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PDL 5345

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERLINI, LAINATI, MARRAS, MILANATO, PAROLI, PITTELLI, GUIDO ROSSI, VITALI

Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto

Presentata il 12 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le potenzialità della nautica da diporto nelle sue molteplici attività, ricreative, sportive e agonistiche sono enormi, specie quelle del turismo nautico che crea un notevole numero di posti di lavoro, soprattutto stagionale, nonché effetti benefici per la nostra economia. Ma per avere maggiore sviluppo è necessario realizzare una rete di porti e di approdi turistici lungo la fascia costiera del territorio nazionale.
      La barca, fenomeno di massa, è un mezzo per trascorrere il tempo libero e le vacanze con la famiglia in modo meno dispendioso rispetto agli alberghi, le case in affitto o le pensioni. Ma dove la ricoveriamo nel periodo di non uso o durante la stagione invernale? Le strutture esistenti sono poche rispetto al fabbisogno e la scarsa concorrenza fa lievitare le tariffe, allontanando il diportista neofita dal mondo della nautica.
      È necessario quindi incentivare la costruzione di nuovi posti-barca, attraverso la realizzazione di nuove strutture dedicate alla nautica o ampliando quelle esistenti, invogliando in tale modo i privati a fare confluire nel settore nautico gli investimenti, offrendo in cambio delle garanzie di continuità nel rapporto concessorio di lunga durata e riduzioni fiscali.
      Pertanto, lo scopo della presente proposta di legge è quello di incentivare lo sviluppo delle strutture ricettive delle nautica (infatti l'articolo 1 stabilisce alcuni princìpi) attraverso una durata della concessione certa e il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione per quei concessionari che provvedono ad incrementare il numero dei posti barca e alla manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture. Ovviamente con benefìci fiscali per le spese sostenute per i lavori effettuati alle opere portuali. La norma fa
 

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chiarezza anche sull'imposizione dell'imposta comunale sugli immobili, applicata in modo disomogeneo nell'ambito del territorio nazionale.
      Con l'articolo 2 viene fatto obbligo ai concessionari dei porti e degli approdi turistici, definiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, di realizzare adeguate strutture per la raccolta delle acque di sentina provenienti dalle unità da diporto. Quella della destinazione dei rifiuti delle acque oleose rappresenta, ai fini ecologici, una necessità non più rinviabile.
      Con l'articolo 3 è stata istituita la figura di «direttore di porto o di approdo turistico», con l'attribuzione dei relativi compiti, salvaguardando quelli istituzionali di competenza dell'autorità marittima. La norma si rende necessaria, specie per quei porti situati in piccole località (che rappresentano la maggior parte) lontane dagli uffici marittimi, per meglio stabilire i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore di porto da quelli di competenza specifica dell'autorità marittima.
      L'articolo 4 individua le attività e i servizi svolti all'interno dei porti e degli approdi turistici da disciplinare in modo organico per tutto il territorio nazionale, rinviando a un apposito regolamento le modalità di gestione dei relativi servizi. Inoltre, per l'omogeneizzazione del procedimento amministrativo, lo stesso regolamento dovrà stabilire un modello di contratto di concessione-tipo, valido per tutti gli organi competenti ad approvare le concessioni demaniali marittime con atto formale pluriennale.
      L'articolo 5 obbliga i concessionari dei punti di ormeggio al rispetto delle forniture idriche, elettriche e di assistenza alla chiamata VHF dall'alba al tramonto.
      L'articolo 6 istituisce nell'ambito delle strutture ricettive della nautica gli accosti riservati alle unità da diporto in transito o per rilascio volontario o forzato, commisurato al numero di posti-barca disponibili. Il problema di avere la disponibilità di un posto di ormeggio, per una breve durata, rappresenta una necessità per il diportista sia per trovare un momento di riposo nei casi di lunga navigazione sia nel caso di cattivo tempo o di emergenza. Per la sosta negli accosti riservati al transito, in deroga al principio di liberalizzazione delle tariffe dei servizi, le relative tariffe sono approvate dalla competente autorità marittima, in accordo con gli enti locali e con le organizzazioni turistiche più rappresentative.
      Per ragioni di trasparenza, l'articolo 7 prevede che le tariffe applicate dalle strutture ricettive della nautica devono essere esposte in modo visibile all'interno dell'area portuale e nella sede direzionale del porto, dell'approdo o del punto di ormeggio.
      Con l'articolo 8 sono definite le competenze dell'autorità marittima in materia di polizia e di sicurezza delle strutture dedicate alla nautica, anche se ricadenti in parte sulla proprietà privata.
      Con l'articolo 9 si dà un giusto riconoscimento giuridico a quelle imprese che ruotano da lungo tempo intorno al turismo nautico con numerose attività e servizi. La legge n. 135 del 2001 sulla riforma del turismo ha individuato le imprese turistiche e le attività professionali riconoscendo come impresa turistica persino quelle imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari. Nessuna delle categorie di imprese elencate nell'articolo 9 in oggetto è invece ivi ricompresa, con la conseguente impossibilità di accedere ai crediti bancari e ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali per l'attività imprenditoriale. Eppure, grazie al loro contributo, il turismo nautico può vantare un notevole apporto all'economia nazionale, specie nella creazione di posti di lavoro durevoli nei rispettivi servizi.
      Con l'articolo 10 si stabiliscono le sanzioni per le infrazioni alle tariffe ordinarie o a quelle speciali previste per le unità da diporto in transito.
      Con l'articolo 11 si propone la realizzazione di una rete costiera di comunicazioni finalizzata alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, utilizzata da parte dell'utenza della nautica minore, costituita da milioni di diportisti,
 

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nonché all'attività professionale della pesca locale nella fascia costiera delle acque territoriali. La configurazione orografica delle coste nazionali e insulari, nonché le peculiarità degli utenti richiedono che per ogni approdo sussista un centro di diramazione delle informazioni meteorologiche locali. L'individuazione nell'Aeronautica militare, quale ufficio centrale con compiti di progettazione, coordinamento e gestione, scaturisce dal presupposto di una disponibilità dei dati sinottici e dei processi di elaborazione nell'ambito di un contesto della meteorologia generale; compiti, com'è noto, di competenza della Forza armata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Concessioni e durata).

      1. Le concessioni demaniali marittime per la realizzazione dei porti e degli approdi turistici, definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, costruiti anche in parte su terreno di proprietà privata e collegati con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno la durata di cinquanta anni, decorrenti dalla data dell'atto di concessione o, nei casi di anticipata occupazione, dalla data dell'atto di sottomissione.
      2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate per un periodo di pari durata anche anteriormente alla data di scadenza, comunque non prima di venti anni a decorrere dalla data dell'atto, qualora il concessionario provveda al miglioramento e all'ampliamento delle relative strutture mediante la realizzazione di un maggior numero di posti di ormeggio disponibili pari ad almeno il 10 per cento del totale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle concessioni non ancora scadute nella validità.
      3. Il concessionario che adempie alla manutenzione periodica ordinaria e straordinaria delle strutture della nautica, relative ai porti e agli approdi turistici che gestisce in concessione, alla scadenza ha diritto al rinnovo della concessione, salvo che altri richiedenti offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene.
      4. Le spese sostenute per i lavori di manutenzione di cui al comma 3 sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento dell'importo delle relative fatture.
      5. I porti, gli approdi turistici e i punti di ormeggio, definiti ai sensi dell'articolo 2

 

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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono definiti strutture turistiche a servizio della nautica da diporto.
      6. Gli specchi acquei e le banchine in concessione, asserviti alle strutture della nautica di cui al comma 5, nonché le aree ad essi circostanti, asservite a funzioni di servizio al porto, non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili.

Art. 2.
(Impianti ecologici per la nautica).

      1. I porti e gli approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto sono dotati di strutture, di impianti e di mezzi, terrestri o nautici, per la raccolta e l'allontanamento o il trattenimento delle acque di sentina. Le strutture sono realizzate nel rispetto dell'ambiente ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali.
      2. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Direttore di porto o di approdo turistico).

      1. Per l'espletamento delle funzioni tecniche e operative all'interno dell'ambito portuale il concessionario nomina il direttore del porto o dell'approdo turistico.
      2. Il nominativo di cui al comma 1 e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità marittima entro dieci giorni dalla data della nomina o della variazione.
      3. Il direttore del porto o dell'approdo turistico, salve le competenze di cui all'articolo 59 del regolamento per la navigazione interna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, vigila sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'autorità marittima in materia di entrata e di uscita, di movimento, di ancoraggio e di ormeggio delle

 

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unità da diporto; cura l'efficienza dei mezzi, dei servizi integrativi antincendio e antinquinamento messi a disposizione dal concessionario e organizza il servizio di pronto intervento; ove ne ricorrano la necessità e l'urgenza, può ordinare l'esecuzione di ogni manovra alle unità da diporto, riferendo subito all'autorità marittima locale i provvedimenti adottati; sorveglia tutto quanto concerne la sicurezza del porto nonché il rispetto del regolamento di cui all'articolo 4, informando tempestivamente l'autorità marittima e quella di pubblica sicurezza qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico o altri eventi straordinari.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le linee guida per un atto formale di concessione tipico, valido per tutto il territorio nazionale, nonché i criteri di gestione delle attività e dei servizi di seguito indicati:

          a) la regolamentazione delle aree e delle infrastrutture di uso comune;

          b) la disciplina dei parcheggi e della viabilità a terra all'interno delle strutture;

          c) il servizio di assistenza agli utenti;

          d) l'igiene e il decoro del porto o dell'approdo turistico;

          e) la disciplina delle attività che possono arrecare disturbo o molestie agli utenti;

          f) la disciplina delle attività attinenti in genere all'efficienza del porto o dell'approdo turistico;

          g) la gestione di posti di ormeggio riservati alle unità da diporto in transito;

          h) lo smaltimento dei rifiuti da bordo delle unità da diporto.

 

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Art. 5.
(Obblighi dei concessionari di punti di ormeggio).

      1. I concessionari di punti di ormeggio definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono assicurare, in conformità alla vigente normativa europea, i servizi relativi alla fornitura di corrente elettrica, rifornimento idrico, assistenza agli ormeggi nonché un servizio di ascolto dall'alba al tramonto su frequenza dedicata ai diportisti in arrivo, in partenza e in transito nel porto o nell'approdo turistico.

Art. 6.
(Accosti per le unità in transito).

      1. I concessionari dei porti o degli approdi turistici devono permanentemente riservare tratti di banchina per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio per la durata massima di ventiquattro ore, salvo che la permanenza oltre tale termine non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Il numero degli accosti riservati è determinato, in relazione al numero complessivo dei posti barca, come segue:

          a) fino a 200 posti-barca: 10;

          b) da 201 a 400 posti-barca: 15;

          c) da 401 a 700 posti-barca: 20;

          d) da 701 a 1.000 posti-barca: 30;

          e) oltre 1.000 posti-barca: 40.

      2. Le prenotazioni degli accosti sono annotate in un registro, vidimato dall'autorità marittima locale.
      3. Il direttore del porto o dell'approdo turistico, nel regolare gli accosti delle unità da diporto in transito, deve osservare, di regola, l'ordine di arrivo.
      4. Le tariffe delle unità da diporto in transito, commisurate alla qualità dei servizi

 

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resi, sono approvate con ordinanza del capo del compartimento marittimo che esercita anche il controllo sulla conformità di applicazione, di concerto con i rappresentanti degli enti locali e con le organizzazioni turistiche più rappresentative.

Art. 7.
(Tariffe).

      1. Le tariffe dei servizi prestati dalle imprese di strutture portuali, attrezzate per l'ormeggio e per la sosta di unità da diporto, devono essere comunicate all'autorità marittima che ne esercita la vigilanza. Le medesime devono essere esposte, in modo ben visibile, all'ingresso del porto o dell'approdo turistico e nei locali ove ha sede la direzione della struttura portuale.

Art. 8.
(Competenza dell'autorità marittima).

      1. L'autorità marittima è competente ad emanare disposizioni di polizia e di sicurezza dei porti, degli approdi turistici e dei punti di ormeggio nonché a esercitare la vigilanza, comprese le strutture realizzate su proprietà privata che costituiscono parte integrante di un unico complesso.

Art. 9.
(Imprese di turismo nautico).

      1. Si definisce turismo nautico l'attività svolta con le unità da diporto, come definita all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, a fini turistici e ricreativi. Si definiscono imprese turistiche della filiera nautica le società dedite ad attività economiche di produzione, di servizi e di ausilio al tempo libero e in particolare:

          a) le imprese di gestione delle strutture ricettive della nautica;

 

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          b) le imprese esercenti l'attività di locazione e di noleggio delle unità da diporto;

          c) le imprese di intermediazione per la locazione e il noleggio delle unità da diporto;

          d) le imprese esercenti l'attività sportiva subacquea;

          e) le agenzie di consulenza della nautica;

          f) il mediatore per le unità da diporto.

      2. I requisiti e gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese di turismo nautico sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135, dalle regioni.
      3. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto.

Art. 10.
(Sanzioni).

      1. L'inosservanza delle tariffe o l'utilizzazione dei posti di ormeggio riservati al transito per finalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 6, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del concessionario, da 5.000 euro a 20.000 euro.
      2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 da parte dei concessionari comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La recidiva comporta l'aumento della sanzione del 100 per cento.
      3. L'autorità marittima vigila e controlla l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5.

Art. 11.
(Meteorologia per la nautica).

      1. Nell'ambito del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare è costituito l'ufficio di meteorologia per la nautica e la

 

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pesca locale, con il compito di fornire informazioni in tempo reale mediante la realizzazione di una rete costiera di comunicazione su canale dedicato. Le informazioni meteorologiche locali sono accessibili ai mezzi di comunicazione pubblici e privati.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di cui al medesimo comma è dotato di mezzi per la rilevazione dei dati meteorologici e di strumenti tecnici e informatici atti a fornire, anche a distanza, per un'area di non più di 50 miglia quadrate, notizie sulle condizioni meteorologiche marine locali nonché le previsioni sullo stato del mare e sulle condizioni generali riferite all'area di interesse lungo tutte le coste del territorio nazionale e insulare. Per le isole minori i mezzi di rilevazione devono essere posizionati sia sopravvento che sottovento alle zone costiere interessate.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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