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PDL 3553-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3553-A

 

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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE< /B>
(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 28 ottobre 2004

(Relatore: COSSIGA)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie

Presentata il 20 gennaio 2003

 

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Onorevoli Colleghi! - La IV Commissione propone all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento che riguarda l'esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.

1) La proposta di legge C. 3553.

              La presente proposta di legge è volta ad estendere la disposizione dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che esenta i militari di carriera dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale a tutti gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie per l'accesso alla prima casa, ai fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale.
      La proposta interessa molti ufficiali e sottufficiali di carriera che, con non pochi sacrifici personali, accedono alle cooperative edilizie per un alloggio economico e corrono il rischio di non averlo assegnato dopo anni di attesa perché nel giorno dell'assegnazione, della prenotazione o della consegna, non risultano residenti nel comune dove sorge l'edificio assistito dal contributo pubblico, come viene ancora richiesto da numerose disposizioni succedutesi nel tempo sulla materia.
      Infatti, un militare di carriera può essere trasferito in qualsiasi momento in una sede diversa da quella dove sorge l'edificio della cooperativa, anche pochi giorni prima della data di iscrizione a socio, di prenotazione, di assegnazione o di consegna dell'alloggio e ritornarvi a distanza di tempo.
      In concreto, gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, specie i più giovani, soggetti a più frequenti trasferimenti, non essendo mai in grado di predeterminare la loro residenza in una certa sede ad una certa data, qualora non venissero esentati in ogni caso dall'obbligo della residenza, non potrebbero mai acquisire un alloggio di cooperativa assistita dal contributo pubblico.

2) Il testo proposto dalla Commissione.

      La Commissione ha apportato diverse modifiche al testo della citata proposta di legge, da un lato, precisandone meglio l'ambito di applicazione e, dall'altro lato, stabilendo una più ampia retroattività della disciplina da essa introdotta.
      Per quanto riguarda il primo profilo, è stato precisato, in primo luogo, che le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 si applicano alle cooperative edilizie limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa e, in secondo luogo, che il requisito della residenza non è richiesto anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi già realizzati dalle citate cooperative a proprietà indivisa.
      Per quanto riguarda la retroattività delle disposizioni, è stato invece previsto che esse si applichino a decorrere dal 1o gennaio 1979, anziché dal 1o gennaio 1992, come originariamente stabilito.
      Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i contributi pubblici che riguardano l'acquisto della prima casa sono erogati nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136.

      Si segnala, infine, che sul testo elaborato dalla Commissione, le Commissioni I, V, VI e VIII hanno espresso parere favorevole.

Giuseppe COSSIGA, Relatore.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge A.C. 3553 recante l'esenzione del requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie,

          ribadito quanto già rilevato nel parere adottato nella seduta del 25 marzo 2003,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

          esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 3553 Ramponi, recante l'esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          sottolineata l'opportunità di pervenire sollecitamente all'approvazione della proposta di legge in oggetto, eventualmente anche attraverso il trasferimento dell'esame in sede legislativa;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

          esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 3553, recante «Esenzione dal requisito della residenza del comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie»;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 

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TESTO
della proposta di legge

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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 1992, a tutte le cooperative edilizie, costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

      1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1o gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

        2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.


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