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PDL 5305

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5305



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, RAVA, FILIPPESCHI, VIOLANTE, CAPITELLI, PINOTTI, BORRELLI, PREDA, SANDI, SEDIOLI, ROSSIELLO, ABBONDANZIERI, BELLINI, BIELLI, BOLOGNESI, BOVA, BUGLIO, CALZOLAIO, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CHITI, CIALENTE, COLUCCINI, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DIANA, DUCA, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, LABATE, LUCIDI, LULLI, LUONGO, MAGNOLFI, MANCINI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MONTECCHI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, QUARTIANI, NICOLA ROSSI, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SCIACCA, SERENI, STRAMACCIONI, TOLOTTI, TRUPIA, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VIGNI

Disposizioni per l'inventario, la catalogazione
e la tutela dei vitigni autoctoni italiani

Presentata il 29 settembre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi decenni è stata osservata nel nostro Paese una significativa diminuzione del numero dei vitigni coltivati in relazione alla maggiore diffusione dei gusti internazionali che hanno portato a privilegiare pochi vitigni, spesso di origine straniera.
      Già nella ricostituzione post-fillosserica dei vigneti, avvenuta nel corso del primo ventennio del secolo scorso, venne drasticamente ridotto il numero dei vitigni coltivati, privilegiando quelli che garantivano una più elevata produttività. Anche l'introduzione della disciplina sulle denominazioni di origine (decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963) e il regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 (successivamente abrogato; la nuova disciplina del mercato vitivinicolo è dettata dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000) che limitavano in ogni provincia la coltivazione alle varietà autorizzate e raccomandate, hanno determinato un ulteriore impoverimento del genoplasma viticolo italiano. Esso, tuttavia, rimane ancora di notevole entità e viene stimato in circa 2.000 vitigni.
 

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      Le ragioni della presente proposta di legge derivano dalla diffusa consapevolezza della necessità di salvaguardare questo patrimonio: la conservazione e la valorizzazione del germoplasma viticolo «autoctono» si rendono quanto mai necessarie non solo per limitare il rischio dell'erosione genetica ma anche per sviluppare le opportunità di ottenere vini dotati di caratteristiche del tutto particolari.
      In un mercato vitivinicolo globalizzato e particolarmente competitivo il volume della produzione derivante dai vitigni «autoctoni» sarà senza dubbio marginale, ma è altrettanto vero che essa potrebbe rappresentare un'alternativa all'uniformazione e all'omogeneizzazione dei prodotti da vitigni internazionali attualmente sul mercato. Alcuni vitigni autoctoni potrebbero essere destinati a produrre vini di «nicchia» a forte impronta territoriale che si abbinino ai piatti tipici, facendo leva sul «localismo» piuttosto che sulla globalizzazione.
      Si rende necessario, dunque, intervenire per completare e agevolare gli sforzi che molti operatori del comparto vitivinicolo italiano stanno affrontando nella ricerca delle produzioni di qualità, dando anche risposte alla crescente attenzione del consumatore verso i valori legati al territorio. Si tratta di un lavoro molto complesso che in alcuni casi comporterà anche il reimpostare le tecniche di produzione e di vinificazione a seconda del comportamento di questi vitigni, ma il contributo della legislazione nazionale non può prescindere da un intervento prioritario di tutela di questo particolare patrimonio genetico attraverso l'istituzione di una sezione speciale dei vitigni autoctoni italiani nel Registro nazionale delle varietà di viti, al fine di conservarlo e valorizzarlo, procedendo ad una sua chiara identificazione ampelografica e genetica e anche ad una valutazione del comportamento agronomico e tecnologico dei suoi vari componenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca norme per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni autoctoni italiani, come definiti al comma 2, dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      2. Sono definiti vitigni autoctoni italiani quei vitigni la cui presenza è ristretta ad aree geografiche limitate del territorio nazionale e documentata per un periodo di almeno sessanta anni.

Art. 2.

      1. È istituita la sezione IV «vitigni autoctoni italiani» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Art. 3.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'inventario e la catalogazione dei vitigni autoctoni italiani. A tali fini, esse accertano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno sessanta anni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati di cui al comma 1 al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002.

 

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      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a dare tempestiva comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate della presenza di un vitigno autoctono italiano sul territorio di più di una delle medesime e provvede altresì al necessario coordinamento.
      4. Il Comitato nazionale di cui al comma 2, esaminata la documentazione e accertata l'idoneità all'iscrizione, provvede all'iscrizione del vitigno autoctono italiano nella sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, istituita ai sensi dell'articolo 2.
      5. Ogni vitigno autoctono italiano è iscritto nella sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, istituita ai sensi dell'articolo 2 con l'indicazione del nome storico tradizionale, degli eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell'acino, della zona di destinazione produttiva e della zona di riferimento nonché di una sigla alfanumerica fissata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

      1. Il materiale di moltiplicazione della vite, le uve, i mosti ed i vini derivanti da vitigni autoctoni italiani iscritti nella sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, istituita ai sensi dell'articolo 2, sono commercializzati con il nome della predetta iscrizione accompagnata dalla specifica sigla alfanumerica di cui al comma 5 dell'articolo 3.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano l'utilizzazione dei vitigni autoctoni italiani per nuove coltivazioni al di fuori della zona geografica di riferimento previa attività di sperimentazione che ne attesti l'idoneità e la corrispondenza alle caratteristiche riportate nella sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti ai sensi dell'articolo 3, comma 5.


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