Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5344

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5344



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 374 del codice di procedura penale, in materia di obbligo del pubblico ministero di disporre l'interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta ad indagine

Presentata il 12 ottobre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La persona sottoposta ad indagine può sentire l'irrefrenabile bisogno di farsi ascoltare e interrogare dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta. Il bisogno spesso è accompagnato da particolari stati emotivi comprensibilmente legati alla necessità di rappresentare al pubblico ministero fatti e circostanze utili per una celere chiarificazione della propria posizione nell'ambito della indagine. Quando l'indagato si trova ristretto in una struttura carceraria o, comunque, privato della libertà per esigenze cautelari (articolo 274 del codice di procedura penale) la particolare condizione di disagio in cui versa deve trovare necessariamente una pronta apertura da parte dell'organo inquirente. Una apertura afferente la sollecita audizione - con le garanzie di legge - dell'indagato in relazione al fatto reato contestato. In realtà la possibilità per la persona sottoposta ad indagine di richiedere l'interrogatorio o, comunque, di rilasciare dichiarazioni, è già prevista e disciplinata dal codice di procedura penale. Tuttavia, detta previsione non si traduce in uno specifico obbligo da parte dell'autorità giudiziaria di procedere all'interrogatorio stesso. Né, tanto meno, la previsione contiene riferimenti cronologici in ordine ai tempi di fissazione dell'interrogatorio stesso. È prevista specificamente dal codice - articolo 374 - la mera facoltà, per la persona nei cui confronti sono svolte indagini, di «presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni». In buona sostanza, si tratta di una presentazione spontanea priva di ulteriori specificazioni normative in relazione alle concrete modalità di attuazione. Tale non completa forma di garanzia per l'indagato desideroso di fornire celermente dichiarazioni a sua «discolpa» ha determinato l'esigenza di un
 

Pag. 2

correttivo di carattere legislativo. L'introduzione normativa di uno specifico obbligo da parte del pubblico ministero di procedere all'interrogatorio richiesto, peraltro, si ritiene pienamente compatibile con l'intero assetto ordinamentale. Invero, il pubblico ministero è parte pubblica, e svolge l'indagine ricercando anche gli elementi di prova nell'interesse dell'indagato. Come previsto, dall'articolo 358 del codice di procedura penale, il pubblico ministero nell'ambito della propria attività inquirente, e chiamato a svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Pertanto, la presente proposta di legge nella introduzione dell'«obbligo» in capo al pubblico ministero, oltre che realizzare un effettivo ampliamento delle garanzie dell'indagato, traduce in positivo, con maggiore concretezza, una delle finalità sottese alla attività svolta dalla autorità inquirente.
      Nella proposta di legge di riforma, in ordine alla concreta disciplina dei «tempi» in cui espletare l'adempimento, si è ritenuto di calibrare l'urgenza della «audizione» sulla permanenza di una misura cautelare coercitiva. Di conseguenza, se l'obbligo di interrogare l'indagato «richiedente» può essere adempiuto in cinque giorni, laddove la persona sottoposta ad indagine si trovi in stato di custodia cautelare, si determina una ulteriore abbreviazione del termine. In tale ultimo caso, infatti, il pubblico ministero deve procedervi entro due giorni dalla data di comunicazione della richiesta da parte di persona in stato di custodia cautelare.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 374 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Se la richiesta di interrogatorio proviene da persona in stato di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'articolo 285, il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere all'interrogatorio entro due giorni dall'istanza. In tutti gli altri casi, il pubblico ministero ha l'obbligo di fissare l'interrogatorio entro cinque giorni dalla richiesta da parte della persona interessata».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su