convenzione incaricata di esaminare il progetto di revisione e di adottare per consenso una raccomandazione alla conferenza dei rappresentanti dei Governi dei Stati membri. Quest'ultima è convocata dal Presidente del Consiglio europeo allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al Trattato costituzionale.
      Ai sensi del paragrafo 3, il Consiglio europeo può anche decidere di non convocare una convenzione nel caso in cui le modifiche da apportare al Trattato non giustifichino tale procedura. In tale caso, esso può direttamente convocare una conferenza intergovernativa incaricata di trovare un accordo comune sulle modifiche da apportare al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore a seguito della ratifica da parte degli Stati membri. Tuttavia, se entro due anni dalla firma del Trattato che modifica il Trattato costituzionale i quattro quinti abbiano ratificato detto Trattato e uno o più Paesi membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo

Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata («clausola-passerella»)

      Esso stabilisce che quando la Parte III del Trattato costituzionale prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un dato settore, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che autorizzi il Consiglio a votare a maggioranza qualificata. Tale disposizione non si applica alle decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa. Inoltre, quando la Parte III del Trattato prevede che le leggi o le leggi quadro europee siano adottate con una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che l'adozione di tali leggi o leggi quadro avvenga con la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa presa in tale senso dal Consiglio europeo deve, però, essere trasmessa ai Parlamenti nazionali degli Stati membri. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione

Articolo IV-445 Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione

      Tale disposizione prevede un tipo di procedura di revisione del Trattato limitata alle politiche interne dell'Unione. Il Governo di ogni Stato membro, il Parlamento europeo e la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo un progetto di revisione di una parte o dell'intero Titolo III della Parte III (politiche e azioni interne dell'Unione). Il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo

 

Pag. 54

e della Commissione, può adottare, all'unanimità, una decisione che recepisca gli emendamenti proposti. Tale decisione entra in vigore solo dopo essere stata approvata dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo IV-446 Durata

      Il Trattato costituzionale ha durata illimitata.

Articolo IV-447 Ratifica e entrata in vigore

      Tale disposizione prevede che il Trattato costituzionale debba essere ratificato da tutte le parti contraenti secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo italiano.
      Il paragrafo 2 di tale disposizione fissa, al 1o novembre 2006, l'entrata in vigore del Trattato, a condizione che entro tale data siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica. In caso contrario, il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-448 Testi autentici e traduzioni

      Il Trattato è redatto in un unico esemplare nelle 21 lingue ufficiali dell'Unione, i cui testi faranno tutti ugualmente fede.
      Il Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che ne depositerà una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Protocolli e Allegati I e II al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

      Si tratta di atti aventi lo stesso carattere vincolante delle disposizioni del Trattato costituzionale. Il contenuto dei Protocolli che contengono innovazioni rispetto ai Trattati attuali è stato illustrato nelle parti relative ai singoli settori disciplinati. Gli altri Protocolli riproducono quelli attualmente allegati ai vigenti Trattati.

Dichiarazioni da allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa

      Le Dichiarazioni hanno invece una valenza politica. Il contenuto di Dichiarazioni relative all'attuazione di alcuni articoli della Costituzione europea è stato esaminato nelle parti concernenti tali norme.

*    *    *    *

      Dall'attuazione della presente legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tutte le spese dell'Unione sono infatti finanziate sul bilancio comunitario che dispone di risorse proprie o di trasferimenti di risorse nazionali. Questi ultimi vengono decisi nell'ambito di un quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità dagli Stati membri (articolo I-55). Inoltre, anche l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie è decisa all'unanimità dal Consiglio ed è soggetta alla previa approvazione da parte del Parlamento europeo e dei singoli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali (articolo I-54).

 

Pag. 55


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) Necessità dell'intervento normativo.

      La ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è dovuta per permettere all'Italia di assolvere gli impegni assunti in esito al negoziato svoltosi dapprima nell'ambito della Convenzione europea (febbraio 2002-luglio 2003) e quindi della Conferenza intergovernativa (ottobre 2003-giugno 2004) ed alla firma del 29 ottobre 2004.
      L'entrata in vigore a seguito delle ratifiche nazionali renderà effettivo il nuovo assetto istituzionale e normativo necessario per fare fronte alle esigenze dell'Unione ampliata consentendole di assumere nuove responsabilità nella gestione della globalizzazione, anche al fine di rafforzare il ruolo di un'Europa democratica e impegnata alla promozione dei suoi valori su scala mondiale.
      L'unica forma di recepimento possibile nell'ordinamento interno del Trattato in parola è la ratifica parlamentare a norma dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto si tratta di una modifica di legge, nonché di un atto internazionale a forte valenza politico-istituzionale.

B) Analisi del quadro normativo.

      Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga e sostituisce sia il Trattato che istituisce la Comunità europea sia il Trattato sull'Unione europea.
      Il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed è stato ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Il Trattato è stato successivamente modificato dall'Atto unico europeo, dal Trattato di Maastricht, con il quale oltre a modificare il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato anche istituito il Trattato sull'Unione europea, dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. L'Italia ha ratificato l'Atto unico europeo (firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1996) con legge 23 dicembre 1986, n. 909. Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, è stato ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454. Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209. L'ultima modifica di carattere generale dei Trattati comunitari è avvenuta con il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 e ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102.
      Il Trattato che istituisce la Comunità europea e il Trattato sull'Unione europea hanno subìto modifiche e aggiustamenti anche a seguito dei Trattati di adesione. Il Trattato di Bruxelles relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda, della Norvegia e della Gran

 

Pag. 56

Bretagna è stato firmato il 22 gennaio 1972 e ratificato con legge 21 dicembre 1972, n. 826. Il Trattato di Atene di adesione della Grecia è stato firmato il 28 maggio 1979 e ratificato con legge 12 febbraio 1980, n. 52. Il Trattato di Corfù di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia è stato firmato il 24 giugno 1994 e ratificato con legge 14 dicembre 1994, n. 686. Il Trattato di Atene di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è stato firmato il 16 aprile 2003 e ratificato con legge 24 dicembre 2003, n. 380.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non vi è alcun impatto diretto su leggi e su regolamenti. Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga tutti i precedenti Trattati comunitari ma assicura la successione e la continuità giuridica grazie ad alcune disposizioni orizzontali (articoli IV-437 e seguenti). Viene così mantenuto l'esistente corpus giuridico, prevedendo altresì la conservazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee quale fonte privilegiata d'interpretazione del diritto dell'Unione (articolo IV-438, paragrafo 4).

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Trattandosi di un atto redatto in sede comunitaria, esso è naturalmente in linea con le disposizioni dell'Unione europea.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale.

      Nessuna norma del Trattato, inoltre, modifica le competenze attribuite dalla Costituzione italiana alle regioni a statuto ordinario o alle autonomie speciali.

 

Pag. 57


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 58

torna su
 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64

 

Pag. 65

 

Pag. 66

 

Pag. 67

 

Pag. 68

 

Pag. 69

 

Pag. 70

 

Pag. 71

 

Pag. 72

 

Pag. 73

 

Pag. 74

 

Pag. 75

 

Pag. 76

 

Pag. 77

 

Pag. 78

 

Pag. 79

 

Pag. 80

 

Pag. 81

 

Pag. 82

 

Pag. 83

 

Pag. 84

 

Pag. 85

 

Pag. 86

 

Pag. 87

 

Pag. 88

 

Pag. 89

 

Pag. 90

 

Pag. 91

 

Pag. 92

 

Pag. 93

 

Pag. 94

 

Pag. 95

 

Pag. 96

 

Pag. 97

 

Pag. 98

 

Pag. 99

 

Pag. 100

 

Pag. 101

 

Pag. 102

 

Pag. 103

 

Pag. 104

 

Pag. 105

 

Pag. 106

 

Pag. 107

 

Pag. 108

 

Pag. 109

 

Pag. 110

 

Pag. 111

 

Pag. 112

 

Pag. 113

 

Pag. 114

 

Pag. 115

 

Pag. 116

 

Pag. 117

 

Pag. 118

 

Pag. 119

 

Pag. 120

 

Pag. 121

 

Pag. 122

 

Pag. 123

 

Pag. 124

 

Pag. 125

 

Pag. 126

 

Pag. 127

 

Pag. 128

 

Pag. 129

 

Pag. 130

 

Pag. 131

 

Pag. 132

 

Pag. 133

 

Pag. 134

 

Pag. 135

 

Pag. 136

 

Pag. 137

 

Pag. 138

 

Pag. 139

 

Pag. 140

 

Pag. 141

 

Pag. 142

 

Pag. 143

 

Pag. 144

 

Pag. 145

 

Pag. 146

 

Pag. 147

 

Pag. 148

 

Pag. 149

 

Pag. 150

 

Pag. 151

 

Pag. 152

 

Pag. 153

 

Pag. 154

 

Pag. 155

 

Pag. 156

 

Pag. 157

 

Pag. 158

 

Pag. 159

 

Pag. 160

 

Pag. 161

 

Pag. 162

 

Pag. 163

 

Pag. 164

 

Pag. 165

 

Pag. 166

 

Pag. 167

 

Pag. 168

 

Pag. 169

 

Pag. 170

 

Pag. 171

 

Pag. 172

 

Pag. 173

 

Pag. 174

 

Pag. 175

 

Pag. 176

 

Pag. 177

 

Pag. 178

 

Pag. 179

 

Pag. 180

 

Pag. 181

 

Pag. 182

 

Pag. 183

 

Pag. 184

 

Pag. 185

 

Pag. 186

 

Pag. 187

 

Pag. 188

 

Pag. 189

 

Pag. 190

 

Pag. 191

 

Pag. 192

 

Pag. 193

 

Pag. 194

 

Pag. 195

 

Pag. 196

 

Pag. 197

 

Pag. 198

 

Pag. 199

 

Pag. 200

 

Pag. 201

 

Pag. 202

 

Pag. 203

 

Pag. 204

 

Pag. 205

 

Pag. 206

 

Pag. 207

 

Pag. 208

 

Pag. 209

 

Pag. 210

 

Pag. 211

 

Pag. 212

 

Pag. 213

 

Pag. 214

 

Pag. 215

 

Pag. 216

 

Pag. 217

 

Pag. 218

 

Pag. 219

 

Pag. 220

 

Pag. 221

 

Pag. 222

 

Pag. 223

 

Pag. 224

 

Pag. 225

 

Pag. 226

 

Pag. 227

 

Pag. 228

 

Pag. 229

 

Pag. 230

 

Pag. 231

 

Pag. 232

 

Pag. 233

 

Pag. 234

 

Pag. 235

 

Pag. 236

 

Pag. 237

 

Pag. 238

 

Pag. 239

 

Pag. 240

 

Pag. 241

 

Pag. 242

 

Pag. 243

 

Pag. 244

 

Pag. 245

 

Pag. 246

 

Pag. 247

 

Pag. 248

 

Pag. 249

 

Pag. 250

 

Pag. 251

 

Pag. 252

 

Pag. 253

 

Pag. 254

 

Pag. 255

 

Pag. 256

 

Pag. 257

 

Pag. 258

 

Pag. 259

 

Pag. 260

 

Pag. 261

 

Pag. 262

 

Pag. 263

 

Pag. 264

 

Pag. 265

 

Pag. 266

 

Pag. 267

 

Pag. 268

 

Pag. 269

 

Pag. 270

 

Pag. 271

 

Pag. 272

 

Pag. 273

 

Pag. 274

 

Pag. 275

 

Pag. 276

 

Pag. 277

 

Pag. 278

 

Pag. 279

 

Pag. 280

 

Pag. 281

 

Pag. 282

 

Pag. 283

 

Pag. 284

 

Pag. 285

 

Pag. 286

 

Pag. 287

 

Pag. 288

 

Pag. 289

 

Pag. 290

 

Pag. 291

 

Pag. 292

 

Pag. 293

 

Pag. 294

 

Pag. 295

 

Pag. 296

 

Pag. 297

 

Pag. 298

 

Pag. 299

 

Pag. 300

 

Pag. 301

 

Pag. 302

 

Pag. 303

 

Pag. 304

 

Pag. 305

 

Pag. 306

 

Pag. 307

 

Pag. 308

 

Pag. 309

 

Pag. 310

 

Pag. 311

 

Pag. 312

 

Pag. 313

 

Pag. 314

 

Pag. 315

 

Pag. 316

 

Pag. 317

 

Pag. 318

 

Pag. 319

 

Pag. 320

 

Pag. 321

 

Pag. 322

 

Pag. 323

 

Pag. 324

 

Pag. 325

 

Pag. 326

 

Pag. 327

 

Pag. 328

 

Pag. 329

 

Pag. 330

 

Pag. 331

 

Pag. 332

 

Pag. 333

 

Pag. 334

 

Pag. 335

 

Pag. 336

 

Pag. 337

 

Pag. 338

 

Pag. 339

 

Pag. 340

 

Pag. 341

 

Pag. 342

 

Pag. 343

 

Pag. 344

 

Pag. 345

 

Pag. 346

 

Pag. 347

 

Pag. 348

 

Pag. 349

 

Pag. 350

 

Pag. 351

 

Pag. 352

 

Pag. 353

 

Pag. 354

 

Pag. 355

 

Pag. 356

 

Pag. 357

 

Pag. 358

 

Pag. 359

 

Pag. 360

 

Pag. 361

 

Pag. 362

 

Pag. 363

 

Pag. 364

 

Pag. 365

 

Pag. 366

 

Pag. 367

 

Pag. 368

 

Pag. 369

 

Pag. 370

 

Pag. 371

 

Pag. 372

 

Pag. 373

 

Pag. 374

 

Pag. 375

 

Pag. 376

 

Pag. 377

 

Pag. 378

 

Pag. 379

 

Pag. 380

 

Pag. 381

 

Pag. 382

 

Pag. 383

 

Pag. 384

 

Pag. 385

 

Pag. 386

 

Pag. 387

 

Pag. 388

 

Pag. 389

 

Pag. 390

 

Pag. 391

 

Pag. 392

 

Pag. 393

 

Pag. 394

 

Pag. 395

 

Pag. 396

 

Pag. 397

 

Pag. 398

 

Pag. 399

 

Pag. 400

 

Pag. 401

 

Pag. 402

 

Pag. 403

 

Pag. 404

 

Pag. 405

 

Pag. 406

 

Pag. 407

 

Pag. 408

 

Pag. 409

 

Pag. 410

 

Pag. 411

 

Pag. 412

 

Pag. 413

 

Pag. 414

 

Pag. 415

 

Pag. 416

 

Pag. 417

 

Pag. 418

 

Pag. 419

 

Pag. 420

 

Pag. 421

 

Pag. 422

 

Pag. 423

 

Pag. 424

 

Pag. 425

 

Pag. 426

 

Pag. 427

 

Pag. 428

 

Pag. 429

 

Pag. 430

 

Pag. 431

 

Pag. 432

 

Pag. 433

 

Pag. 434

 

Pag. 435

 

Pag. 436

 

Pag. 437

 

Pag. 438

 

Pag. 439

 

Pag. 440

 

Pag. 441

 

Pag. 442

 

Pag. 443

 

Pag. 444

 

Pag. 445

 

Pag. 446

 

Pag. 447

 

Pag. 448

 

Pag. 449

 

Pag. 450

 

Pag. 451

 

Pag. 452

 

Pag. 453

 

Pag. 454

 

Pag. 455

 

Pag. 456

 

Pag. 457

 

Pag. 458

 

Pag. 459

 

Pag. 460

 

Pag. 461

 

Pag. 462

 

Pag. 463

 

Pag. 464

 

Pag. 465

 

Pag. 466

 

Pag. 467

 

Pag. 468

 

Pag. 469

 

Pag. 470

 

Pag. 471

 

Pag. 472

 

Pag. 473

 

Pag. 474

 

Pag. 475

 

Pag. 476

 

Pag. 477

 

Pag. 478

 

Pag. 479

 

Pag. 480

 

Pag. 481

 

Pag. 482

 

Pag. 483

 

Pag. 484

 

Pag. 485

 

Pag. 486

 

Pag. 487

 

Pag. 488

 

Pag. 489

 

Pag. 490

 

Pag. 491

 

Pag. 492

 

Pag. 493

 

Pag. 494

 

Pag. 495

 

Pag. 496

 

Pag. 497

 

Pag. 498

 

Pag. 499

 

Pag. 500

 

Pag. 501

 

Pag. 502

 

Pag. 503

 

Pag. 504

 

Pag. 505

 

Pag. 506

 

Pag. 507

 

Pag. 508

 

Pag. 509

 

Pag. 510

 

Pag. 511

 

Pag. 512

 

Pag. 513

 

Pag. 514

 

Pag. 515

 

Pag. 516

 

Pag. 517

 

Pag. 518

 

Pag. 519

 

Pag. 520

 

Pag. 521

 

Pag. 522

 

Pag. 523

 

Pag. 524

 

Pag. 525

 

Pag. 526

 

Pag. 527

 

Pag. 528

 

Pag. 529

 

Pag. 530

 

Pag. 531

 

Pag. 532

 

Pag. 533

 

Pag. 534

 

Pag. 535

 

Pag. 536

 

Pag. 537

 

Pag. 538

 

Pag. 539

 

Pag. 540

 

Pag. 541

 

Pag. 542

 

Pag. 543

 

Pag. 544

 

Pag. 545

 

Pag. 546

 

Pag. 547

 

Pag. 548

 

Pag. 549

 

Pag. 550

 

Pag. 551

 

Pag. 552

 

Pag. 553

 

Pag. 554

 

Pag. 555

 

Pag. 556

 

Pag. 557

 

Pag. 558

 

Pag. 559

 

Pag. 560

 

Pag. 561

 

Pag. 562

 

Pag. 563

 

Pag. 564

 

Pag. 565

 

Pag. 566

 

Pag. 567

 

Pag. 568

 

Pag. 569

 

Pag. 570

 

Pag. 571

 

Pag. 572

 

Pag. 573

 

Pag. 574

 

Pag. 575

 

Pag. 576

 

Pag. 577

 

Pag. 578

 

Pag. 579

 

Pag. 580

 

Pag. 581

 

Pag. 582

 

Pag. 583

 

Pag. 584

 

Pag. 585

 

Pag. 586

 

Pag. 587

 

Pag. 588

 

Pag. 589

 

Pag. 590

 

Pag. 591

 

Pag. 592

 

Pag. 593

 

Pag. 594

 

Pag. 595

 

Pag. 596

 

Pag. 597

 

Pag. 598

 

Pag. 599

 

Pag. 600

 

Pag. 601

 

Pag. 602

 

Pag. 603

 

Pag. 604

 

Pag. 605

 

Pag. 606

 

Pag. 607

 

Pag. 608

 

Pag. 609

 

Pag. 610

 

Pag. 611

 

Pag. 612

 

Pag. 613

 

Pag. 614

 

Pag. 615

 

Pag. 616

 

Pag. 617

 

Pag. 618

 

Pag. 619

 

Pag. 620

 

Pag. 621

 

Pag. 622

 

Pag. 623

 

Pag. 624

 

Pag. 625

 

Pag. 626

 

Pag. 627

 

Pag. 628

 

Pag. 629

 

Pag. 630

 

Pag. 631

 

Pag. 632

 

Pag. 633

 

Pag. 634

 

Pag. 635

 

Pag. 636

 

Pag. 637

 

Pag. 638

 

Pag. 639

 

Pag. 640

 

Pag. 641

 

Pag. 642

 

Pag. 643

 

Pag. 644

 

Pag. 645

 

Pag. 646

 

Pag. 647

 

Pag. 648

 

Pag. 649

 

Pag. 650

 

Pag. 651

 

Pag. 652

 

Pag. 653

 

Pag. 654

 

Pag. 655

 

Pag. 656

 

Pag. 657

 

Pag. 658

 

Pag. 659

 

Pag. 660

 

Pag. 661

 

Pag. 662

 

Pag. 663

 

Pag. 664

 

Pag. 665

 

Pag. 666

 

Pag. 667

 

Pag. 668

 

Pag. 669

 

Pag. 670

 

Pag. 671

 

Pag. 672

 

Pag. 673

 

Pag. 674

 

Pag. 675

 

Pag. 676

 

Pag. 677

 

Pag. 678

 

Pag. 679

 

Pag. 680

 

Pag. 681

 

Pag. 682

 

Pag. 683

 

Pag. 684

 

Pag. 685

 

Pag. 686

 

Pag. 687

 

Pag. 688

 

Pag. 689

 

Pag. 690

 

Pag. 691

 

Pag. 692

 

Pag. 693

 

Pag. 694

 

Pag. 695

 

Pag. 696

 

Pag. 697

 

Pag. 698

 

Pag. 699

 

Pag. 700

 

Pag. 701

 

Pag. 702

 

Pag. 703

 

Pag. 704

 

Pag. 705

 

Pag. 706

 

Pag. 707

 

Pag. 708

 

Pag. 709

 

Pag. 710

 

Pag. 711

 

Pag. 712

 

Pag. 713

 

Pag. 714

 

Pag. 715

 

Pag. 716

 

Pag. 717

 

Pag. 718

 

Pag. 719

 

Pag. 720

 

Pag. 721

 

Pag. 722

 

Pag. 723

 

Pag. 724

 

Pag. 725

 

Pag. 726

 

Pag. 727

 

Pag. 728

 

Pag. 729

 

Pag. 730

 

Pag. 731

 

Pag. 732

 

Pag. 733

 

Pag. 734

 

Pag. 735

 

Pag. 736

 

Pag. 737

 

Pag. 738

 

Pag. 739

 

Pag. 740

 

Pag. 741

 

Pag. 742

 

Pag. 743

 

Pag. 744

 

Pag. 745

 

Pag. 746

 

Pag. 747

 

Pag. 748

 

Pag. 749

 

Pag. 750

 

Pag. 751

 

Pag. 752

 

Pag. 753

 

Pag. 754

 

Pag. 755

 

Pag. 756

 

Pag. 757

 

Pag. 758

 

Pag. 759

 

Pag. 760

 

Pag. 761

 

Pag. 762

 

Pag. 763

 

Pag. 764

 

Pag. 765

 

Pag. 766

 

Pag. 767

 

Pag. 768

 

Pag. 769

 

Pag. 770

 

Pag. 771

 

Pag. 772

 

Pag. 773

 

Pag. 774

 

Pag. 775

 

Pag. 776

 

Pag. 777

 

Pag. 778

 

Pag. 779

 

Pag. 780

 

Pag. 781

 

Pag. 782

 

Pag. 783

 

Pag. 784

 

Pag. 785

 

Pag. 786

 

Pag. 787

 

Pag. 788

 

Pag. 789

 

Pag. 790

 

Pag. 791

 

Pag. 792

 

Pag. 793

 

Pag. 794

 

Pag. 795

 

Pag. 796

 

Pag. 797

 

Pag. 798

 

Pag. 799

 

Pag. 800

 

Pag. 801

 

Pag. 802

 

Pag. 803

 

Pag. 804

 

Pag. 805

 

Pag. 806

 

Pag. 807

 

Pag. 808

 

Pag. 809

 

Pag. 810

 

Pag. 811

 

Pag. 812

 

Pag. 813

 

Pag. 814

 

Pag. 815

 

Pag. 816

 

Pag. 817

 

Pag. 818

 

Pag. 819

 

Pag. 820

 

Pag. 821

 

Pag. 822

 

Pag. 823

 

Pag. 824

 

Pag. 825

 

Pag. 826

 

Pag. 827

 

Pag. 828

 

Pag. 829

 

Pag. 830

 

Pag. 831

 

Pag. 832

 

Pag. 833

 

Pag. 834

 

Pag. 835

 

Pag. 836

 

Pag. 837

 

Pag. 838

 

Pag. 839

 

Pag. 840

 

Pag. 841

 

Pag. 842

 

Pag. 843

 

Pag. 844

 

Pag. 845

 

Pag. 846

 

Pag. 847

 

Pag. 848

 

Pag. 849

 

Pag. 850

 

Pag. 851

 

Pag. 852

 

Pag. 853

 

Pag. 854

 

Pag. 855

 

Pag. 856

 

Pag. 857

 

Pag. 858

 

Pag. 859

 

Pag. 860

 

Pag. 861

 

Pag. 862

 

Pag. 863

 

Pag. 864

 

Pag. 865

 

Pag. 866

 

Pag. 867

 

Pag. 868

 

Pag. 869

 

Pag. 870

 

Pag. 871

 

Pag. 872

 

Pag. 873

 

Pag. 874

 

Pag. 875

 

Pag. 876

 

Pag. 877

 

Pag. 878

 

Pag. 879

 

Pag. 880

 

Pag. 881

 

Pag. 882

 

Pag. 883

 

Pag. 884

 

Pag. 885

 

Pag. 886

 

Pag. 887

 

Pag. 888

 

Pag. 889

 

Pag. 890

 

Pag. 891

 

Pag. 892

 

Pag. 893

 

Pag. 894

 

Pag. 895

 

Pag. 896

 

Pag. 897

 

Pag. 898

 

Pag. 899

 

Pag. 900

 

Pag. 901

 

Pag. 902

 

Pag. 903

 

Pag. 904

 

Pag. 905

 

Pag. 906

 

Pag. 907

 

Pag. 908

 

Pag. 909

 

Pag. 910

 

Pag. 911

 

Pag. 912

 

Pag. 913

 

Pag. 914

 

Pag. 915

 

Pag. 916

 

Pag. 917

 

Pag. 918

 

Pag. 919

 

Pag. 920

 

Pag. 921

 

Pag. 922

 

Pag. 923

 

Pag. 924

 

Pag. 925

 

Pag. 926

 

Pag. 927

 

Pag. 928


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
torna su