|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5337 |
1) la disciplina dell'attività di trasporto merci, di cui alla legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni, in recepimento di apposite direttive comunitarie, e la recente disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente (legge 11 agosto 2003, n. 218, anch'essa in conformità a direttive comunitarie), che costituiscono esempio di attività svolta secondo requisiti di abilitazione professionale riconducibile alla materia delle «professioni» - come espressamente riconosciuto in appositi pareri delle Commissioni affari costituzionali del Parlamento - ed esercitata esclusivamente in forma imprenditoriale, spesso assumendo proprio la forma giuridica dell'impresa artigiana;
2) lo schema di decreto legislativo presentato dal Ministro La Loggia, predisposto sulla base della legge n. 131 del 2003, per la ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di «professioni», approvato dal Consiglio dei ministri il 7 maggio 2004 e attualmente all'esame degli organi legiferanti competenti, nel quale sono enucleate, essenzialmente, le competenze delle regioni e le riserve legislative dello Stato; nel provvedimento, soprattutto si afferma che:
a) la materia delle «professioni» deve essere intesa non più con esclusivo riferimento alle «professioni intellettuali ordinistiche» (di cui all'articolo 2229 del codice civile, il cui esercizio resta comunque subordinato all'iscrizione in albi o collegi professionali), ma in senso ampio, ovvero comprensivo delle «attività professionali», relative anche alle attività professionali «non intellettuali» consistenti in attività economiche di produzione e di servizio esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, già sottoposte a regole di accesso professionale (quali le professioni di estetista, di parrucchiere, di autoriparatore, di installatore di impianti, ed altre);
b) è riservata allo Stato la definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l'esercizio di attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo Stato (ambiente, sicurezza, tutela del consumatore, paesaggio, e simili);
c) «Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione» e devono rispettare i livelli standard di preparazione professionale stabiliti dallo Stato, in conformità
Sulla base di quanto esposto appare indubbio come il presente progetto di legge si ponga in un'ottica conforme alle intenzioni del Costituente il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 citato, ha inteso mantenere ferma, in capo allo Stato, una competenza ordinamentale unitaria attinente ai princìpi che sovrintendono l'accesso professionale e l'esercizio delle diverse attività economiche in forma imprenditoriale sull'intero territorio nazionale, introducendo, innanzitutto, il riferimento generalizzato alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, e mantenendo ferma a livello statale la competenza di stabilire quelle condizioni minime, ma indispensabili, di omogeneità e di parità di trattamento delle imprese nell'accesso al mercato che costituiscono i presupposti stessi della libera e leale concorrenza.
In conformità al quadro costituzionale così tracciato, l'articolo 2 del presente progetto di legge definisce il primo cardine fondamentale della disciplina, consistente nel riconoscimento del profilo imprenditoriale di coloro che intendono esercitare l'attività, con la definizione di alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale.
Lo spirito con il quale il presente progetto di legge intende introdurre il principio dell'abilitazione professionale risiede, coerentemente, nell'esigenza di garantire l'esercizio competente e qualificato dell'attività imprenditoriale sia in relazione alle rilevanti responsabilità professionali legate alla tutela dell'ambiente (acqua, aria e smaltimento rifiuti) e alla tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro, sia riguardo alla specifica perizia tecnica e professionale che, anche in base agli indirizzi della giurisprudenza, viene richiesta agli operatori della categoria nella prestazione dei servizi alla clientela, in conformità alle norme tecniche e alla regola d'arte, tenendo conto delle complessità sempre crescenti legate alle tecniche di lavorazione, all'utilizzo di attrezzature e di apparecchiature, nonché alle compatibilità tecniche nel trattamento delle fibre e dei tessuti spesso accompagnati da un'etichettatura carente o, addirittura, non veritiera, in aperta violazione delle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti tessili.
L'impostazione di principio del presente progetto di legge risulta pienamente coerente ed in linea con la disciplina professionale già introdotta nell'ordinamento da alcune leggi organiche attinenti ad alcune attività imprenditoriali di carattere settoriale - come, ad esempio, per le leggi n. 1 del 1990 sulla attività di estetista, n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti, n. 21 del 1992 sui servizi di taxi ed autonoleggio, n. 122 del 1992 sull'autoriparazione e la sicurezza della circolazione stradale, n. 82 del 1994 sulle attività di pulizia, oltre alle leggi già citate sul settore del trasporto di merci e di persone (legge n. 298 del 1974 sull'autotrasporto merci e legge n. 218 del 2003 sul noleggio di autobus con conducente) - le quali, senza sovrapporsi alle attribuzioni e alle autonomie delle regioni e degli enti locali, hanno sancito la configurazione di alcuni requisiti tecnico-professionali e di abilitazione - di esclusiva attribuzione statale - per accedere all'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale che richiedano una peculiare preparazione e implichino responsabilità a tutela e a garanzia degli utenti.
La necessità di stabilire un apposito regime di qualificazione professionale è tanto più evidente in relazione alle prospettive di armonizzazione europea laddove si tengano in considerazione le modalità di accesso all'esercizio dell'attività previste negli altri Stati dell'Unione europea (come, ad esempio, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra e Spagna) ove per esercitare l'attività e in alcuni casi per essere inseriti negli albi di mestiere, occorre dimostrare una competenza professionale
Per le attività in esame, occorre fare riferimento ad una prima direttiva (75/368/CEE), più volte modificata e da ultimo confluita nella direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, recepita dal decreto legislativo n. 229 del 2002, che ha riformato e disciplinato un «meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione» al fine di completare «il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche» e di «assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi» nell'Unione europea. In tale provvedimento si fa riferimento a diverse attività (fra cui quella di «lavanderia, lavaggio e tintoria» di cui all'allegato A, parte prima, lista I) per le quali è necessario dimostrare di avere svolto l'attività stessa nello Stato di origine per determinati periodi di tempo e in conformità ad alcune condizioni.
Brevemente la citata direttiva prevede che, qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività sia subordinato al possesso di specifiche conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato riconosce, come sufficiente, per i cittadini degli altri Stati comunitari, l'effettivo svolgimento, nel proprio o in un altro Stato comunitario, dell'attività considerata per determinati periodi di tempo a titolo indipendente, in qualità di dirigente d'azienda o a titolo dipendente.
In particolare, per consentire l'esercizio del diritto di stabilimento per le imprese di tintolavanderia, è richiesto l'esercizio dell'attività: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda qualora il soggetto abbia ricevuto una formazione di almeno tre anni; b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, qualora il soggetto interessato abbia esercitato l'attività per cinque anni, a titolo dipendente; c) per cinque anni consecutivi, con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con mansioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito una formazione preliminare di almeno tre anni.
Pertanto, anche al fine di tener conto delle condizioni previste dalla citata direttiva, l'articolo 2 del presente progetto di legge stabilisce un apposito regime di abilitazione professionale, che potrebbe rendere meno complesso e lungo il periodo di pratica imprenditoriale o professionale dell'attività per gli imprenditori del comparto della tintolavanderia italiana che intendano stabilirsi o esercitare l'attività in altro Paese dell'Unione europea.
L'abilitazione professionale può essere acquisita, dunque, mediante il conseguimento, alternativamente fra loro, di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti rispettivamente:
a) dal superamento di specifici corsi di qualificazione tecnico-professionale di almeno due anni, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, da integrare con l'effettuazione di adeguate esperienze lavorative in aziende del comparto in base al principio di alternanza di studio con esperienze sul luogo di lavoro;
b) dal conseguimento di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento lavorativo della durata di almeno un anno presso un'impresa del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) dal conseguimento di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie tecniche inerenti l'attività;
d) dallo svolgimento di un periodo di inserimento presso imprese del settore rispettivamente non inferiore a:
1) un anno, dopo avere espletato regolarmente un periodo di apprendistato secondo la durata stabilita dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolari, soci e collaboratori familiari dei medesimi, purché partecipanti al processo di lavorazione aziendale;
3) tre anni, anche non consecutivi, ma comunque nell'arco di cinque anni in qualità di lavoratori dipendenti, come nei casi di lavoratori, anche di prima assunzione, che non siano più nella possibilità di svolgere l'apprendistato.
Al fine di garantire che lo svolgimento dei periodi di inserimento nelle aziende del comparto sia realizzato in modo da assicurare un reale apprendimento delle mansioni tecniche e delle conoscenze professionali, la norma prevede che tali periodi consistano nello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa prestata, secondo i casi, da parte dì lavoratori dipendenti ovvero dei titolari, soci o loro collaboratori familiari nell'ambito di un'impresa del comparto, abilitata ai sensi della presente disciplina, nella quale, pertanto, sia possibile realizzare l'«affiancamento» continuo dei soggetti citati rispetto a un responsabile tecnico abilitato.
Per assicurare l'unitarietà sostanziale dei diversi itinerari formativi, la norma prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione delle varie categorie di diplomi di studio inerenti l'attività, siano stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando il determinante contributo delle stesse associazioni rappresentative degli imprenditori della categoria. In tale ottica dovranno, comunque, essere previste alcune materie fondamentali di insegnamento di carattere tecnico e scientifico, oltre che di natura legislativa, commerciale, gestionale, ambientale e del lavoro.
Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a valorizzare le esperienze professionali acquisite direttamente in azienda grazie allo specifico ruolo formativo e professionale svolto dalla categoria imprenditoriale, ed al contempo mantengono aperta la possibilità di conseguire la qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti tecnici e industriali e dalle scuole professionali, oltre che dal livello post-secondario superiore e da quello universitario.
Con l'articolo 3 viene posto in prima evidenza il ruolo catalizzante e di traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee di sviluppo economico e professionale del settore a livello territoriale, nel rispetto degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e delle funzioni amministrative delle autonomie locali.
Le finalità essenziali alle quali dovrebbero essere mirate le competenze delle regioni consistono dunque:
a) nel favorire uno sviluppo equilibrato del settore definendone l'impatto territoriale, urbano e ambientale;
b) nel valorizzare la qualità dei servizi e nel regolarne le modalità di esercizio in funzione delle esigenze dei consumatori;
c) nel coordinare la regolamentazione della sicurezza di locali e di attrezzature;
d) nell'assicurare, anche in sede di controllo, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature nonché dei mezzi di trasporto che effettuino i servizi itineranti di raccolta e di riconsegna dei capi;
e) nella promozione, di intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della costituzione, ai sensi della disciplina di riforma del sistema camerale (legge n. 580 del 1993), di commissioni arbitrali e conciliative, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, per la definizione delle controversie tra
f) nell'assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, in conformità al principio generale sancito dalla recente riforma in materia di riassetto normativo e di semplificazione prevista dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione «Frattini»).
Al fine di assicurare l'applicazione dei recenti princìpi in materia di unificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'avvio delle attività imprenditoriali, in conformità al recente assetto delle potestà legislative e amministrative previste dalla revisione della Costituzione, il presente progetto di legge prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, ha la funzione di stabilire i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
L'ottica di tale previsione consiste nella realizzazione di un regime autorizzatorio - prioritariamente a livello comunale, valorizzando lo strumento dello sportello unico per le attività produttive istituito dal decreto legislativo n. 112 del 1998, decreto «Bassanini» - che risulti agile ed efficiente e sia mirato a verificare la sussistenza di tutti i requisiti attinenti ai locali, all'esercizio dell'attività, alla tutela dell'ambiente e alla qualificazione professionale dei soggetti interessati, concentrando tutti gli adempimenti in una sede amministrativa unica per evitare la proliferazione dei procedimenti a carico degli imprenditori, con specifico riguardo agli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente (che comprende autorizzazioni per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, per lo scarico nelle acque e per le emissioni nell'aria). Tale previsione risulta di importanza fondamentale al fine di superare la situazione dispersiva e disorganica che si è venuta a creare a livello locale e di rispondere alle esigenze di certezza del diritto profondamente sentite dalle imprese della categoria.
Con riguardo alle modalità di esercizio dell'attività professionale, l'articolo 4 della presente iniziativa legislativa, al fine di garantire che l'esercizio dell'attività sia svolto nel pieno rispetto dei requisiti di abilitazione professionale, prevede che presso ogni sede dell'impresa (principale, secondaria o locale) dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata e che sovrintenda al processo di lavorazione.
Viene, coerentemente, previsto che l'attività professionale non possa essere svolta in forma ambulante o di posteggio, vista l'esigenza di organizzare l'esercizio di tale attività in sedi fisse con adeguata dotazione di attrezzature e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali.
In particolare, la norma dispone alcune modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e di recapito dei capi, sia in sede fissa che in forma itinerante, stabilendo che gli stessi debbano essere gestiti dal titolare, da un socio, da un collaboratore familiare, da un dipendente o, comunque, da un addetto delle imprese abilitate di tintolavanderia che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività presso le imprese medesime, ovvero, negli altri casi in cui tali servizi non siano svolti direttamente dall'impresa abilitata, che debbano essere affidati dalle imprese
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio della professione di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui
1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:
a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
e) promuovere, di concerto con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri di disciplina concernente il regime
1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente
|