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PDL 5363

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5363



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIALENTE, GAMBINI, TOCCI, NIGRA, LULLI, COLUCCINI, LOLLI, CRISCI, SASSO, PINOTTI, RUGGERI, GROTTO, PISTONE, ABBONDANZIERI, ANGIONI, BATTAGLIA, BELLINI, BOGI, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, CALZOLAIO, CAPITELLI, CENNAMO, CHIAROMONTE, CRUCIANELLI, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, FRIGATO, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, LABATE, LUMIA, MANTINI, MARAN, PAOLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MOTTA, OTTONE, PANATTONI, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, SANDI, SEDIOLI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI, ZUNINO

Riordino del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana

Presentata il 19 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le tecnologie spaziali, oggi più che mai, detengono un enorme potenziale in ambito sociale, economico, commerciale e scientifico. Occorre evidenziare come il nostro Paese abbia giocato per anni un ruolo importante nel settore spaziale e ciò sia grazie alle grandi risorse del proprio capitale umano, sia grazie all'implementazione, all'utilizzo e allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia.
      Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, a causa di pesanti errori gestionali e strategici da parte dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dei limiti ad essa imposti da un processo di riordino rivelatosi inefficace e farraginoso, stiamo assistendo, possiamo dire in modo ingravescente, giorno per giorno, di ora in ora, al declino delle nostre aziende, sia grandi che piccole e medie imprese, del settore. È un
 

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fenomeno che dobbiamo assolutamente arrestare e invertire in tempi brevi e al più presto.
      Inoltre è importate rilevare come già nel novembre 2003, con la pubblicazione, da parte della Commissione europea, del Libro Bianco «Spazio: una nuova frontiera europea per una Unione in espansione. Piano di azione per attuare una politica spaziale europea», l'Unione europea abbia proposto quello che potrebbe essere definito un «salto qualitativo del continente» in termini di nuove ambizioni nel settore spazio e delle sue politiche. Per l'Unione europea lo «spazio non è la risposta a tutti i problemi, ma deve occupare un posto importante nella panoplia di strumenti politici dell'Europa».
      Infatti l'Unione, dall'utilizzo di tecnologie e di applicazioni spaziali, ritiene di poter ottenere grandi vantaggi nei seguenti campi:

          1) crescita economica, creazione di posti di lavoro, competitività industriale;

          2) successo nell'ampliamento dell'Unione;

          3) sviluppo sostenibile;

          4) migliore sicurezza e difesa per tutti;

          5) lotta contro la povertà e aiuto allo sviluppo.

      In effetti oggi i campi di applicazione delle tecnologie spaziali sono non solo molti, ma anche di rilevante peso strategico.
      Ad esempio l'osservazione della Terra dallo spazio, che favorisce nuove possibilità di gestione e di protezione dell'ambiente, fornisce pure la possibilità di poter analizzare aspetti climatici, condizioni metereologiche, stato dei mari, del terreno e della vegetazione. Ciò si traduce nella potenzialità non solo di gestire le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile (pensiamo al possibile controllo delle applicazioni del Protocollo di Kyoto, o alla prevenzione di eventuali disastri ecologici), ma anche nella possibilità di poter favorire e orientare al meglio le politiche agricole. Senza poi dover meglio chiarire come tutto ciò potrà avere un grande ruolo anche per la lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo.
      Inoltre la massimizzazione dell'uso dei dati spaziali a sostegno di queste politiche di sviluppo e soprattutto di protezione ambientale, permetterà un'accorta e sostenibile gestione delle risorse, assicurando ai cittadini quella sicurezza e quella migliore qualità della vita, oggi così tanto attese. A tal fine è stata già lanciata l'iniziativa GMES, che sarà al servizio di numerose politiche, ambientali ed economiche.
      Un altro settore fondamentale, nel quale l'Europa ha ormai investito decisamente, è quello della realizzazione di un autonomo sistema di navigazione, sincronizzazione e posizionamento, quale il progetto Galileo, che si concretizzerà attraverso la creazione di una costellazione di 30 satelliti e stazioni correlate a terra.
      Inoltre, oltre tutto quanto già detto, occorre comprendere e chiarire come spazio, oggi, voglia dire anche e soprattutto telecomunicazioni: suoni, immagini, conversazioni e in particolare digitale. L'uso dello spazio permetterà di costruire l'infrastruttura fondamentale per la fornitura dei servizi di comunicazione informatici, con l'obiettivo di rendere disponibile su vasta scala, in tutta l'Unione europea anche allargata, attraverso la banda larga e l'accesso rapido, INTERNET. Il fine strategico di tale obiettivo è quello di colmare il cosiddetto «digital divide» che ancora ostacola la possibilità, per tanti europei e cittadini dei Paesi in via di sviluppo, di disporre dei grandi vantaggi che oggi offre la società dell'informazione.
      Ma spazio vuol dire anche sicurezza e difesa, settori questi che rappresentano necessariamente il supporto essenziale allo sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune, se però idoneamente implementati e rafforzati.
      Sono ancora tante e diverse le possibilità che le tecnologie spaziali possono e potranno offrire in futuro. Ma è indubbio che, sin da oggi, l'aspetto fondamentale risiede nel loro sostanziarsi in un fondamentale

 

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volano per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, quella ricerca e quella innovazione che l'Unione europea pone alla base, insieme alla formazione, di una grande ambizione politica, economica e sociale: il fare dell'Europa la società della conoscenza.
      In questo quadro, di rinnovato investimento strategico nel settore, si comprende come il nostro Paese, forte anche della sua tradizione, non può rimanere fermo, al palo. L'Italia può e deve giocare, in Europa e nel globale scenario internazionale, il proprio ruolo e offrire il proprio contributo. Ne possiede le competenze e le risorse tecnologiche.
      È però necessario riordinare complessivamente l'approccio istituzionale alle politiche spaziali, e rinnovare profondamente il ruolo dell'ASI, rimodulandone la missione sia nel ruolo di stimolo alla ricerca, sia nel compito di assicurare un rilancio del nostro apparato industriale, sia infine nell'obiettivo di guidare e di favorire il trasferimento, a tutto l'apparato produttivo italiano, delle tecnologie che man mano si acquisiscono.
      Per fare questo riteniamo necessario che, come avviene nelle altre nazioni più impegnate nel campo spaziale, l'intera partita «spazio» debba essere affidata alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale deve assumere l'alta direzione delle relative politiche. Nel contempo prevediamo che, al fine di assicurare un coordinamento continuo e costante di tutte le competenze e di tutti gli interessi in campo, egli deleghi al Vicepresidente del Consiglio dei ministri le attività, le funzioni e le attribuzioni individuate dalla legge in suo capo.
      L'ASI viene così di fatto ricondotta ad un ruolo di fondamentale motore per la ricerca, per l'innovazione nel settore, nonché di necessario supporto all'industria nazionale, sottoposta non più al controllo, rivelatosi parziale, limitante e inefficace del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma a quello del Governo. Il Governo infatti, attraverso il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, dovrà guidare, nei diversi settori, l'attività e gli sforzi dell'ASI, la quale così, sotto un'alta guida politica e strategica, nell'ambito delle scelte comunitarie, di politica estera e di politica industriale, verrà a riscoprire un suo rafforzato ruolo di Agenzia spaziale nazionale.
      In questo quadro complessivo, e alla luce di queste valutazioni, la presente proposta di legge individua all'articolo 1 l'oggetto e le finalità perseguite dalla stessa: il rilancio del ruolo italiano nella collaborazione a livello europeo e internazionale, lo sviluppo della produzione tecnica e scientifica, il potenziamento della ricerca, dell'innovazione, della difesa, della sicurezza nonché della tutela dell'ambiente e della protezione civile.
      L'articolo 2, oltre ad attribuire la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche relative allo spazio al Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che questi deleghi le attività, le funzioni e le attribuzioni, individuate dalla legge in suo capo, al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ovvero, nel caso in cui lo stesso non venga nominato, ad un Ministro senza portafoglio per le attività spaziali.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione, all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio (CISP), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto permanentemente dai Ministri della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. È previsto che siano chiamati a partecipare alle riunioni il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ASI e altri Ministri. Il CISP si occupa di definire e di coordinare gli indirizzi delle politiche governative relative allo spazio e si avvale dell'attività dell'ASI per la realizzazione di tali indirizzi.
      L'articolo 4, norma di programmazione, oltre a chiarire che il Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere gli indirizzi e le priorità
 

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strategiche per gli interventi a favore delle politiche nel settore spaziale, stabilisce che venga predisposto dall'ASI il Piano spaziale nazionale di durata quinquennale, contenente le indicazioni e le finalità programmatiche del settore.
      L'articolo 5 concerne l'istituzione di una Commissione parlamentare per lo spazio composta da dodici deputati e dodici senatori, con compiti istruttori, di valutazione, di esame, di espressione di pareri e di verifica delle attività politico-legislative condotte o da condurre in ambito spaziale.
      L'articolo 6 prevede la istituzione, all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato che si occupi del coordinamento e della pianificazione della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato competenti, da un rappresentante delle regioni, da uno dei comuni e delle province e da uno dell'ASI. Il Comitato opera tramite un piano di attività ed è supportato nel suo lavoro da un nucleo di esperti, che svolge compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Comitato.
      L'articolo 7 e l'articolo 16 si occupano rispettivamente, l'uno, della istituzione di un Fondo nazionale per lo spazio, destinato a finanziare le politiche e le attività condotte in ambito spaziale dallo Stato e dall'ASI e, l'altro, dell'elencazione delle entrate proprie dell'ASI.
      L'articolo 8 concerne le finalità e i princìpi di organizzazione dell'ASI, ente pubblico preposto sia alla realizzazione delle politiche governative definite dal CISP sia al coordinamento e alla esecuzione di programmi spaziali di interesse nazionale.
      Le attività dell'ASI sono elencate all'articolo 9, mentre la sua organizzazione interna è prevista negli articoli da 10 a 13.
      L'articolo 10 individua quali organi: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, mentre gli articoli 11, 12 e 13 definiscono degli stessi composizione, modalità di nomina, durata in carica, compiti e attribuzioni.
      L'articolo 14 disciplina le cause di incompatibilità con le cariche di presidente e di membro del consiglio di amministrazione, la previsione di aspettative per il presidente, per il direttore generale e per i responsabili delle unità organizzative nonché le modalità di determinazione delle indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti.
      Il piano triennale di attività dell'ASI e l'allegato piano di fabbisogno del personale sono individuati all'articolo 15, che ne chiarisce contenuti e aggiornamenti.
      L'articolo 17 concerne gli strumenti utilizzati dall'ASI per l'espletamento delle proprie attività quali: la stipula di accordi e di convenzioni, la partecipazione a consorzi e alla costituzione di centri di ricerca, la costituzione di società veicolo e il commissionamento di attività di sviluppo e di ricerca in ambito spaziale.
      L'articolo 18 riguarda i regolamenti dell'ASI, le modalità per la loro approvazione e disciplina altresì alcuni contenuti obbligatori degli stessi come l'istituzione e l'individuazione delle competenze di organismi interni quali: il comitato di valutazione tecnica e scientifica e il comitato di consulenza tecnica e scientifica.
      L'articolo 19 concerne i bilanci, le relazioni dell'ASI e i controlli sull'attività della stessa.
      Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASI è disciplinato all'articolo 20, mentre l'articolo 21 riguarda le norme transitorie e finali e stabilisce le dotazioni organiche dell'Agenzia e le modalità di funzionamento iniziale dell'ASI in seguito alla decadenza del presidente, del consiglio di amministrazione, dei comitati e delle commissioni in carica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
      Infine l'articolo 22 riporta la consueta formula dell'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Finalità della presente legge è il rafforzamento del ruolo prioritario e di valore strategico delle attività spaziali ai fini della sovranità nazionale, in conformità all'evoluzione dello scenario mondiale e in particolare europeo in tale ambito, tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

          a) rilancio del ruolo italiano nella collaborazione a livello internazionale ed europeo;

          b) partecipazione ai processi di integrazione europea;

          c) potenziamento della ricerca e dell'innovazione;

          d) rafforzamento della difesa e della sicurezza;

          e) potenziamento della tutela dell'ambiente e della protezione civile;

          f) sviluppo della produzione scientifica e tecnologica;

          g) promozione di una politica industriale organica, con particolare riguardo alla valorizzazione di processi di qualificazione e di aggregazione delle piccole e medie industrie in ambito spaziale;

          h) diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche in ambito spaziale finalizzata a promuovere le innovazioni di processo e di prodotto nelle piccole e medie imprese e nei distretti industriali produttori del cosiddetto «made in Italy», da identificare con il marchio di riconoscimento dei prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e di produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.

 

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      2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge detta la disciplina di riordino degli assetti istituzionali riguardanti il governo del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche spaziali).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche relative alle attività spaziali, nell'interesse dello Stato.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni necessarie ai fini di cui alla presente legge.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali. La relazione nonché i relativi rilievi formulati in sede parlamentare sono trasmessi al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio di cui all'articolo 3.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega le attività, le funzioni e le attribuzioni di cui alla presente legge al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ovvero, in caso di mancata nomina del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ad un Ministro senza portafoglio.

Art. 3.
(Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio (CISP).
      2. Il CISP è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri: della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.

 

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I citati Ministri possono delegare la loro rappresentanza nel CISP ad un viceministro o ad un sottosegretario di Stato del proprio Dicastero.
      3. Sono chiamati a partecipare alle riunioni del CISP, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle comunicazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali e altri Ministri, nonché il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quando vengano trattate questioni riguardanti gli ambiti di rispettiva competenza. Alle riunioni del CISP partecipa il presidente dell'ASI.
      4. Il CISP, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, e in conformità agli indirizzi della politica europea del settore:

          a) definisce, elabora e coordina gli indirizzi del Governo in materia spaziale, sulla base della valutazione del contesto nazionale, europeo e internazionale;

          b) sentite la Commissione parlamentare per lo spazio di cui all'articolo 5 e le Commissioni parlamentari competenti in materia, emana le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui alla lettera a);

          c) approva il Piano spaziale nazionale di cui all'articolo 4 di durata quinquennale, aggiornato ogni tre anni, ed effettua la valutazione dell'aderenza dell'attività dell'ASI agli obiettivi strategici perseguiti;

          d) promuove e coordina le iniziative legislative e normative e gli interventi finanziari del Governo in materia spaziale;

          e) coordina le iniziative e i relativi investimenti dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

          f) promuove la federazione della domanda pubblica per l'utilizzo di tecnologie, strumenti e servizi spaziali per la realizzazione delle politiche di intervento del Governo, anche secondo le indicazioni fornite dal Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di cui all'articolo 6;

 

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          g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi europei a valenza strategica;

          h) definisce gli indirizzi in materia di politica industriale nel settore spaziale, con particolare riguardo alla valorizzazione del posizionamento dell'industria nazionale nel processo di integrazione industriale europeo e internazionale nonché al potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese;

          i) definisce i criteri ed effettua la valutazione globale del ritorno economico e del risultato scientifico e tecnologico delle attività spaziali nazionali, in accordo con i corrispondenti princìpi generali definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      5. Per la realizzazione dei programmi, nonché dei fini e degli indirizzi di cui al comma 4 il CISP si avvale dell'attività dell'ASI.
      6. Il CISP per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno e per l'espletamento delle attività di cui al comma 4 si avvale di esperti del settore, di gruppi di lavoro e del supporto di una segreteria tecnica. Il CISP subentra al CIPE in tutte le attività e le competenze del CIPE stesso in ambito spaziale e di politiche relative allo spazio.

Art. 4.
(Programmazione e
Piano spaziale nazionale).

      1. Il Governo, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategici per gli interventi a favore delle politiche in ambito spaziale, definendo il quadro di risorse da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
      2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle direttive del CISP, delle

 

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risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF e dei pareri della Commissione parlamentare per lo spazio di cui all'articolo 5, l'ASI predispone il Piano spaziale nazionale (PSN), approvato dal CISP ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e aggiornato ogni tre anni.
      3. Il PSN, con riferimento alla dimensione europea e internazionale dello spazio e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà industriali e di ricerca nazionali e regionali, reca le indicazioni delle finalità e degli obiettivi programmatici del settore.

Art. 5.
(Commissione parlamentare per lo spazio).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per lo spazio, di seguito denominata «Commissione», composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
      2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. La Commissione:

          a) esprime pareri sui progetti di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;

          b) esprime pareri sul PSN di cui all'articolo 4;

          c) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

          d) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;

 

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          e) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;

          f) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal CISP, dall'ASI, dal Comitato di cui all'articolo 6 e da altri organismi;

          g) esprime i pareri previsti dalla presente legge.

Art. 6.
(Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per il coordinamento della domanda pubblica di dati in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile, di seguito denominato «Comitato», al fine di coordinare e di incrementare la domanda delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali circa i dati attinenti ai fenomeni terrestri relativi all'ambiente, al clima, alla salute delle popolazioni, agli eventi atmosferici e ai fenomeni sismici e geologici.
      2. Il Comitato è la sede di rappresentazione e di armonizzazione delle richieste di informazioni relative alle materie indicate al comma 1, avanzate da parte delle amministrazioni di cui al medesimo comma 1.
      3. Del Comitato fanno parte:

          a) il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

          b) sette rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive;

 

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          c) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentante designato di intesa dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia;

          e) un rappresentante dell'ASI, nella persona del suo presidente o di un delegato dallo stesso.

      4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
      5. I compiti del Comitato sono:

          a) promuovere l'elaborazione di una strategia della conoscenza e della prevenzione dei fenomeni terrestri per il tramite delle tecnologie satellitari e del telerilevamento;

          b) elaborare dei modelli ricognitivi e conoscitivi per la copertura osservativa del territorio italiano e del territorio del bacino del Mediterraneo;

          c) consentire l'archiviazione e la conservazione dei dati storici e l'elaborazione dei prodotti statistici attinenti la prevenzione ambientale e il controllo della sicurezza civile, rendendo disponibili tali risorse per le amministrazioni centrali e locali dello Stato, per la comunità scientifica e per il sistema delle imprese;

          d) garantire la distribuzione dei dati e delle elaborazioni previsionali all'utenza pubblica e privata tenendo conto anche degli accordi europei intesi a regolamentare i rapporti di competizione e di collaborazione fra servizi analoghi operanti nell'Unione europea;

          e) promuovere le attività di formazione e di addestramento nonché di ricerca e di sviluppo, anche tecnologico, nel campo dei servizi applicativi delle risorse di osservazione, di comunicazione e di informazione, in collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;

 

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          f) rappresentare gli interessi nazionali nell'ambito delle organizzazioni internazionali di settore;

          g) esercitare una funzione consultiva nei confronti del CISP in materia di sicurezza ambientale e di protezione civile per le connesse problematiche osservative e per i relativi aspetti scientifici, tecnologici e applicativi.

      6. Il Comitato predispone il proprio programma di attività attraverso l'elaborazione e l'approvazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, di un piano di attività nel quale sono individuati le priorità ed i settori di preminenza delle iniziative di ricerca di interesse delle amministrazioni di cui al comma 1. Il piano è aggiornato annualmente.
      7. Il Comitato per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno e nell'esercizio dei propri compiti si avvale di un nucleo di esperti, scienziati e tecnologi, che svolge compiti di consulenza e di proposta al Comitato medesimo.
      8. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni con l'ASI finalizzate all'esecuzione delle iniziative di ricerca individuate dal piano di attività di cui al comma 6 nonché dal piano triennale di attività dell'ASI di cui all'articolo 15, comma 1, in conformità al PSN.
      9. Il Comitato promuove la stipula di apposite convenzioni tra l'ASI, l'università e i centri di ricerca pubblici e privati in partecipazione con le imprese produttive del «made in Italy» di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), anche al fine di facilitare l'introduzione di innovazione di prodotto e di processo all'interno di tali imprese.
      10. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta e sui risultati delle ricerche effettuate. La relazione è trasmessa altresì alle Camere.

Art. 7.
(Fondo nazionale per lo spazio).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale

 

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per lo spazio, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dell'ASI e delle iniziative e delle attività condotte nell'ambito del PSN e dei relativi aggiornamenti, nonché di specifici interventi di particolare rilevanza strategica individuati nello stesso PSN e nei suoi aggiornamenti.
      2. Il Fondo è finanziato:

          a) annualmente dagli stanziamenti disposti tramite la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

          b) dalle autorizzazioni di spesa nell'ambito degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dei Ministeri componenti il CISP e destinati ad attività spaziali;

          c) dai contributi per i programmi di partecipazione e di collaborazione con l'Ente spaziale europeo (ESA);

          d) dalle entrate derivanti da impegni assunti tramite accordi, trattati e convenzioni internazionali;

          e) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 8.
(Finalità e princìpi
di organizzazione dell'ASI).

      1. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge e alle norme vigenti in materia del codice civile. L'ASI è soggetta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ASI ha sede in Roma.
      2. L'ASI è ente pubblico nazionale con il compito di realizzare gli obiettivi delle politiche spaziali nazionali definiti dal CISP.
      3. L'ASI, nel quadro delle indicazioni del CISP, propone, pianifica, coordina ed esegue programmi spaziali di interesse nazionale nell'ambito della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e della

 

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realizzazione di infrastrutture spaziali e vi partecipa anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali operanti nel settore.
      4. L'ASI promuove, altresì, la diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche, al fine di favorire l' introduzione di innovazione di prodotto e di processo nelle piccole e medie imprese e nei distretti industriali in partneriato con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 9.
      5. L'ASI persegue obiettivi di eccellenza scientifica, di innovazione tecnologica, di sviluppo della competitività industriale e di valorizzazione delle capacità nazionali anche promuovendo la partecipazione italiana ai progetti europei e internazionali.
      6. L'ASI definisce con proprio regolamento i princìpi di funzionamento, organizzazione e contabilità, nonché i compiti e le responsabilità di programmazione, gestione e valutazione.

Art. 9.
(Attività dell'ASI).

      1. L'ASI, sulla base degli indirizzi della Commissione e del CISP in materia spaziale:

          a) predispone il PSN;

          b) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ai programmi approvati dall'ESA e partecipa ai lavori del Consiglio dell'ESA, nonché la partecipazione italiana a progetti e ad iniziative dell'Unione europea nel campo spaziale, perseguendo la valorizzazione del posizionamento dell'Italia nel processo di integrazione europeo del settore;

          c) in conformità alle politiche di integrazione europea del settore, nei limiti delle risorse determinate dal PSN e delle altre proprie entrate, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione a progetti, programmi ed imprese spaziali e intrattiene relazioni con organismi spaziali di altri Paesi;

 

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          d) promuove e coordina le attività di ricerca scientifica nazionale e di partecipazione internazionale nel settore spaziale, anche predisponendo e sviluppando appositi programmi e curando i rapporti con le istituzioni scientifiche nazionali pubbliche e private interessate;

          e) svolge il ruolo di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e gestendo attività per lo sviluppo di programmi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture spaziali e di partecipazione internazionale, nonché allo sviluppo di prodotti e di servizi per l'utenza pubblica e privata;

          f) vigila, coordina e, ove di competenza, attua i processi di politica industriale con particolare riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera h);

          g) promuove e svolge attività di formazione continua e ricorrente di tipo specialistico nel campo delle scienze e delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni;

          h) svolge attività di comunicazione e di promozione della attività spaziale, curando la diffusione dei relativi risultati all'interno del Paese;

          i) predispone e coordina, in conformità ai processi di armonizzazione tecnologica europea, in accordo con le amministrazioni interessate, anche in collaborazione con soggetti privati, programmi di ricerca e di sviluppo tecnologici e applicativi, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico da e verso il settore spaziale;

          l) può fornire a soggetti pubblici e privati tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto e assistenza tecnica in campo spaziale o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente articolo, curando anche la valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse spaziale, nonché cedere licenze d'uso su brevetti acquisiti;

 

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          m) può partecipare a consorzi e ad iniziative comuni con università e con centri di ricerca pubblici e privati in partneriato con le imprese produttrici del «made in Italy» interessate all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo;

          n) coordina gli investimenti del settore spaziale e promuove le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati.

Art. 10.
(Organi dell'ASI).

      1. Sono organi dell'ASI:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.
(Presidente).

      1. Il presidente dell'ASI è scelto tra personalità con qualificata esperienza manageriale o con comprovata competenza tecnica e scientifica in ambito spaziale. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISP, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione; dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ASI e ne vigila l'andamento generale.
      3. Il presidente:

          a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione dell'ASI, stabilendone l'ordine del giorno;

          b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ASI, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, di cui

 

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all'articolo 15, da sottoporre al consiglio di amministrazione;

          c) partecipa ai lavori del Consiglio dell'ESA in rappresentanza del Governo italiano;

          d) affida e revoca l'incarico di direttore generale dell'ASI, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

          e) riferisce al consiglio di amministrazione della partecipazione alle riunioni del CISP di cui all'articolo 3, comma 3.

      4. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vicepresidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ASI previsto dall'articolo 18.

Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ASI e da quattro membri, scelti tra personalità con qualificata esperienza professionale nella gestione aziendale o amministrativa o con comprovata competenza tecnica e scientifica in ambito spaziale.
      2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione del CISP, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell'attività dell'ASI.
      4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

          a) delibera il PSN ed i relativi aggiornamenti triennali;

          b) delibera e approva il piano triennale di attività dell'ASI e i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 15;

 

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          c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

          d) delibera i regolamenti dell'ASI di cui all'articolo 18;

          e) nomina il vicepresidente dell'ASI, eleggendolo tra i propri componenti;

          f) approva i criteri e le modalità di valutazione tecnica e scientifica elaborati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a);

          g) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'ASI, acquisito il parere del Comitato;

          h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative nelle quali si articola l'ASI;

          i) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra le unità organizzative nelle quali si articola l'ASI;

          l) delibera su grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 18;

          m) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dalla presente legge e dai regolamenti dell'ASI di cui all'articolo 18.

Art. 13.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ASI e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. I citati membri sono nominati dal consiglio di

 

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amministrazione, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISP. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.

Art. 14.
(Disposizioni specifiche).

      1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, nonché i loro coniugi, conviventi, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, di membro di giunta regionale, di assessore di giunta provinciale, di assessore nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti; non possono altresì essere proprietari, amministratori o dipendenti di società o di imprese operanti nei settori di intervento dell'ASI.
      2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'ASI, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
      3. Il direttore generale e i responsabili delle unità organizzative nelle quali si articola l'ASI, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Le indennità di carica del presidente dell'ASI, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei

 

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componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. L'ASI si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 15.
(Piani di attività).

      1. L'ASI opera sulla base di un piano triennale di attività aggiornato annualmente in conformità al PSN, nonché ai relativi aggiornamenti dello stesso PSN. Il piano triennale di attività definisce gli obiettivi, i programmi, i risultati socio- economici attesi e le correlate risorse, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Parlamento e dal CISP, nonché con i programmi approvati dall'ESA e con le politiche di integrazione europea nel settore spaziale. Al piano triennale di attività è allegato il piano triennale del fabbisogno del personale.
      2. Il piano triennale di attività dell'ASI e l'allegato piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CISP. Decorsi sessanta giorni dalla data della ricezione del piano triennale di attività senza osservazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il piano si intende approvato.

Art. 16.
(Entrate dell'ASI).

      1. Le entrate dell'ASI sono costituite:

          a) dal Fondo;

          b) dai contributi per i programmi di partecipazione e di collaborazione con l'ESA;

 

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          c) da impegni derivanti dal piano triennale di attività di cui all'articolo 15 e dai relativi aggiornamenti annuali;

          d) da altri contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali;

          e) dalla fornitura di servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché di supporto e di assistenza tecnica;

          f) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse spaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;

          g) da ogni altro contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogato con riguardo alle attività dell'ASI di interesse per il Ministero stesso e finalizzate alla stipulazione di accordi e di convenzioni specifici;

          h) da ogni altra eventuale entrata.

      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ASI trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle proprie attività e iniziative.

Art. 17.
(Strumenti).

      1. L'ASI per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati dell'attività propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e di funzionamento di cui all'articolo 18, può:

          a) stipulare accordi e convenzioni;

          b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Presidente

 

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del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione si intende concessa;

          c) realizzare progetti inerenti le infrastrutture satellitari attraverso la costituzione di apposite società veicolo o di progetto con capitale a maggioranza pubblica. La selezione per la partecipazione minoritaria di eventuali soggetti privati alle società di cui alla presente lettera è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica;

          d) partecipare alla costituzione e alla conduzione, anche tecnica e scientifica, di centri di ricerca e di sviluppo nonché di operazioni spaziali internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi;

          e) commissionare attività di ricerca, di studio, di sviluppo nonché operazioni spaziali a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le modalità dettate con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 18.

      2. L'ASI riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei progetti di cui al comma 1 in una apposita sezione del piano triennale di attività di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 18.
(Regolamenti).

      1. L'ASI si dota di propri regolamenti interni, deliberati dal consiglio di amministrazione, al fine di disciplinare e di stabilire:

          a) i compiti e le responsabilità specifiche degli organi di cui all'articolo 10, e del direttore generale;

          b) le norme di funzionamento e di organizzazione;

          c) le disposizioni in materia di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

 

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      2. I regolamenti interni provvedono altresì a disciplinare l'istituzione e le competenze:

          a) di un comitato di valutazione tecnica e scientifica dei risultati dell'attività dell'ASI, secondo criteri e modalità elaborati dal comitato di consulenza tecnica e scientifica di cui alla lettera b) e approvati dal consiglio di amministrazione;

          b) di un comitato di consulenza tecnica e scientifica per il supporto istruttorio alle attività di programmazione dell'ASI;

          c) di altri organismi con funzioni propositive, di consulenza e di monitoraggio, assicurando la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, nonché di esponenti della comunità scientifica, della produzione e dei servizi.

      3. I regolamenti di cui al presente articolo nonché le relative modifiche e integrazioni sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri che si esprime nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli stessi. Decorso tale termine in assenza di rilievi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, i regolamenti nonché le relative modifiche e integrazioni si intendono approvati. Il Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione dei medesimi regolamenti acquisisce in via preventiva e nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei medesimi il parere della Commissione e, in relazione ai regolamenti di cui al comma 1, lettera c), anche il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19.
(Bilanci, relazioni e controlli).

      1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ASI sono inviati al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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      2. L'attività dell'ASI è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che è esercitato unicamente sui conti consuntivi ai soli fini della relazione al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Art. 20.
(Personale).

      1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASI è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, con la previsione di una separata area di contrattazione al fine di tenere conto adeguatamente delle specificazioni connesse alle peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
      2. L'ASI, nell'ambito del 5 per cento della propria dotazione di personale professionale tecnico e scientifico e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato e comunque di durata non superiore a cinque anni, in relazione a specifici progetti e per l'intera durata degli stessi, singoli soggetti in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni, con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ASI stessa. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificità dell'attività da svolgere e per garantire la continuità di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti.

 

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      3. Anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'ASI vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato in atto alla medesima data possono essere trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al livello iniziale di ciascun profilo e riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'Agenzia e attribuzione del corrispondente trattamento economico, previa valutazione effettuata da specifiche commissioni costituite con atto del direttore generale.

Art. 21.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le dotazioni organiche dell'ASI sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica dell'ASI ed è nominato un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'ASI stessa nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 10, costituiti con le modalità di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori dei conti nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti.
      3. Il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è abrogato.

Art. 22.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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