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PDL 5228

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5228



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAGNOLFI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLINI, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOCCIA, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, CALZOLAIO, CARBONELLA, CARLI, CENNAMO, CRISCI, DE BRASI, DIANA, FILIPPESCHI, FRANCI, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GROTTO, LABATE, MANTINI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, MAURANDI, MOTTA, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PIGLIONICA, PISA, PISAPIA, PISTONE, POTENZA, PREDA, QUARTIANI, RAVA, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SCIACCA, SERENI, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, VIANELLO, VIGNI, ZANOTTI, ZUNINO

Disciplina della sottoscrizione dei referendum popolari anche a mezzo di firma digitale

Presentata il 4 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di facilitare l'esercizio dei diritti elettorali e la partecipazione politica attraverso l'applicazione della firma digitale alla disciplina delle sottoscrizioni per richiedere i referendum popolari.
      L'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (ICT) per migliorare il rapporto fra Stato e cittadini è da tempo al centro delle politiche pubbliche nel nostro Paese.
      Dal fisco ai servizi pubblici locali, le politiche di e-governement stanno perseguendo - sia pure lentamente - un duplice virtuoso obiettivo: migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione grazie alla ristrutturazione dei processi organizzativi indotti dagli strumenti tecnologici e facilitare l'accessibilità ai servizi
 

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e agli adempimenti burocratici per i cittadini.
      C'è tuttavia un ruolo dell'ICT ancora tutto da esplorare, che riguarda l'interazione sociale e la partecipazione politica, la cosiddetta e-democracy.
      L'inclusione dei cittadini nei processi decisionali, tanto più necessaria di fronte alla deriva mediatica che investe la sfera politico-istituzionale, è strettamente legata al funzionamento della democrazia ed è resa possibile dalla pervasività delle nuove tecnologie, che introducono nuove dimensioni di prossimità e di simultaneità nei rapporti fra Stato e società civile.
      In particolare, la firma digitale, la cui piena validità legale è stata introdotta nell'ordinamento italiano della legge n. 59 del 1997, consente interazioni in rete molto avanzate e caratterizzate da un alto grado di sicurezza. Infatti la firma digitale è il risultato di una procedura informatica che si basa su un sistema crittografico a doppia chiave (una «privata», conosciuta solo dal cittadino, e una «pubblica» custodita dai certificatori). Tale sistema garantisce requisiti di autenticità, riservatezza, integrità e non ripudiabilità.
      Come si legge nel sito ufficiale del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, le firme digitali finora emesse nel nostro Paese sono 1.250.000, per lo più utilizzate a fini di transazione commerciale o per agevolare i rapporti fra le imprese e la pubblica amministrazione.
      Occorre ricordare, infatti, che il decreto legislativo n. 10 del 2002 prevede che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica alla pubblica amministrazione siano valide a tutti gli effetti se sottoscritte mediante la firma digitale. Questo fa prevedere una sempre maggiore diffusione di questo strumento, di pari passo con la diffusione delle procedure di autocertificazione introdotte dalla legge n. 127 del 1997.
      L'applicazione che qui si propone alle procedure della raccolta delle firme sui quesiti refendari è una innovazione semplice, ma ricca di contenuti. Tali procedure infatti, così come previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono particolarmente complesse e farraginose, tali da impegnare notevoli risorse da parte della pubblica amministrazione (segretari comunali, certificatori, uffici elettorali, eccetera). Inoltre il loro espletamento può determinare errori e ritardi, in particolare se le firme vengono raccolte fuori dai comuni di residenza dei cittadini che le appongono. Infine, le modalità vigenti per la raccolta delle firme appaiono non pienamente adeguate a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone.
      L'utilizzazione della firma digitale rappresenta un fattore di modernità, di trasparenza e di rispetto della privacy, che può influire positivamente sullo stesso strumento referendario e al tempo stesso può aiutare lo sviluppo della società della conoscenza.
      La presente proposta di legge consta di sei articoli finalizzati all'individuazione dell'ambito di applicazione della legge, alla definizione delle modalità per la sottoscrizione digitale e dei criteri necessari per l'emanazione del relativo regolamento attuativo da parte dell'esecutivo.
      In particolare, l'articolo 1 prevede che, su richiesta dei promotori, la certificazione delle sottoscrizioni apposte mediante firma digitale si svolga attraverso lo scambio per via telematica dei documenti informatici tra gli uffici pubblici interessati. Tale procedura, su richiesta dei promotori, è attivata altresì anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo. Le spese per le operazioni sopradescritte sono a carico degli uffici preposti alla certificazione.
      L'articolo 2 dispone che i promotori del referendum possano depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell'interno che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti, i quali entro i termini previsti, mettono a disposizione i moduli agli elettori, in modo da rendere possibile la sottoscrizione sia su supporto cartaceo sia a mezzo della firma digitale.
      L'articolo 3 individua i criteri che il Governo è chiamato ad osservare nell'emanazione del relativo regolamento di attuazione, sentito il Garante per la protezione
 

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dei dati personali e a seguito dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. È richiesto che gli uffici della pubblica amministrazione a cui spettano, secondo le vigenti leggi, le operazioni di sottoscrizione referendaria attraverso la firma digitale, siano tecnicamente attrezzati per consentire l'apposizione della stessa a tutti gli elettori e soprattutto siano idonei a garantirne la validità; ancora, che gli uffici preposti allo scambio per via telematica dei documenti informatici tra i diversi uffici interessati siano tecnicamente adeguati all'assolvimento del compito cui sono preposti e che siano, comunque, tutti in grado di garantire attraverso apposite misure specificamente individuate, la massima tutela dei dati personali raccolti.
      L'articolo 4 dispone che ai fini e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera apposta in presenza di un dipendente addetto, e quindi autentica, la firma digitale inserita nel documento informatico sui moduli messi a disposizione degli elettori.
      La copertura finanziaria è individuata dall'articolo 5 nella misura di 1 milione di euro e, ai sensi dell'articolo 6, il Ministro dell'interno nei sei mesi successivi alla celebrazione del referendum, è tenuto alla presentazione di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e, in particolare, sulle modalità di protezione dei dati personali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La sottoscrizione dei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, può avvenire, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, anche mediante l'apposizione della firma digitale.
      2. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e in particolare dell'articolo 11, e successive modificazioni, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo si svolge, in deroga alle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica dei documenti informatici tra gli uffici delle segreterie comunali e tra le cancellerie degli uffici giudiziari.
      3. La procedura di cui al comma 2 è altresì attivata, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.
      4. Le spese per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono a carico degli uffici di cui al citato comma 2 preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.

Art. 2.
(Modalità di sottoscrizione).

      1. I promotori dei referendum popolari possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell'interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione

 

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competenti per le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. Gli uffici competenti, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono i moduli a disposizione dei cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione tanto su supporto cartaceo quanto a mezzo di firma digitale.

Art. 3.
(Regolamento attuativo).

      1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, facendo in modo che, entro gli stessi termini previsti per le sottoscrizioni su supporto cartaceo:

          a) gli uffici della pubblica amministrazione ai quali, sulla base delle leggi vigenti, spettano le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, siano tecnicamente attrezzati per consentire la sottoscrizione digitale dei cittadini elettori e per verificarne la validità;

          b) gli uffici della pubblica amministrazione che, sulla base della normativa vigente, sono competenti per le operazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, siano tecnicamente attrezzati per consegnare ai richiedenti o, su loro richiesta, direttamente agli uffici pubblici interessati, le certificazioni nella forma di documento informatico inviato per via telematica;

          c) gli uffici della pubblica amministrazione, competenti per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, garantiscano, con apposite misure specificamente individuate, la massima tutela dei dati personali raccolti attraverso le procedure indicate.

      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

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Art. 4.
(Autenticità della firma digitale).

      1. In applicazione della presente legge, ai fini e per gli effetti di cui all' articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, si considera apposta in presenza di dipendente addetto, e dunque autentica, la firma digitale inserita nel documento informatico di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro sei mesi dalla celebrazione del primo referendum successivo all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni della medesima legge, avuto particolare riguardo alle modalità di protezione dei dati personali.


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