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PDL 2011-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2011-2717-3250-A

 

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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 28 ottobre 2004

(Relatore: TARANTINO)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2011, d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, CIRO ALFANO, ANTONIO BARBIERI, DE FRANCISCIS, DELL'ANNA, FASANO, GERMANÀ, GIGLI, LECCISI, MACERATINI, MAURO, MILANESE, NARO, ROSITANI, GUIDO ROSSI, PAOLO RUSSO, STUCCHI, TARANTINO

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto

Presentata il 21 novembre 2001


NOTA:  Per il testo delle proposte di legge n. 2011, 2717 e 3250 si vedano i relativi stampati.

 

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n. 2717, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto

Presentata il 7 maggio 2002

n. 3250, d'iniziativa del deputato RIVOLTA

Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Guardia costiera in congedo assoluto

Presentata il 9 ottobre 2002

 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato approvato dalla Commissione Difesa prevede la concessione agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto di una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, stabilendone i presupposti e gli effetti.
      In particolare, l'articolo 1 dopo aver precisato al comma 1 la finalità del provvedimento, stabilisce, al successivo comma 2, che la promozione onorifica debba essere concessa - prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo - a tutti gli ufficiali e ai sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
      L'articolo 2 definisce, invece, i requisiti soggettivi necessari per il conseguimento della promozione a titolo onorifico: l'aver lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, il non aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico, l'aver ottenuto determinati giudizi di merito nel corso della carriera e il non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato.
      L'articolo 3 detta invece una disposizione transitoria per gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore del provvedimento non siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto. In particolare, la norma stabilisce che la promozione debba decorrere dal giorno del collocamento nella riserva o in congedo assoluto o, se successivo, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado maturata.
      L'articolo 4 precisa, da un lato, che la promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo e, dall'altro lato, che gli ufficiali o i sottufficiali ai quali sia stata concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione e, in tal caso, assumono il grado precedentemente rivestito.
      Infine, l'articolo 5, nel prevedere che la promozione sia concessa con decreto del Ministro della difesa, stabilisce che gli interessati debbano presentare una domanda corredata da apposita autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 2.
      Sul testo unificato, la I Commissione Affari costituzionali e la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione hanno espresso parere favorevole, mentre la XI Commissione Lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole, con una osservazione - recepita dalla Commissione Difesa - volta a precisare all'articolo 4, comma 1, che la promozione non produce effetti ad alcun fine economico-retributivo.

Giuseppe TARANTINO, Relatore

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 2011 ed abbinate come risultante dagli emendamenti approvati, rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «difesa e forze armate» che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri,

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui lo svolgimento delle attività amministrative derivante dall'articolo 5 non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 2011 e abb., concernente la promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in congedo assoluto,

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, che la promozione non produce effetti ad alcun fine economico-retributivo.

 

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Testo unificato
della Commissione

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

          b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi 10 anni di servizio;

          d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato.

 

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Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o in congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso gli ufficiali o sottufficiali richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata di autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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