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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5325 |
1. È istituita una ricompensa ai benemeriti della ricostruzione nazionale avente carattere esclusivamente onorifico.
1. La ricompensa consiste in una medaglia di bronzo ed è concessa a enti ed istituzioni civili e militari italiani che nel periodo 12 luglio 1944 - 31 ottobre 1948 si sono particolarmente distinti in azioni volte all'immediato ripristino funzionale del patrimonio nazionale distrutto e reso non utilizzabile a causa degli eventi bellici.
2. La ricompensa è concessa, altresì, al personale militare, militarizzato e civile che nello stesso periodo previsto dal comma 1 è stato impiegato, senza demerito e per un periodo di tre mesi anche non consecutivi e indipendentemente dai cicli operativi, dalle autorità alleate e dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali in operazioni particolarmente rischiose di bonifica dei campi minati, nonché nel rastrellamento, dragaggio, disattivazione e distruzione di ordigni terrestri e marini. Il citato termine di tre mesi non si applica al personale deceduto o divenuto invalido a causa delle stesse operazioni o durante l'effettuazione degli specifici corsi di formazione professionale.
3. La concessione della medaglia di cui al comma 1 avviene a seguito di domanda degli interessati da presentare al Ministero dell'interno, per il tramite della prefettura - ufficio territoriale del Governo e dei comuni di residenza. La domanda è esente da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
4. La medaglia di cui al comma 1, con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'interno, è consegnata, di norma, in
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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