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PDL 4663

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4663



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARRA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANTI, BENVENUTO, BERTUCCI, BIMBI, BOATO, BOCCIA, BONITO, BOVA, BUEMI, BULGARELLI, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARDINALE, COLASIO, DAMIANI, DELBONO, DI GIOIA, FANFANI, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GAMBINI, GRILLINI, INTINI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MANTINI, RAFFAELLA MARIANI, MERLO, MOLINARI, MONACO, MOSELLA, OTTONE, PAPINI, PASETTO, LUIGI PEPE, PISTELLI, QUARTIANI, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, RUSCONI, RUZZANTE, SANTAGATA, SORO, SPINI, SQUEGLIA, STRADIOTTO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI

Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea

Presentata il 3 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'arte contemporanea, in Italia, soffre non soltanto di una crisi strutturale ma anche e soprattutto di alcune gravi lacune di tipo istituzionale.
      Per capire quali sono i punti di debolezza sui quali è necessario operare per tentare di portare il nostro mercato dell'arte a livelli, non diciamo competitivi, ma almeno di interesse rispetto al mercato internazionale, bisogna analizzare le ragioni che lo strutturano come mercato border-line rispetto al resto del mondo.
      Gli artisti italiani sono fuori dal mercato e quindi dal circuito dei musei internazionali perché manca un concreto sostegno, da parte delle istituzioni e dei privati, alla nostra arte contemporanea.
      Manca in una parola «la cultura della cultura», che fa sentire gli operatori, dagli artisti ai galleristi, dai direttori di museo agli storici dell'arte, abbandonati a se stessi e in prima linea in una battaglia persa in partenza nel confronto internazionale.
      L'aspetto maggiormente penalizzante per il settore è quello relativo agli aspetti fiscali.
      Infatti la circolazione delle opere d'arte di artisti viventi ha degli impedimenti che trovano la loro logica in fatti estranei alla valenza dell'artista e che penalizzano lo stesso nei confronti dei colleghi stranieri. A fronte di un'attenzione verso la contemporaneità sempre più forte che si manifesta sia da parte dei privati sia da parte delle stesse istituzioni, mancano azioni concrete nei confronti dell'arte contemporanea e si continua a trovare rifugio nell'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, dunque degli artisti del passato, siano sufficienti al nostro Paese per essere ancora competitivo sul piano internazionale.
 

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      Purtroppo non è così.
      Il problema non risiede nel cambiare il percorso o la programmazione della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte del passato, quanto nell'affiancare a tale percorso delle scelte che permettano anche all'arte contemporanea italiana di avere le stesse chance, a livello nazionale ed internazionale, degli altri Paesi.
      Se per l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per l'arte contemporanea, tale politica non è risolutiva in quanto essa è fatta da artisti viventi che, principalmente agli inizi della carriera, hanno estremo bisogno di politiche fiscali attente ed in sintonia con quello che è il loro mondo: pieno di insicurezze e di periodi di sola sperimentazione in cui sono ancora degli sconosciuti per tutti.
      Al contrario, la legislazione fiscale italiana, forse per comodità, equipara l'artista vivente agli altri professionisti dimenticando che, per predisposizione naturale, l'artista è lontano e pauroso della burocrazia e soprattutto non può essere considerato un professionista tout court. Infatti se diverrà un artista affermato, alias «artista-professionista», non si può prevedere all'inizio della carriera artistica e, come dimostra l'esperienza, anche nel caso di artisti emergenti e grandi promesse del panorama italiano, l'insidia è dietro l'angolo: ci vuole un nulla per sparire dal mercato.
      In pratica l'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale categoria risiede nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera. Inizi che nella maggior parte dei casi sono difficili, con pochi soldi in tasca e tante idee nella testa alla ricerca di una sperimentazione che soddisfi un'aspirazione ancora da scoprire.
      Se questo momento arriverà, allora, «l'artista-professionista» sarà nato.
      Naturalmente non possiamo pretendere dalla legislazione di entrare così nel particolare, tuttavia esempi recenti dimostrano che, in alcuni casi, il legislatore ha compreso di dover optare per una legislazione ad hoc per determinate categorie come, ad esempio, l'editoria, il teatro, il cinema.
      È giunto il momento di riconoscere anche alla produzione dell'arte contemporanea il valore che le compete: quello di momento qualificante ed irrinunciabile dell'immagine internazionale del nostro Paese.
      Risulta quindi incomprensibile che la legislazione fiscale vigente consideri la compravendita di opere d'arte degli artisti contemporanei come un commercio ricco e non meritorio di considerazione, mentre per altre categorie protette quali, ad esempio, gli editori, dimostra ben altra sensibilità.
      Attualmente sono più protetti gli artisti deceduti e quindi l'arte italiana del passato che gli artisti viventi e quindi l'arte contemporanea. Tale situazione è il contrario di ciò di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno. Infatti, nonostante le difficoltà, il settore è in forte espansione ed i nostri artisti sono riusciti nell'impresa di riconquistare spazio sul palcoscenico internazionale dell'arte contemporanea. Tuttavia queste sono solo le premesse e, per consolidare quanto fatto fino ad ora da tutti gli operatori del settore, occorre urgentemente mettere mano alla legislazione fiscale di pertinenza.
      Innanzitutto prendendo atto che nel nostro Paese c'è un'imposta sul valore aggiunto (IVA) diversa da quella delle altre nazioni e che tale fatto oggettivamente penalizza e rende estremamente difficoltoso fare circolare e vendere le opere degli artisti italiani. Le legislazioni degli altri Paesi, limitandoci a quelli dell'Unione europea, sono tutte protettive rispetto ai «contribuenti» artisti.
      In Europa la Francia impone un'aliquota IVA pari al 5,5 per cento, la Spagna al 9 per cento, il Belgio al 4 per cento, la Germania al 7 per cento, la Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, il 17,5 per cento, ma è anche il Paese più liberale e nel quale confluisce un forte mercato internazionale, soprattutto antiquariale, e con una tassa d'ingresso che è solo del 2 per cento.
 

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      In secondo luogo, dimostrando attenzione verso il settore attraverso una legislazione fiscale agevolata per i giovani artisti emergenti.
      Infine, incentivando la circolazione delle opere, coinvolgendo nel meccanismo sia le gallerie d'arte sia il consumatore finale, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere e ad avere meno incombenze burocratiche e ai secondi di poter fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte.
      Con la presente proposta di legge si è consapevoli di non risolvere tutti i problemi che soffocano il mercato dell'arte contemporanea, tuttavia, per la prima volta, si dà un forte e chiaro segnale a tutti gli «operatori» del settore, dall'artista, al gallerista, al direttore di musei ed istituzioni pubbliche coordinando una serie di agevolazioni di tipo fiscale che impattano sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla circolazione delle opere d'arte.
      Con l'articolo 1 si dispone che gli artisti viventi, che con la propria attività artistica hanno conseguito ricavi non superiori a 50.000 euro in ciascuno dei due anni d'imposta precedenti e che prevedono di conseguire ricavi inferiori a 50.000 euro anche nell'anno di imposta corrente, in possesso della maggiore età e che hanno esposto almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive, possono accedere ad un regime speciale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed IVA calcolato sul 40 per cento dei ricavi, considerando una forfettizzazione delle spese pari al 60 per cento.
      Per accedere a tale regime l'artista deve farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria.
      Il regime speciale cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni richieste.
      Gli artisti che aderiscono al regime speciale sono inoltre esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione della copia delle fatture emesse che, nel caso di vendita tramite galleria, possono contenere anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione finale dell'opera ceduta.
      Si è previsto, inoltre, al comma 7, una soglia esente dall'imponibile IRPEF pari a 5.000 euro.
      Il meccanismo che si delinea, ai fini fiscali, è dunque il seguente.
      Regime speciale per artisti con giro d'affari non superiore a 50.000 euro:

          1) dei 50.000 euro l'imponibile che rileva ai fini IRPEF e IVA è pari al 40 per cento del venduto (50.000 \x 40 per cento = 20.000 euro);

          2) i primi 5.000 euro sono totalmente deducibili (20.000 - 5.000 = 15.000);

          3) aliquota IVA 23 per cento su differenza. Imposta massima 23 per cento di 15.000 euro = 3.450 euro;

          4) IVA forfetaria da versare 40 per cento del 4 per cento = 1,60 per cento;

          5) IVA addebitata al cliente = 4 per cento.

      Per quel che riguarda le eventuali sanzioni e le modalità di passaggio dal regime ordinario a quello speciale e viceversa si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      Infine al comma 9 si dispone che le gallerie che vendono opere d'arte degli artisti che hanno optato per il regime speciale devono operare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.
      In pratica, a fine anno, l'artista deve versare allo Stato, per quel che concerne l'imponibile IRPEF, solo l'imposta relativa alle vendite dirette.
      Il meccanismo che si delinea è di estrema semplificazione per il contribuente-artista, che annualmente si troverà di fronte a due possibili situazioni:

          a) non ha superato con le vendite dirette i 12.500 euro e quindi non ha l'obbligo giuridico di produrre la dichiarazione

 

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dei redditi (12.500 euro x 40 per cento = 5.000 euro soglia esente ai sensi del comma 7). Deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo;

          b) le vendite dirette sono superiori a 12.500 euro: sorge l'obbligo di produrre la dichiarazione inserendo anche il lordo delle vendite tramite terzi indicando le trattenute subite. Deve conservare le fatture e versare l'IVA pari all'1,60 per cento sul lordo.

      Al comma 11, infine, si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definirà i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo.
      L'onere derivante dalla suddetta disposizione, vista l'impossibilità di avere piena contezza del mercato dell'arte allo stato attuale, è stato quantificato, al comma 10, utilizzando i dati certi in nostro possesso: il gettito IVA relativo all'anno di imposta 1999 esposto nella tabella relativa all'articolo 2 in relazione alle attività «Creazioni ed interpretazioni di pittura» e «Creazioni ed interpretazioni di scultura» e una media degli artisti interessati dalla disposizione in esame, calcolata sui dati dell'Associazione nazionale dei galleristi.
      Il regime speciale comporta, quindi, un onere per il bilancio dello Stato pari a 368.000 euro, per quel che concerne l'IRPEF, e a 520.000 euro per quel che concerne l'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato ad 1 milione di euro.
      Con l'articolo 2 si prevede che l'IVA gravante sulla cessione delle opere d'arte passi dall'attuale 10 per cento al 4 per cento.
      In relazione alla quantificazione dell'onere, stabilito in 26 milioni di euro, non esistendo un codice di attività univoco con cui individuare i soggetti che commerciano in oggetti d'arte, sono stati presi in considerazione quei settori di attività in cui è più probabile siano racchiuse queste tipologie di contribuenti e di questi è stata considerata l'IVA dovuta, con aliquota al 10 per cento. In particolare, dai dati dichiarativi IVA 2000 anno imposta 1999 sono stati considerati i soggetti che si dichiarano nelle seguenti attività:

Dati espressi in migliaia di euro

Codice attività   IVA dovuta
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri 16.331
52.50.4 Case di vendita all'asta 9.774
92.31.E Creazioni ed interpretazioni di pittura 4.056
92.31.F Creazioni ed interpretazioni di scultura 1.018
92.31.G Altre creazioni ed interpretazioni 12.009
  Totale 43.188

        Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali.

      Tuttavia i 43 milioni di euro derivanti dal gettito IVA anno imposta 1999, non vengono tutti interessati dalla presente proposta di legge in quanto la voce «Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri», attività che dà maggior gettito, non riguarda soltanto la vendita di opere d'arte ma, soprattutto, la vendita di gadget e di altre tipologie di oggetti sacri legati al credo religioso. Attesa l'impossibilità di valutare con precisione nella prima categoria l'incidenza delle vendite al dettaglio di opere d'arte come definite dalla presente proposta di legge, nella quantificazione dell'onere si è preso in considerazione il gettito derivante dalle ultime quattro categorie e, in via prudenziale, circa la metà di quello derivante dalla prima categoria per un importo complessivo di 26 milioni euro.
      L'articolo 3 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità, ai fini IRPEF, di detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per importi fino a 3.000 euro.
      In ogni caso la fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria secondo modalità individuate

 

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con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che definisce altresì i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3.
      Con l'articolo 4 si intende incentivare la donazione di opere d'arte da parte di soggetti privati a musei, a gallerie d'arte ed a tutte le istituzioni pubbliche. Si dispone, infatti, che le opere d'arte cedute gratuitamente a tali soggetti costituiscano un credito di imposta ai fini IRPEF per un valore commisurato all'IVA gravante sul bene per importi fino a 10.000 euro. Per importi superiori a tale cifra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, stabilisce valori forfetari da riconoscere al cedente. In ogni caso la fruizione del credito di imposta è condizionata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria secondo le modalità individuate nel decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Il decreto stabilisce, a finalità antielusive, anche i criteri di valutazione delle opere acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui.
      Con l'articolo 5, infine, si rende fiscalmente deducibile l'acquisto di opere d'arte nell'ambito dell'esercizio di una attività d'impresa, diversa da quella della compravendita degli oggetti d'arte. Le spese a tale fine sostenute sono deducibili, sotto forma di ammortamento, per i due terzi in quote costanti a decorrere dall'esercizio in cui sono state sostenute e per i nove successivi.
      Onorevoli colleghi, abbiamo delle responsabilità davvero grandi rispetto al nostro mondo artistico contemporaneo e nei confronti della memoria che, di questo periodo (che non è di crisi di uomini, ma semmai di crisi di politica culturale), lasceremo ai posteri. Bisogna prenderne atto e cercare di operare il cambiamento. Un cambiamento che con la presente proposta di legge è a 360 gradi in quanto coinvolge tutti i soggetti interessati, dall'artista al gallerista, alle istituzioni, fino al fruitore finale. Per tali motivi se ne auspica l'approvazione e la condivisione da parte di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Regime speciale per artisti con ricavi
inferiori a 50.000 euro).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati artisti i soggetti maggiorenni che, iscritti nelle categorie di competenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), hanno esposto per almeno tre volte in spazi pubblici o privati accreditati nel sistema dell'arte con esposizioni personali o collettive.
      2. Al fine di contribuire al rilancio del settore dell'arte contemporanea, gli artisti di cui al comma 1 che nei due periodi di imposta precedenti la data di entrata in vigore della presente legge hanno realizzato, nell'esercizio della propria attività artistica, un volume di affari per un importo non superiore a 50.000 euro e che presumono di conseguire ricavi non superiori a 50.000 euro anche nell'anno di imposta in corso alla medesima data, possono optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo qualora richiedano, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza, all'amministrazione finanziaria di accedere al regime speciale di cui al comma 6.
      4. Il regime speciale di cui al comma 6 cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno almeno una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. In materia di adempimenti documentali e contabili i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono del regime speciale di cui al comma 6 sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti, ad eccezione

 

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della copia delle fatture emesse. Queste ultime possono contenere, nel caso delle cessioni effettuate con le modalità di cui al comma 9, anche l'indicazione del compratore finale e la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
      6. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, il versamento relativo all'IVA è determinato forfetariamente sul 40 per cento del volume d'affari. Parimenti, per i soggetti di cui al periodo precedente, l'imponibile derivante dal reddito di lavoro autonomo è determinato forfetariamente nella misura del 40 per cento del volume d'affari.
      7. L'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 10-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, è elevato a 5.000 euro qualora alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro autonomo di cui al comma 6 del presente articolo.
      8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 180, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      9. I titolari dei luoghi di esposizione e di vendita delle opere d'arte degli artisti come definiti al comma 1, i quali hanno optato per il regime speciale di cui al comma 6, devono operare una ritenuta d'acconto sull'IRPEF pari al 9,20 per cento degli incassi da corrispondere all'artista.
      10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
 

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tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Aliquota IVA per oggetti d'arte).

      1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nella parte II, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:

      «41-quinquies) oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari»;

          b) nella parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

      2. All'articolo 39 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      « 1-bis. Per le cessioni di oggetti d'arte, di cui alla lettera a) della tabella allegata al presente decreto, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento».

      3. L'aliquota dell'IVA è, altresì, stabilita nella misura del 4 per cento per le opere create dagli artisti come definiti al comma 1 dell'articolo 1.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 26 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.
(Detrazioni per oneri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sulle detrazioni per oneri, e successive modificazioni, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti della Comunità europea, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria».

      2. Sono altresì detraibili, ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le spese sostenute per l'acquisto di opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge fino all'importo di 3.000 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla amministrazione finanziaria.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

 

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      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.
(Donazione di opere d'arte).

      1. Le opere d'arte, cedute gratuitamente a musei, a gallerie nazionali d'arte e a istituzioni pubbliche da soggetti privati anche non titolari di partita IVA, costituiscono credito di imposta, ai fini IRPEF, per un valore pari all'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro e, per importi superiori a 10.000 euro, pari al valore forfetario stabilito dal decreto di cui al comma 2.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, emana un decreto per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con tale decreto sono altresì stabiliti, a finalità antielusive, i criteri di valutazione delle opere possedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di possesso dell'opera donata, nonché le altre modalità e i requisiti necessari per la concessione del beneficio di cui al comma 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

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delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.
(Deducibilità delle spese per oggetti d'arte).

      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per i due terzi in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi.


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