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PDL 5325

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5325



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Istituzione di una ricompensa ai benemeriti
della ricostruzione nazionale

Presentata il 4 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuol essere un riconoscimento verso quanti, nella loro qualità di militari o di civili alle dipendenze delle varie amministrazioni pubbliche, contribuirono, durante e dopo il secondo conflitto mondiale, alla ricostruzione morale e materiale del Paese soprattutto partecipando a quella grande opera, svolta su tutto il territorio nazionale, che fu la bonifica da ordigni bellici iniziata, ufficialmente, il 12 luglio 1944 a seguito del telescritto n. 1444 emanato dal Ministero della Guerra e terminata il 31 ottobre 1948 a seguito di apposite circolari del Ministero della difesa.
      Contributo di non piccola entità se si pensa che per la rinascita della nazione perirono oltre 500 persone mentre circa 200 furono i mutilati e oltre 600 i feriti i quali, ancora oggi, non hanno un vero premio ufficiale da parte dello Stato se si esclude un diploma di benemerenza dall'inutile valore pratico rilasciato a quasi tutti i rastrellatori civili in via puramente amministrativa negli anni 1948-1949 e il distintivo d'onore per i mutilati e invalidi di guerra, istituito dall'articolo 10 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1o novembre 1947, n. 1815, che, all'atto pratico, fu preso in consegna da pochi soggetti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita una ricompensa ai benemeriti della ricostruzione nazionale avente carattere esclusivamente onorifico.

Art. 2.

      1. La ricompensa consiste in una medaglia di bronzo ed è concessa a enti ed istituzioni civili e militari italiani che nel periodo 12 luglio 1944 - 31 ottobre 1948 si sono particolarmente distinti in azioni volte all'immediato ripristino funzionale del patrimonio nazionale distrutto e reso non utilizzabile a causa degli eventi bellici.
      2. La ricompensa è concessa, altresì, al personale militare, militarizzato e civile che nello stesso periodo previsto dal comma 1 è stato impiegato, senza demerito e per un periodo di tre mesi anche non consecutivi e indipendentemente dai cicli operativi, dalle autorità alleate e dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali in operazioni particolarmente rischiose di bonifica dei campi minati, nonché nel rastrellamento, dragaggio, disattivazione e distruzione di ordigni terrestri e marini. Il citato termine di tre mesi non si applica al personale deceduto o divenuto invalido a causa delle stesse operazioni o durante l'effettuazione degli specifici corsi di formazione professionale.
      3. La concessione della medaglia di cui al comma 1 avviene a seguito di domanda degli interessati da presentare al Ministero dell'interno, per il tramite della prefettura - ufficio territoriale del Governo e dei comuni di residenza. La domanda è esente da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
      4. La medaglia di cui al comma 1, con il relativo brevetto firmato dal Ministro dell'interno, è consegnata, di norma, in

 

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occasione di festività civili nazionali. Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è fatta menzione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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