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PDL 5337

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5337



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANATO, D'AGRÒ, DIDONÈ, GAMBA, GAMBINI, GASTALDI, GROTTO, MILIOTO, NIEDDU, POLLEDRI, RUGGERI, SAGLIA

Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia

Presentata il 7 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è mirata a introdurre nell'ordinamento la disciplina dei princìpi fondamentali per lo svolgimento professionale delle attività di tintolavanderia, in armonia con l'assetto delle potestà legislative e amministrative dello Stato e delle regioni previste dalla recente revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, della libertà di iniziativa economica e dell'esercizio delle professioni.
      Il comparto delle imprese di lavanderia, pulitura, tintoria, smacchiatura, stireria e affini, compresi i relativi servizi di raccolta e di recapito, trova la sua principale espressione nell'ambito del settore delle micro e piccole imprese, con specifico riferimento alla forma giuridica dell'impresa artigiana (oltre 30.000 unità), oltre che in un numero limitato di imprese di natura industriale (circa 400) di maggiore dimensione. Le piccole unità di servizio che caratterizzano principalmente il comparto sono a conduzione prettamente familiare (per il 56 per cento sono imprese fino a 3 addetti) e risultano distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale in modo da rispondere alla domanda della clientela sia nell'ambito dei quartieri e delle zone dei centri urbani di medio-grande dimensione, sia nei comuni più piccoli. Basti pensare che il numero delle imprese della categoria presenti sul territorio nazionale risulta corrispondente al totale delle tintolavanderie operanti in Inghilterra (circa 10.000), in Francia (circa 11.000) e in Germania (circa 11.000), ove le imprese, mediamente, assumono dimensioni superiori e hanno, per conseguenza, una distribuzione meno diffusa sul territorio.
 

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      La realtà imprenditoriale in cui si muove la categoria va ad inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e da pesanti forme di concorrenza sleale e di abuso da parte di operatori irregolari, che sono provocate sia da una regolamentazione comunale disorganica e discontinua, del tutto inefficace sul piano delle procedure di avvio dell'attività e sul fronte della vigilanza e del controllo, sia dalla carenza di iniziative formative e professionali da parte degli organi competenti mirate a innalzare il livello imprenditoriale del comparto.
      In tale stato di incertezza e di difficoltà la categoria stessa si è assunta responsabilmente il compito di realizzare un continuo processo spontaneo di riqualificazione e di aggiornamento professionali in modo da affrontare con maggiore competenza le nuove tecniche di lavorazione e di utilizzazione degli agenti chimici e delle apparecchiature, anche in rapporto alla complessità di composizione delle nuove fibre e del loro stesso trattamento, e da gestire con adeguatezza di organizzazione e di competenza gli adempimenti sempre più complessi in materia di antinquinamento e di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, impegnandosi, altresì, a svolgere un insostituibile ruolo didattico e formativo sul luogo di lavoro. In tale ottica, l'impegno professionale della categoria, nonostante le molte difficoltà, contribuisce a diffondere un'attività di servizio essenziale, sul territorio, offrendo risposte adeguate alla domanda sempre più esigente della clientela, in un quadro tecnologico che continua ad incidere profondamente sulla connotazione di tali attività e realizzando migliori condizioni di tutela rispetto all'ambiente.
      Ma a fronte dell'impegno spontaneo e responsabile delle imprese del comparto continua a sussistere una situazione normativa frammentaria e contraddittoria non solo, come già evidenziato, nella regolamentazione comunale, ma anche nella legislazione di competenza regionale, cui si accompagna la totale assenza di una legislazione nazionale di principio che possa conferire certezza e legittimità alla sfera operativa del comparto.
      Il progetto di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento tende quindi a riconoscere e a disciplinare le legittime istanze professionali degli operatori del comparto, definendo i presupposti necessari per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, da esercitare secondo princìpi di competenza, correttezza e regolarità, in funzione di una reale tutela dell'ambiente e degli stessi interessi degli utenti.
      In tale ottica, l'articolo 1, attinente ai princìpi e alle finalità del provvedimento, riconduce la disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia nell'ambito della legislazione statale in materia di tutela della concorrenza e di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, come modificato ai sensi della recente revisione del titolo V della parte seconda della Carta costituzionale (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001).
      In senso coerente, l'articolo 1 in esame configura l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia come espressione del principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere definiti programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. In modo conforme la norma è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      A sostegno dell'impostazione adottata dal presente progetto di legge si deve evidenziare come, sotto un profilo giuridico-costituzionale, una disciplina statale recante i princìpi fondamentali inerenti al regime di accesso professionale ad un'attività imprenditoriale sia senza dubbio riconducibile, da un lato, alla materia più generale della tutela della concorrenza, che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, rimane
 

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di esclusiva competenza statale, e, dall'altro lato, alla materia delle professioni che, ai sensi del medesimo articolo 117, terzo comma, viene demandata alla competenza legislativa concorrente fra lo Stato e le regioni.
      Ciò risponde agli orientamenti che si sono consolidati nella recente evoluzione normativa e dottrinale in materia di «professioni» che si riconduce concettualmente non tanto ai professionisti esercenti arti liberali e professioni intellettuali (essenzialmente identificabili nei soggetti che svolgono le professioni cosiddette «ordinistiche» di cui alle professioni intellettuali previste dall'articolo 2229 del codice civile, fra cui avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri), quanto ad una categoria di soggetti che, in possesso di apposita abilitazione professionale, spesso di livello post-secondario o universitario, hanno facoltà di svolgere tali attività con «autonomia professionale», anche tramite un'organizzazione di impresa.
      A ciò si accompagna anche l'orientamento derivante dall'Unione europea in base al quale, quando si fa riferimento all'esercizio di attività ad accesso professionale controllato (vale a dire subordinato al possesso di requisiti tecnici o professionali abilitanti) si adotta la definizione di «professione», anche se si tratti di attività da esercitare esclusivamente in forma di impresa (come nei casi dell'autoriparazione, dell'installazione di impianti, di autotrasportatore di merci e di passeggeri ed altre).
      Tale orientamento trova esplicita conferma in alcuni provvedimenti di significativo rilievo come:

          1) la disciplina dell'attività di trasporto merci, di cui alla legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni, in recepimento di apposite direttive comunitarie, e la recente disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente (legge 11 agosto 2003, n. 218, anch'essa in conformità a direttive comunitarie), che costituiscono esempio di attività svolta secondo requisiti di abilitazione professionale riconducibile alla materia delle «professioni» - come espressamente riconosciuto in appositi pareri delle Commissioni affari costituzionali del Parlamento - ed esercitata esclusivamente in forma imprenditoriale, spesso assumendo proprio la forma giuridica dell'impresa artigiana;

          2) lo schema di decreto legislativo presentato dal Ministro La Loggia, predisposto sulla base della legge n. 131 del 2003, per la ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di «professioni», approvato dal Consiglio dei ministri il 7 maggio 2004 e attualmente all'esame degli organi legiferanti competenti, nel quale sono enucleate, essenzialmente, le competenze delle regioni e le riserve legislative dello Stato; nel provvedimento, soprattutto si afferma che:

              a) la materia delle «professioni» deve essere intesa non più con esclusivo riferimento alle «professioni intellettuali ordinistiche» (di cui all'articolo 2229 del codice civile, il cui esercizio resta comunque subordinato all'iscrizione in albi o collegi professionali), ma in senso ampio, ovvero comprensivo delle «attività professionali», relative anche alle attività professionali «non intellettuali» consistenti in attività economiche di produzione e di servizio esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, già sottoposte a regole di accesso professionale (quali le professioni di estetista, di parrucchiere, di autoriparatore, di installatore di impianti, ed altre);

              b) è riservata allo Stato la definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l'esercizio di attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo Stato (ambiente, sicurezza, tutela del consumatore, paesaggio, e simili);

              c) «Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione» e devono rispettare i livelli standard di preparazione professionale stabiliti dallo Stato, in conformità

 

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all'articolo 120 della Costituzione (in materia di libero esercizio del lavoro e delle professioni in qualunque parte del territorio e di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica prescindendo dai confini territoriali dei governi locali).

      Sulla base di quanto esposto appare indubbio come il presente progetto di legge si ponga in un'ottica conforme alle intenzioni del Costituente il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 117 citato, ha inteso mantenere ferma, in capo allo Stato, una competenza ordinamentale unitaria attinente ai princìpi che sovrintendono l'accesso professionale e l'esercizio delle diverse attività economiche in forma imprenditoriale sull'intero territorio nazionale, introducendo, innanzitutto, il riferimento generalizzato alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, e mantenendo ferma a livello statale la competenza di stabilire quelle condizioni minime, ma indispensabili, di omogeneità e di parità di trattamento delle imprese nell'accesso al mercato che costituiscono i presupposti stessi della libera e leale concorrenza.
      In conformità al quadro costituzionale così tracciato, l'articolo 2 del presente progetto di legge definisce il primo cardine fondamentale della disciplina, consistente nel riconoscimento del profilo imprenditoriale di coloro che intendono esercitare l'attività, con la definizione di alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale.
      Lo spirito con il quale il presente progetto di legge intende introdurre il principio dell'abilitazione professionale risiede, coerentemente, nell'esigenza di garantire l'esercizio competente e qualificato dell'attività imprenditoriale sia in relazione alle rilevanti responsabilità professionali legate alla tutela dell'ambiente (acqua, aria e smaltimento rifiuti) e alla tutela della sicurezza degli ambienti di lavoro, sia riguardo alla specifica perizia tecnica e professionale che, anche in base agli indirizzi della giurisprudenza, viene richiesta agli operatori della categoria nella prestazione dei servizi alla clientela, in conformità alle norme tecniche e alla regola d'arte, tenendo conto delle complessità sempre crescenti legate alle tecniche di lavorazione, all'utilizzo di attrezzature e di apparecchiature, nonché alle compatibilità tecniche nel trattamento delle fibre e dei tessuti spesso accompagnati da un'etichettatura carente o, addirittura, non veritiera, in aperta violazione delle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti tessili.
      L'impostazione di principio del presente progetto di legge risulta pienamente coerente ed in linea con la disciplina professionale già introdotta nell'ordinamento da alcune leggi organiche attinenti ad alcune attività imprenditoriali di carattere settoriale - come, ad esempio, per le leggi n. 1 del 1990 sulla attività di estetista, n. 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti, n. 21 del 1992 sui servizi di taxi ed autonoleggio, n. 122 del 1992 sull'autoriparazione e la sicurezza della circolazione stradale, n. 82 del 1994 sulle attività di pulizia, oltre alle leggi già citate sul settore del trasporto di merci e di persone (legge n. 298 del 1974 sull'autotrasporto merci e legge n. 218 del 2003 sul noleggio di autobus con conducente) - le quali, senza sovrapporsi alle attribuzioni e alle autonomie delle regioni e degli enti locali, hanno sancito la configurazione di alcuni requisiti tecnico-professionali e di abilitazione - di esclusiva attribuzione statale - per accedere all'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale che richiedano una peculiare preparazione e implichino responsabilità a tutela e a garanzia degli utenti.
      La necessità di stabilire un apposito regime di qualificazione professionale è tanto più evidente in relazione alle prospettive di armonizzazione europea laddove si tengano in considerazione le modalità di accesso all'esercizio dell'attività previste negli altri Stati dell'Unione europea (come, ad esempio, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Inghilterra e Spagna) ove per esercitare l'attività e in alcuni casi per essere inseriti negli albi di mestiere, occorre dimostrare una competenza professionale

 

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o possedere idonei certificati di attitudine professionale.
      Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera che nella dimensione comunitaria sono intervenute anche apposite normative che hanno fissato condizioni stringenti per la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi negli Stati membri.

          Per le attività in esame, occorre fare riferimento ad una prima direttiva (75/368/CEE), più volte modificata e da ultimo confluita nella direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, recepita dal decreto legislativo n. 229 del 2002, che ha riformato e disciplinato un «meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione» al fine di completare «il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche» e di «assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi» nell'Unione europea. In tale provvedimento si fa riferimento a diverse attività (fra cui quella di «lavanderia, lavaggio e tintoria» di cui all'allegato A, parte prima, lista I) per le quali è necessario dimostrare di avere svolto l'attività stessa nello Stato di origine per determinati periodi di tempo e in conformità ad alcune condizioni.
      Brevemente la citata direttiva prevede che, qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività sia subordinato al possesso di specifiche conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato riconosce, come sufficiente, per i cittadini degli altri Stati comunitari, l'effettivo svolgimento, nel proprio o in un altro Stato comunitario, dell'attività considerata per determinati periodi di tempo a titolo indipendente, in qualità di dirigente d'azienda o a titolo dipendente.
      In particolare, per consentire l'esercizio del diritto di stabilimento per le imprese di tintolavanderia, è richiesto l'esercizio dell'attività: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda qualora il soggetto abbia ricevuto una formazione di almeno tre anni; b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, qualora il soggetto interessato abbia esercitato l'attività per cinque anni, a titolo dipendente; c) per cinque anni consecutivi, con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con mansioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito una formazione preliminare di almeno tre anni.
      Pertanto, anche al fine di tener conto delle condizioni previste dalla citata direttiva, l'articolo 2 del presente progetto di legge stabilisce un apposito regime di abilitazione professionale, che potrebbe rendere meno complesso e lungo il periodo di pratica imprenditoriale o professionale dell'attività per gli imprenditori del comparto della tintolavanderia italiana che intendano stabilirsi o esercitare l'attività in altro Paese dell'Unione europea.
      L'abilitazione professionale può essere acquisita, dunque, mediante il conseguimento, alternativamente fra loro, di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti rispettivamente:

          a) dal superamento di specifici corsi di qualificazione tecnico-professionale di almeno due anni, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, da integrare con l'effettuazione di adeguate esperienze lavorative in aziende del comparto in base al principio di alternanza di studio con esperienze sul luogo di lavoro;

          b) dal conseguimento di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento lavorativo della durata di almeno un anno presso un'impresa del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

          c) dal conseguimento di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie tecniche inerenti l'attività;

          d) dallo svolgimento di un periodo di inserimento presso imprese del settore rispettivamente non inferiore a:

 

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              1) un anno, dopo avere espletato regolarmente un periodo di apprendistato secondo la durata stabilita dalla contrattazione collettiva;

              2) due anni in qualità di titolari, soci e collaboratori familiari dei medesimi, purché partecipanti al processo di lavorazione aziendale;

              3) tre anni, anche non consecutivi, ma comunque nell'arco di cinque anni in qualità di lavoratori dipendenti, come nei casi di lavoratori, anche di prima assunzione, che non siano più nella possibilità di svolgere l'apprendistato.

      Al fine di garantire che lo svolgimento dei periodi di inserimento nelle aziende del comparto sia realizzato in modo da assicurare un reale apprendimento delle mansioni tecniche e delle conoscenze professionali, la norma prevede che tali periodi consistano nello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa prestata, secondo i casi, da parte dì lavoratori dipendenti ovvero dei titolari, soci o loro collaboratori familiari nell'ambito di un'impresa del comparto, abilitata ai sensi della presente disciplina, nella quale, pertanto, sia possibile realizzare l'«affiancamento» continuo dei soggetti citati rispetto a un responsabile tecnico abilitato.
      Per assicurare l'unitarietà sostanziale dei diversi itinerari formativi, la norma prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione delle varie categorie di diplomi di studio inerenti l'attività, siano stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando il determinante contributo delle stesse associazioni rappresentative degli imprenditori della categoria. In tale ottica dovranno, comunque, essere previste alcune materie fondamentali di insegnamento di carattere tecnico e scientifico, oltre che di natura legislativa, commerciale, gestionale, ambientale e del lavoro.
      Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a valorizzare le esperienze professionali acquisite direttamente in azienda grazie allo specifico ruolo formativo e professionale svolto dalla categoria imprenditoriale, ed al contempo mantengono aperta la possibilità di conseguire la qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti tecnici e industriali e dalle scuole professionali, oltre che dal livello post-secondario superiore e da quello universitario.
      Con l'articolo 3 viene posto in prima evidenza il ruolo catalizzante e di traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee di sviluppo economico e professionale del settore a livello territoriale, nel rispetto degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e delle funzioni amministrative delle autonomie locali.
      Le finalità essenziali alle quali dovrebbero essere mirate le competenze delle regioni consistono dunque:

          a) nel favorire uno sviluppo equilibrato del settore definendone l'impatto territoriale, urbano e ambientale;

          b) nel valorizzare la qualità dei servizi e nel regolarne le modalità di esercizio in funzione delle esigenze dei consumatori;

          c) nel coordinare la regolamentazione della sicurezza di locali e di attrezzature;

          d) nell'assicurare, anche in sede di controllo, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature nonché dei mezzi di trasporto che effettuino i servizi itineranti di raccolta e di riconsegna dei capi;

          e) nella promozione, di intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della costituzione, ai sensi della disciplina di riforma del sistema camerale (legge n. 580 del 1993), di commissioni arbitrali e conciliative, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, per la definizione delle controversie tra

 

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imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

          f) nell'assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, in conformità al principio generale sancito dalla recente riforma in materia di riassetto normativo e di semplificazione prevista dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione «Frattini»).

      Al fine di assicurare l'applicazione dei recenti princìpi in materia di unificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'avvio delle attività imprenditoriali, in conformità al recente assetto delle potestà legislative e amministrative previste dalla revisione della Costituzione, il presente progetto di legge prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, ha la funzione di stabilire i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.
      L'ottica di tale previsione consiste nella realizzazione di un regime autorizzatorio - prioritariamente a livello comunale, valorizzando lo strumento dello sportello unico per le attività produttive istituito dal decreto legislativo n. 112 del 1998, decreto «Bassanini» - che risulti agile ed efficiente e sia mirato a verificare la sussistenza di tutti i requisiti attinenti ai locali, all'esercizio dell'attività, alla tutela dell'ambiente e alla qualificazione professionale dei soggetti interessati, concentrando tutti gli adempimenti in una sede amministrativa unica per evitare la proliferazione dei procedimenti a carico degli imprenditori, con specifico riguardo agli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente (che comprende autorizzazioni per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, per lo scarico nelle acque e per le emissioni nell'aria). Tale previsione risulta di importanza fondamentale al fine di superare la situazione dispersiva e disorganica che si è venuta a creare a livello locale e di rispondere alle esigenze di certezza del diritto profondamente sentite dalle imprese della categoria.
      Con riguardo alle modalità di esercizio dell'attività professionale, l'articolo 4 della presente iniziativa legislativa, al fine di garantire che l'esercizio dell'attività sia svolto nel pieno rispetto dei requisiti di abilitazione professionale, prevede che presso ogni sede dell'impresa (principale, secondaria o locale) dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata e che sovrintenda al processo di lavorazione.
      Viene, coerentemente, previsto che l'attività professionale non possa essere svolta in forma ambulante o di posteggio, vista l'esigenza di organizzare l'esercizio di tale attività in sedi fisse con adeguata dotazione di attrezzature e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali.
      In particolare, la norma dispone alcune modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e di recapito dei capi, sia in sede fissa che in forma itinerante, stabilendo che gli stessi debbano essere gestiti dal titolare, da un socio, da un collaboratore familiare, da un dipendente o, comunque, da un addetto delle imprese abilitate di tintolavanderia che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività presso le imprese medesime, ovvero, negli altri casi in cui tali servizi non siano svolti direttamente dall'impresa abilitata, che debbano essere affidati dalle imprese

 

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stesse in base a regolare contratto di appalto ad imprese che svolgano tali servizi, ivi comprese le imprese di trasporto. Tali misure si accompagnano ad alcuni obblighi di informazione da indicare in appositi cartelli nelle sedi delle imprese che svolgono i predetti servizi in sede fissa, ovvero nella documentazione fiscale per i servizi svolti in forma itinerante.
      Ciò al fine di garantire condizioni di trasparenza, nonché di efficienza e di regolarità nello svolgimento dei servizi di raccolta e di recapito, utili a superare i gravi problemi di abusivismo posti dal cosiddetto «ambulantato», un fenomeno che si è sviluppato, in molti casi, in modo incontrollato senza il rispetto delle misure di prevenzione di carattere igienico, alterando, anche, la concorrenza.
      Inoltre, la norma intende chiarire il corretto ambito di responsabilità delle imprese abilitate di tintolavanderia rispetto alla disciplina in materia di etichettatura dei prodotti tessili (di cui alla legge n. 883 del 1973, e successive modificazioni), in relazione alle norme per l'informazione del consumatore (di cui alla legge n. 126 del 1991). Al fine di superare il grave stato di incertezza, e anche di ingiustificato pregiudizio economico, che spesso si viene a determinare a carico delle imprese di tintolavanderia soprattutto in rapporto alla responsabilità per i danni agli utenti che siano provocati in conseguenza diretta delle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, la norma prevede che le imprese abilitate del comparto, nei casi indicati di etichettatura inadeguata, non siano responsabili di tali danni nei confronti degli utenti, fermo restando, naturalmente, l'obbligo di usare della diligenza specifica (perizia professionale) richiesta per l'esercizio di un'attività professionale ai sensi della norma prevista dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
      Con l'articolo 5 il presente progetto di legge introduce un apposito regime sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale ovvero dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi della nuova disciplina. Tale sistema, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è mirato a reprimere le forme di abuso che incidono pesantemente sul regime di concorrenza in cui operano le imprese abilitate della categoria.
      Infine, con l'articolo 6 si prevede un apposito regime transitorio diretto a tutelare il patrimonio professionale esistente, riconoscendo alle imprese del settore regolarmente iscritte e operanti alla data di entrata in vigore della legge, il diritto di continuare a svolgere le attività di tintolavanderia a condizione che entro tre anni dalla medesima data provvedano a designare il responsabile tecnico professionalmente qualificato di cui all'articolo 4, comma 1.
      Nell'arco della medesima fase di prima attuazione della nuova disciplina la norma prevede, altresì, che tutti i soggetti operanti come dipendenti, titolari, soci, familiari o addetti presso imprese del settore autorizzate a continuare a svolgere la propria attività, hanno titolo a far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati di cui sono in possesso al fine di conseguire l'abilitazione professionale.
      In tale fase transitoria alle regioni è affidata la funzione di definire i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese già operanti alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai nuovi requisiti stabiliti dalla presente disciplina.
      In conclusione, la carenza di una legislazione nazionale e la presenza di una regolamentazione frammentaria e contraddittoria a livello locale, unite alla presenza diffusa di operatori, spesso improvvisati e privi di competenza, che pongono in essere comportamenti lesivi della concorrenza e compromettono l'immagine della categoria nel rapporto con i consumatori, richiedono con urgenza l'approvazione di una disciplina organica che costituisca
 

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il presupposto per realizzare una dimensione di certezza operativa per le imprese della categoria, riconoscendone e tutelandone il livello di qualificazione professionale.
      In tale ottica il progetto di legge che si propone assume un carattere snello e agile, ma di grande e decisivo impatto nella realtà economico-imprenditoriale della categoria, e risulta orientato, in modo coerente, a realizzare le condizioni di una effettiva tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro nonché a definire i rapporti con l'utenza in una dimensione di rinnovata fiducia, nel quadro di una libera e leale concorrenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
      2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Definizione dell'attività e abilitazione
professionale).

      1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio della professione di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti

 

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per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
      2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

          b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

          c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

          d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

              1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

              2) due anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare degli stessi;

              3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

      3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
      4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui

 

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al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
      6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 3.
(Competenze delle regioni).

      1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
      2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

 

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          b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;

          c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

          d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

          e) promuovere, di concerto con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

          f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

      3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri di disciplina concernente il regime

 

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autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 4.
(Modalità di esercizio dell'attività).

      1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
      2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
      3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
      4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
      5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza

 

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nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

          a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

      3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge sono autorizzate a continuare a svolgere le attività di cui all'articolo 2 ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1, possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'abilitazione professionale.
      3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.


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