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PDL 5040

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5040



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAMBALE, CARRA, DIANA, SQUEGLIA

Istituzione della provincia di Nola

Presentata il 28 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La delimitazione delle province italiane, effettuata con criteri obsoleti di mero decentramento amministrativo e di controllo del potere centrale, secondo superate logiche proprie dello Stato post-unitario, non è più del tutto rispondente ai bisogni di una società moderna che rivendica maggiori spazi di autogoverno, di autonomia politica ed amministrativa.
      Il territorio di Nola e del suo hinterland, per il quale si avanza formale proposta di elevazione a nuova provincia campana, ha una propria identità culturale ed una sua specificità storica, sociale ed economica.
      Esso comprende ben 44 comuni: 31 attualmente ricadenti nella provincia di Napoli, tredici nella provincia di Avellino. I comuni del comprensorio sono: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Terzigno, Tufino, Visciano. Di questi comuni già 22 hanno espresso la loro volontà politica di aderire alla proposta con apposita delibera consiliare, rappresentando di fatto oltre 230.000 abitanti. Il capoluogo della auspicata provincia sarebbe Nola,
 

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importantissimo nodo di transito e centro di confluenza e di riferimento, già dall'antichità, delle popolazioni del comprensorio.
      Nola, dunque, si pone come fondamentale crocevia per la presenza di una ricca tradizione culturale, di una rete commerciale (CIS, interporto) di vaste proporzioni, di uffici pubblici, di strutture sanitarie. Il suo territorio, con una superficie superiore ai 400 chilometri quadrati ed una popolazione di circa 370 mila abitanti, oltre alla confluenza di importanti nodi autostradali (A/16 e A/30), presenta caratteristiche pianeggianti con insediamenti diffusi e notevoli infrastrutture viarie.
      L'amministrazione dello Stato, a Nola, è rappresentata dal tribunale e dalla relativa procura, da uffici finanziari, da un comando di compagnia dell'Arma dei carabinieri, da una compagnia del Corpo della guardia di finanza, dal commissariato di pubblica sicurezza, da un distaccamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal distaccamento del Corpo forestale dello Stato; sono presenti inoltre la Ferrovie dello Stato spa, la circumvesuviana, un ufficio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un ufficio principale delle poste e delle telecomunicazioni ed altri uffici. Alla ricchezza di servizi ed uffici, che formano il presupposto indispensabile per la creazione di una provincia, fa inoltre riscontro l'esistenza di autonome strutture e giurisdizioni territoriali: associazioni dei commercianti, degli industriali, degli artigiani, sindacali, politiche, dei professionisti ed ordinistiche.
      C'è, dunque, un territorio ben delimitato sul piano geografico e nelle sue dimensioni socio-economiche, che rientra nella diocesi di Nola, c'è una città che ha un suo passato, una sua storia, una ricca tradizione e che ha conseguito tutte le condizioni indispensabili per rappresentare il territorio. I comuni menzionati, del resto, già gravitano sulla città di Nola, che rappresenta il nucleo economico e commerciale di maggior rilievo (sia per il foro boario che per il CIS e l'interporto con dogane); tanto che la stessa città di Nola è stata più volte individuata come centro residenziale di Napoli, nonché sede di insediamenti universitari.
      È pertanto fuori di dubbio, a coronamento delle indicazioni riportate, che la città di Nola svolge da tempo compiti e funzioni di carattere tipicamente provinciale, per cui l'approvazione della presente proposta di legge andrebbe a configurarsi come il riconoscimento giuridico di una situazione già pienamente e legittimamente collaudata e realizzata nei fatti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia di Nola).

      1. È istituita la provincia di Nola, nell'ambito della regione Campania.

Art. 2.
(Ambito territoriale della provincia di Nola).

      1. La provincia di Nola, con capoluogo Nola, è costituita dai seguenti comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Terzigno, Tufino, Visciano.

Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).

      1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Nola hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile per il rinnovo degli organi provinciali della regione Campania.

 

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Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. Decorso il termine di cui al primo periodo, agli adempimenti provvede il commissario nominato dal Ministro dell'interno di cui al comma 2.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia di Nola e comunque entro il termine di dodici mesi.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquisendo il parere del commissario di cui al comma 2 sulle questioni riguardanti il territorio della provincia di Nola.

Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e di Nola, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi

 

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sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di Nola.

Art. 6.
(Personale della provincia di Nola).

      1. È assegnato alla provincia di Nola, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sulla base della ripartizione di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia di Nola, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.

Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).

      1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia di Nola, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e le altre amministrazioni periferiche dello Stato, anche giurisdizionali, delle province di Napoli e di Avellino, relativi a cittadini e agli enti locali di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed uffici istituiti nella provincia di Nola.

Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia di Nola).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Nola per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli

 

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organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla popolazione residente interessata, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità degli specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.
      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di Avellino e di Nola provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 1, allo scorporo dal bilancio delle province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia di Nola e al relativo trasferimento al commissario di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9.
(Adempimenti governativi
e variazione nei bilanci).

      1. Ciascuna amministrazione competente provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale. Il commissario di cui all'articolo 4, comma 2, provvede agli adempimenti relativi alla costruzione e all'arredamento della sede dell'amministrazione provinciale di Nola. Al finanziamento delle relative spese provvede il Ministero dell'interno con lo storno dei corrispondenti fondi dai trasferimenti assegnati alle province di Napoli e di Avellino.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Ciascuna amministrazione dello Stato provvede ad istituire nella provincia

 

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di Nola i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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