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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5363 |
1) crescita economica, creazione di posti di lavoro, competitività industriale;
2) successo nell'ampliamento dell'Unione;
3) sviluppo sostenibile;
4) migliore sicurezza e difesa per tutti;
5) lotta contro la povertà e aiuto allo sviluppo.
In effetti oggi i campi di applicazione delle tecnologie spaziali sono non solo molti, ma anche di rilevante peso strategico.
Ad esempio l'osservazione della Terra dallo spazio, che favorisce nuove possibilità di gestione e di protezione dell'ambiente, fornisce pure la possibilità di poter analizzare aspetti climatici, condizioni metereologiche, stato dei mari, del terreno e della vegetazione. Ciò si traduce nella potenzialità non solo di gestire le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile (pensiamo al possibile controllo delle applicazioni del Protocollo di Kyoto, o alla prevenzione di eventuali disastri ecologici), ma anche nella possibilità di poter favorire e orientare al meglio le politiche agricole. Senza poi dover meglio chiarire come tutto ciò potrà avere un grande ruolo anche per la lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo.
Inoltre la massimizzazione dell'uso dei dati spaziali a sostegno di queste politiche di sviluppo e soprattutto di protezione ambientale, permetterà un'accorta e sostenibile gestione delle risorse, assicurando ai cittadini quella sicurezza e quella migliore qualità della vita, oggi così tanto attese. A tal fine è stata già lanciata l'iniziativa GMES, che sarà al servizio di numerose politiche, ambientali ed economiche.
Un altro settore fondamentale, nel quale l'Europa ha ormai investito decisamente, è quello della realizzazione di un autonomo sistema di navigazione, sincronizzazione e posizionamento, quale il progetto Galileo, che si concretizzerà attraverso la creazione di una costellazione di 30 satelliti e stazioni correlate a terra.
Inoltre, oltre tutto quanto già detto, occorre comprendere e chiarire come spazio, oggi, voglia dire anche e soprattutto telecomunicazioni: suoni, immagini, conversazioni e in particolare digitale. L'uso dello spazio permetterà di costruire l'infrastruttura fondamentale per la fornitura dei servizi di comunicazione informatici, con l'obiettivo di rendere disponibile su vasta scala, in tutta l'Unione europea anche allargata, attraverso la banda larga e l'accesso rapido, INTERNET. Il fine strategico di tale obiettivo è quello di colmare il cosiddetto «digital divide» che ancora ostacola la possibilità, per tanti europei e cittadini dei Paesi in via di sviluppo, di disporre dei grandi vantaggi che oggi offre la società dell'informazione.
Ma spazio vuol dire anche sicurezza e difesa, settori questi che rappresentano necessariamente il supporto essenziale allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune, se però idoneamente implementati e rafforzati.
Sono ancora tante e diverse le possibilità che le tecnologie spaziali possono e potranno offrire in futuro. Ma è indubbio che, sin da oggi, l'aspetto fondamentale risiede nel loro sostanziarsi in un fondamentale
1. Finalità della presente legge è il rafforzamento del ruolo prioritario e di valore strategico delle attività spaziali ai fini della sovranità nazionale, in conformità all'evoluzione dello scenario mondiale e in particolare europeo in tale ambito, tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) rilancio del ruolo italiano nella collaborazione a livello internazionale ed europeo;
b) partecipazione ai processi di integrazione europea;
c) potenziamento della ricerca e dell'innovazione;
d) rafforzamento della difesa e della sicurezza;
e) potenziamento della tutela dell'ambiente e della protezione civile;
f) sviluppo della produzione scientifica e tecnologica;
g) promozione di una politica industriale organica, con particolare riguardo alla valorizzazione di processi di qualificazione e di aggregazione delle piccole e medie industrie in ambito spaziale;
h) diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche in ambito spaziale finalizzata a promuovere le innovazioni di processo e di prodotto nelle piccole e medie imprese e nei distretti industriali produttori del cosiddetto «made in Italy», da identificare con il marchio di riconoscimento dei prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e di produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge detta la disciplina di riordino degli assetti istituzionali riguardanti il governo del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche relative alle attività spaziali, nell'interesse dello Stato.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni necessarie ai fini di cui alla presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali. La relazione nonché i relativi rilievi formulati in sede parlamentare sono trasmessi al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio di cui all'articolo 3.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega le attività, le funzioni e le attribuzioni di cui alla presente legge al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ovvero, in caso di mancata nomina del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ad un Ministro senza portafoglio.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio (CISP).
2. Il CISP è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri: della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.
a) definisce, elabora e coordina gli indirizzi del Governo in materia spaziale, sulla base della valutazione del contesto nazionale, europeo e internazionale;
b) sentite la Commissione parlamentare per lo spazio di cui all'articolo 5 e le Commissioni parlamentari competenti in materia, emana le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui alla lettera a);
c) approva il Piano spaziale nazionale di cui all'articolo 4 di durata quinquennale, aggiornato ogni tre anni, ed effettua la valutazione dell'aderenza dell'attività dell'ASI agli obiettivi strategici perseguiti;
d) promuove e coordina le iniziative legislative e normative e gli interventi finanziari del Governo in materia spaziale;
e) coordina le iniziative e i relativi investimenti dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;
f) promuove la federazione della domanda pubblica per l'utilizzo di tecnologie, strumenti e servizi spaziali per la realizzazione delle politiche di intervento del Governo, anche secondo le indicazioni fornite dal Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di cui all'articolo 6;
g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi europei a valenza strategica;
h) definisce gli indirizzi in materia di politica industriale nel settore spaziale, con particolare riguardo alla valorizzazione del posizionamento dell'industria nazionale nel processo di integrazione industriale europeo e internazionale nonché al potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese;
i) definisce i criteri ed effettua la valutazione globale del ritorno economico e del risultato scientifico e tecnologico delle attività spaziali nazionali, in accordo con i corrispondenti princìpi generali definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
5. Per la realizzazione dei programmi, nonché dei fini e degli indirizzi di cui al comma 4 il CISP si avvale dell'attività dell'ASI.
6. Il CISP per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno e per l'espletamento delle attività di cui al comma 4 si avvale di esperti del settore, di gruppi di lavoro e del supporto di una segreteria tecnica. Il CISP subentra al CIPE in tutte le attività e le competenze del CIPE stesso in ambito spaziale e di politiche relative allo spazio.
1. Il Governo, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategici per gli interventi a favore delle politiche in ambito spaziale, definendo il quadro di risorse da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle direttive del CISP, delle
1. È istituita la Commissione parlamentare per lo spazio, di seguito denominata «Commissione», composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. La Commissione:
a) esprime pareri sui progetti di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;
b) esprime pareri sul PSN di cui all'articolo 4;
c) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
d) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;
e) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;
f) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal CISP, dall'ASI, dal Comitato di cui all'articolo 6 e da altri organismi;
g) esprime i pareri previsti dalla presente legge.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di seguito denominato «Comitato», al fine di coordinare e di incrementare la domanda delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali circa i dati attinenti ai fenomeni terrestri relativi all'ambiente, al clima, alla salute delle popolazioni, agli eventi atmosferici e ai fenomeni sismici e geologici.
2. Il Comitato è la sede di rappresentazione e di armonizzazione delle richieste di informazioni relative alle materie indicate al comma 1, avanzate da parte delle amministrazioni di cui al medesimo comma 1.
3. Del Comitato fanno parte:
a) il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) sette rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive;
c) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante designato di intesa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'ASI, nella persona del suo presidente o di un delegato dallo stesso.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. I compiti del Comitato sono:
a) promuovere l'elaborazione di una strategia della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni terrestri per il tramite delle tecnologie satellitari e del telerilevamento;
b) elaborare dei modelli ricognitivi e conoscitivi per la copertura osservativa del territorio italiano e del territorio del bacino del Mediterraneo;
c) consentire l'archiviazione e la conservazione dei dati storici e l'elaborazione dei prodotti statistici attinenti la prevenzione ambientale e il controllo della sicurezza civile, rendendo disponibili tali risorse per le amministrazioni centrali e locali dello Stato, per la comunità scientifica e per il sistema delle imprese;
d) garantire la distribuzione dei dati e delle elaborazioni previsionali all'utenza pubblica e privata tenendo conto anche degli accordi europei intesi a regolamentare i rapporti di competizione e di collaborazione fra servizi analoghi operanti nell'Unione europea;
e) promuovere le attività di formazione e di addestramento nonché di ricerca e di sviluppo, anche tecnologico, nel campo dei servizi applicativi delle risorse di osservazione, di comunicazione e di informazione, in collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;
f) rappresentare gli interessi nazionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali di settore;
g) esercitare una funzione consultiva nei confronti del CISP in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile per le connesse problematiche osservative e per i relativi aspetti scientifici, tecnologici e applicativi.
6. Il Comitato predispone il proprio programma di attività attraverso l'elaborazione e l'approvazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, di un piano di attività nel quale sono individuati le priorità ed i settori di preminenza delle iniziative di ricerca di interesse delle amministrazioni di cui al comma 1. Il piano è aggiornato annualmente.
7. Il Comitato per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno e nell'esercizio dei propri compiti si avvale di un nucleo di esperti, scienziati e tecnologi, che svolge compiti di consulenza e di proposta al Comitato medesimo.
8. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni con l'ASI finalizzate all'esecuzione delle iniziative di ricerca individuate dal piano di attività di cui al comma 6 nonché dal piano triennale di attività dell'ASI di cui all'articolo 15, comma 1, in conformità al PSN.
9. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni tra l'ASI, l'università e i centri di ricerca pubblici e privati in partecipazione con le imprese produttive del «made in Italy» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), anche al fine di facilitare l'introduzione di innovazione di prodotto e di processo all'interno di tali imprese.
10. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui risultati delle ricerche effettuate. La relazione è trasmessa altresì alle Camere.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale
a) annualmente dagli stanziamenti disposti tramite la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) dalle autorizzazioni di spesa nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dei Ministeri componenti il CISP e destinati ad attività spaziali;
c) dai contributi per i programmi di partecipazione e di collaborazione con l'Ente spaziale europeo (ESA);
d) dalle entrate derivanti da impegni assunti tramite accordi, trattati e convenzioni internazionali;
e) da ogni altra eventuale entrata.
1. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge e alle norme vigenti in materia del codice civile. L'ASI è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ASI ha sede in Roma.
2. L'ASI è ente pubblico nazionale con il compito di realizzare gli obiettivi delle politiche spaziali nazionali definiti dal CISP.
3. L'ASI, nel quadro delle indicazioni del CISP, propone, pianifica, coordina ed esegue programmi spaziali di interesse nazionale nell'ambito della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e della
1. L'ASI, sulla base degli indirizzi della Commissione e del CISP in materia spaziale:
a) predispone il PSN;
b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ai programmi approvati dall'ESA e partecipa ai lavori del Consiglio dell'ESA, nonché la partecipazione italiana a progetti e ad iniziative dell'Unione europea nel campo spaziale, perseguendo la valorizzazione del posizionamento dell'Italia nel processo di integrazione europeo del settore;
c) in conformità alle politiche di integrazione europea del settore, nei limiti delle risorse determinate dal PSN e delle altre proprie entrate, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione a progetti, programmi ed imprese spaziali e intrattiene relazioni con organismi spaziali di altri Paesi;
d) promuove e coordina le attività di ricerca scientifica nazionale e di partecipazione internazionale nel settore spaziale, anche predisponendo e sviluppando appositi programmi e curando i rapporti con le istituzioni scientifiche nazionali pubbliche e private interessate;
e) svolge il ruolo di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e gestendo attività per lo sviluppo di programmi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture spaziali e di partecipazione internazionale, nonché allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza pubblica e privata;
f) vigila, coordina e, ove di competenza, attua i processi di politica industriale con particolare riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera h);
g) promuove e svolge attività di formazione continua e ricorrente di tipo specialistico nel campo delle scienze e delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni;
h) svolge attività di comunicazione e di promozione della attività spaziale, curando la diffusione dei relativi risultati all'interno del Paese;
i) predispone e coordina, in conformità ai processi di armonizzazione tecnologica europea, in accordo con le amministrazioni interessate, anche in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca e di sviluppo tecnologici e applicativi, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico da e verso il settore spaziale;
l) può fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica in campo spaziale o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente articolo, curando anche la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse spaziale, nonché cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti;
m) può partecipare a consorzi e ad iniziative comuni con università e con centri di ricerca pubblici e privati in partneriato con le imprese produttrici del «made in Italy» interessate all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo;
n) coordina gli investimenti del settore spaziale e promuove le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati.
1. Sono organi dell'ASI:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
1. Il presidente dell'ASI è scelto tra personalità con qualificata esperienza manageriale o con comprovata competenza tecnica e scientifica in ambito spaziale. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISP, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ASI e ne vigila l'andamento generale.
3. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione dell'ASI, stabilendone l'ordine del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ASI, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, di cui
c) partecipa ai lavori del Consiglio dell'ESA in rappresentanza del Governo italiano;
d) affida e revoca l'incarico di direttore generale dell'ASI, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
e) riferisce al consiglio di amministrazione della partecipazione alle riunioni del CISP di cui all'articolo 3, comma 3.
4. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vicepresidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ASI previsto dall'articolo 18.
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ASI e da quattro membri, scelti tra personalità con qualificata esperienza professionale nella gestione aziendale o amministrativa o con comprovata competenza tecnica e scientifica in ambito spaziale.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del CISP, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell'attività dell'ASI.
4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il PSN ed i relativi aggiornamenti triennali;
b) delibera e approva il piano triennale di attività dell'ASI e i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 15;
c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
d) delibera i regolamenti dell'ASI di cui all'articolo 18;
e) nomina il vicepresidente dell'ASI, eleggendolo tra i propri componenti;
f) approva i criteri e le modalità di valutazione tecnica e scientifica elaborati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a);
g) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'ASI, acquisito il parere del Comitato;
h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative nelle quali si articola l'ASI;
i) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra le unità organizzative nelle quali si articola l'ASI;
l) delibera su grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 18;
m) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dalla presente legge e dai regolamenti dell'ASI di cui all'articolo 18.
1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ASI e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. I citati membri sono nominati dal consiglio di
1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, nonché i loro coniugi, conviventi, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, di membro di giunta regionale, di assessore di giunta provinciale, di assessore nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti; non possono altresì essere proprietari, amministratori o dipendenti di società o di imprese operanti nei settori di intervento dell'ASI.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'ASI, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale e i responsabili delle unità organizzative nelle quali si articola l'ASI, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Le indennità di carica del presidente dell'ASI, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei
1. L'ASI opera sulla base di un piano triennale di attività aggiornato annualmente in conformità al PSN, nonché ai relativi aggiornamenti dello stesso PSN. Il piano triennale di attività definisce gli obiettivi, i programmi, i risultati socio- economici attesi e le correlate risorse, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Parlamento e dal CISP, nonché con i programmi approvati dall'ESA e con le politiche di integrazione europea nel settore spaziale. Al piano triennale di attività è allegato il piano triennale del fabbisogno del personale.
2. Il piano triennale di attività dell'ASI e l'allegato piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISP. Decorsi sessanta giorni dalla data della ricezione del piano triennale di attività senza osservazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il piano si intende approvato.
1. Le entrate dell'ASI sono costituite:
a) dal Fondo;
b) dai contributi per i programmi di partecipazione e di collaborazione con l'ESA;
c) da impegni derivanti dal piano triennale di attività di cui all'articolo 15 e dai relativi aggiornamenti annuali;
d) da altri contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali;
e) dalla fornitura di servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché di supporto e di assistenza tecnica;
f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse spaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;
g) da ogni altro contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogato con riguardo alle attività dell'ASI di interesse per il Ministero stesso e finalizzate alla stipulazione di accordi e di convenzioni specifici;
h) da ogni altra eventuale entrata.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ASI trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle proprie attività e iniziative.
1. L'ASI per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati dell'attività propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e di funzionamento di cui all'articolo 18, può:
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Presidente
c) realizzare progetti inerenti le infrastrutture satellitari attraverso la costituzione di apposite società veicolo o di progetto con capitale a maggioranza pubblica. La selezione per la partecipazione minoritaria di eventuali soggetti privati alle società di cui alla presente lettera è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica;
d) partecipare alla costituzione e alla conduzione, anche tecnica e scientifica, di centri di ricerca e di sviluppo nonché di operazioni spaziali internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;
e) commissionare attività di ricerca, di studio, di sviluppo nonché operazioni spaziali a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le modalità dettate con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 18.
2. L'ASI riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei progetti di cui al comma 1 in una apposita sezione del piano triennale di attività di cui all'articolo 15, comma 1.
1. L'ASI si dota di propri regolamenti interni, deliberati dal consiglio di amministrazione, al fine di disciplinare e di stabilire:
a) i compiti e le responsabilità specifiche degli organi di cui all'articolo 10, e del direttore generale;
b) le norme di funzionamento e di organizzazione;
c) le disposizioni in materia di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.
2. I regolamenti interni provvedono altresì a disciplinare l'istituzione e le competenze:
a) di un comitato di valutazione tecnica e scientifica dei risultati dell'attività dell'ASI, secondo criteri e modalità elaborati dal comitato di consulenza tecnica e scientifica di cui alla lettera b) e approvati dal consiglio di amministrazione;
b) di un comitato di consulenza tecnica e scientifica per il supporto istruttorio alle attività di programmazione dell'ASI;
c) di altri organismi con funzioni propositive, di consulenza e di monitoraggio, assicurando la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, nonché di esponenti della comunità scientifica, della produzione e dei servizi.
3. I regolamenti di cui al presente articolo nonché le relative modifiche e integrazioni sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri che si esprime nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli stessi. Decorso tale termine in assenza di rilievi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, i regolamenti nonché le relative modifiche e integrazioni si intendono approvati. Il Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione dei medesimi regolamenti acquisisce in via preventiva e nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei medesimi il parere della Commissione e, in relazione ai regolamenti di cui al comma 1, lettera c), anche il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ASI sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASI è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, con la previsione di una separata area di contrattazione al fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alle peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'ASI, nell'ambito del 5 per cento della propria dotazione di personale professionale tecnico e scientifico e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore a cinque anni, in relazione a specifici progetti e per l'intera durata degli stessi, singoli soggetti in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni, con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ASI stessa. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificità dell'attività da svolgere e per garantire la continuità di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.
1. Le dotazioni organiche dell'ASI sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica dell'ASI ed è nominato un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'ASI stessa nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 10, costituiti con le modalità di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori dei conti nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti.
3. Il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è abrogato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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