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PDL 5301

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5301



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SINISCALCHI, ANNUNZIATA, GRILLINI

Modifica all'articolo 405 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero

Presentata il 28 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La Corte di cassazione è chiamata frequentemente a valutare la consistenza indiziaria - in ordine alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza - nell'ambito del procedimento cautelare (ai sensi dell'articolo 311 del codice di procedura penale).
      Talvolta, nell'ambito di procedimenti penali, si registra l'emissione di provvedimenti con i quali il tribunale del riesame annulla ordinanze impositive di misure cautelari proprio per «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» e tali decisioni vengono confermate dalla Suprema Corte di cassazione, alla quale ricorrono i competenti organi della procura.
      Frequentemente accade, tuttavia, che la pronuncia della Suprema Corte in ordine alla soglia di gravità indiziaria necessaria per l'adozione di una misura cautelare, venga completamente disattesa, spesso anche in relazione alle regole di applicazione della norma penale contestata, dal pubblico ministero procedente.
      La prassi giudiziaria ha dimostrato che, nelle ipotesi suddette, i pubblici ministeri formulano ugualmente la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'indagato, anche in assenza di indagini suppletive al precedente e qualificato vaglio della Corte di cassazione.
      In altri termini, si assiste - in questi casi - ad una assenza assoluta di incidenza della pronuncia di legittimità nell'ambito del procedimento di merito.
      Se da una parte ciò risulta essere giustificato dalla assoluta autonomia dei procedimenti (quello cautelare e quello di merito), dall'altra non sembra particolarmente equilibrata «l'indifferenza» nei confronti dalla pronuncia, laddove le acquisizioni dell'indagine non si arricchiscono
 

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di nuovi elementi (successivi alla pronuncia del giudice di legittimità).
      Sul punto, peraltro, non può non considerarsi che la legge n. 63 del 2001, nell'ambito della corretta attuazione dell'articolo 111 della Costituzione ha stabilito che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza idonei a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali devono trovare applicazione le disposizioni sancite dall'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
      Conseguentemente, il legislatore ha correttamente ampliato le garanzie del cittadino sottoposto ad indagini, giungendo ad equiparare, ai fini cautelari, i criteri di valutazione della chiamata in reità o correità ai criteri di valutazione della stessa come prova nel giudizio di merito.
      Il tribunale del riesame è quindi tenuto a valutare la sussistenza di «quella qualificata probabilità di colpevolezza», secondo i parametri da ultimo introdotti dal legislatore.
      Pertanto, il successivo controllo di legittimità, ancorché circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, assume, senza dubbio, una rilevante e incisiva valenza nell'ambito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
      Alla luce di tali elementari valutazioni, la presente proposta di legge intende armonizzare le pronunce del giudice di legittimità con le successive - ancorché autonome - determinazioni dell'organo d'accusa introducendo una regola generale in grado di evitare epiloghi della indagine, spesso particolarmente bizzarri e staticamente attestati acriticamente su ipotesi di nessuna consistenza indiziaria.
      Così, nel caso in cui la Corte di cassazione adita dal pubblico ministero, a seguito di annullamento del tribunale del riesame, confermi il provvedimento emesso in favore dell'indagato deve ritenersi esaurito compiutamente il percorso relativo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza qualora non intervengano elementi nuovi in grado di mutare il quadro indiziario.
      Allo stesso modo, allorché il giudice di legittimità valuti la inconsistenza indiziaria, in relazione ad una impugnazione proposta dalla difesa, le conseguenze sulla incidenza per le determinazioni del pubblico ministero sulla indagine dovrebbero analogamente operare.
      In conclusione, con la presente iniziativa si determina una preclusione per la richiesta di rinvio a giudizio, allorquando l'intervento della Suprema Corte di cassazione abbia definitivamente accertato la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione a seguito di pronuncia della Corte di cassazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, qualora non siano stati acquisiti, successivamente alla pronuncia medesima, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».


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