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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5179-A/R |
La VI Commissione Finanze,
esaminati gli ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 5179/A, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», trasmessi dalla Commissione di merito;
rilevato come la Commissione, in occasione dei pareri in precedenza espressi sul provvedimento, avesse sottolineato la necessità di prevedere che il recepimento della direttiva 2003/6/CE sia realizzato mediante norme di immediata applicazione e senza ricorrere allo strumento della delega legislativa;
evidenziato come l'emendamento 8.50 del Governo, accogliendo i rilevi in tal senso formulati dalla Commissione, rechi norme volte a consentire il recepimento nell'ordinamento nazionale della predetta direttiva 2003/6/CE, che completano il quadro normativo su una tematica di particolare rilievo già affrontata dalla Commissione;
rilevato come l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo preveda opportunamente l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;
esprime
sull'emendamento 8.50 del Governo
con le seguenti condizioni:
a) sia riformulato il comma 8 del nuovo articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel senso di inserire, dopo le parole: «ricerche» le seguenti: «o valutazioni, comprese le società di rating,»;
b) il nuovo articolo 187-quaterdecies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sia riformulato nei seguenti termini: «1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, con riferimento al nuovo articolo 187-nonies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opportunità di chiarire che la violazione delle norme del medesimo articolo 187-nonies è punita con la sanzione pecuniaria prevista dal nuovo articolo 187-bis, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni privilegiate, e con la sanzione pecuniaria prevista dal nuovo articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di manipolazione del mercato;
sul subemendamento Lettieri 0.8.50.39
sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo
con la seguente condizione:
al comma 3, la lettera c) sia riformulata nel senso di sopprimere le parole: «tenuto conto delle competenze attribuite alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385», e le parole: «a struttura semplice».
sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminati gli emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo all'articolo 8 del disegno di legge C. 5179-A, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
rilevato che l'emendamento 8.50 del Governo è volto a recepire la direttiva 2003/6/CE, relativa a all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato - abusi di mercato, nonché le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, accogliendo le sollecitazione emerse in sede parlamentare per un recepimento della predetta direttiva con norme di immediata applicazione e non tramite delega legislativa;
rilevato altresì che l'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo è volto a dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;
considerata l'esigenza di dare tempestivo recepimento alla direttiva 2003/6/CE, anche in relazione alle attese di una modifica organica del quadro normativo che consenta una maggiore tutela dei risparmiatori;
sottolineata inoltre l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle proposte emendative volte a modificare od integrare l'emendamento 8.50 del Governo, e nel presupposto che tale approfondimento potrà essere realizzato nel prosieguo dell'iter del provvedimento;
delibera di esprimere
sull'emendamento 8.50 del Governo
con la seguente condizione:
il nuovo articolo 187-quaterdecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sia riformulato nei seguenti termini: «1. La CONSOB definisce entro dodici mesi, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.»;
sul subemendamento Lettieri 0.8.50.39;
sull'articolo aggiuntivo 8.01 del Governo
con la seguente condizione:
il comma 3, lettera c), sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: «tenuto conto delle competenze attribuite alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385», e le parole: «a struttura semplice»;
sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/6/CE, 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/12/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. | 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/35/CE, 2004/39/CE e 2004/67/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. | 7. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. | 8. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; | b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano | d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; | e) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; | f) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. | g) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a
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| quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.
| 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
| Identico.
| 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
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| 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari
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| Pag. 12 con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
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| 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
| Identico.
| 2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
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| 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
| Identico.
| 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma
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| Pag. 13 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
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| 3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti princìpi:
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| a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
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| b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.
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4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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| 5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
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| 6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
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| 1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione
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| della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
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| 1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito dal seguente:
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| «Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
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| a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
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| b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
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| c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
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| d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
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| 2. Sono altresì ammessi all'attività di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione
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| all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprietà industriale.
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| 3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
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| 4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione è stata effettuata.
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| 5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
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| 6. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi».
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo e 4,
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| 1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
3. Il recepimento delle direttive è informato:
a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo altresì le nozioni d'informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti delle direttive medesime, tenendo conto delle
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite»;
2) al comma 5-bis, le parole «equivalenti a quelle vigenti in Italia» sono soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine»;
b) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;»;
c) all'articolo 97, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;»;
d) all'articolo 103, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;»;
e) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
b) individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente in materia e disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1, della circolazione delle informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;
c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione del relativo potere regolamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE:
1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;
2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico;
2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;
2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;
2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;
2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni
3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie d'investimento;
4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;
5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;
6) le modalità, conformi a princìpi di trasparenza e correttezza, per la diffusione di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;
7) i casi d'inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepimento della direttiva 2003/6/CE in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d'indagine di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, anche nei confronti di soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva stessa, salvo l'ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:
1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni;
3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, senza oneri aggiuntivi;
4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di confisca;
5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vigilanza in materia;
e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;
f) prevedere la pena dell'arresto fino a un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e d'indagine previsti dalla direttiva 2003/6/CE da parte della CONSOB, e la pena dell'ammenda, non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 25.000 euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l'esercizio delle sue funzioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;
g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 20.000 euro e non superiori nel massimo ad 1.000.000 di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
f) all'articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il comportamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura indicata alla lettera g);
i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;
l) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore delle medesime disposizioni.
g) dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:
«Art. 115-bis. - (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri»;
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «Gli articoli 114» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 7,»;
i) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento»;
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, è inserito il seguente:
«Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila»;
m) all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: «50, comma 1; 65» sono inserite le seguenti: «; 187-nonies»;
n) all'articolo 193:
1) al comma 1, dopo le parole: «tenuti a effettuare le comunicazioni
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
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