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PDL 5306

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5306



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LISI

Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale
di Gallipoli

Presentata il 29 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La città di Gallipoli si estende su un promontorio (parte moderna) e su un'isola costiera (la città vecchia, dal caratteristico aspetto quasi orientale, con vie tortuose) unita al primo da un monumentale ponte (costruito nel 1603). La cittadina, di origine greca, vanta un patrimonio storico-artistico dal valore inestimabile. La Cattedrale di S. Agata (secolo XVII), la Chiesa della purità (secolo XVII), la Chiesa di S. Francesco d'Assisi (secolo XVIII), la Fontana greca (secolo XVI), la Chiesa di S. Giuseppe (secolo XIII) e la cinta muraria del borgo antico sono solo alcuni dei suoi tesori architettonico-monumentali.
      La storia di Gallipoli, ricca di avvenimenti e di episodi importanti per le vicende del meridione, è stata caratterizzata da un susseguirsi di presenze di popoli diversi che hanno lasciato tracce indelebili e originali nelle pietre e nella cultura.
      Fondata dalla greca Taranto fu conquistata dai Romani. Passata ai Cartaginesi e riconquistata dal console Nerone, divenne in seguito un municipio. Saccheggiata dai Vandali e dagli Ostrogoti, poi fortezza bizantina, fu presa dai Normanni che l'incorporarono nel Principato di Taranto. Dopo aver subìto il dominio degli Angioini, divenne feudo degli Orsini. Passò quindi nelle mani dei Veneziani e poi dei Francesi. Seguì in seguito le sorti del Mezzogiorno d'Italia.
      Nel XVIII secolo Gallipoli, per la sua felice posizione strategica, divenne il principale porto europeo per i traffici di olio. Questa funzione mercantile ha consentito
 

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alla città di avere una valida borghesia mercantile che le ha dato l'attuale aspetto barocco.
      Le bellezze storico-artistiche e il mare trasparente e pulito attirano a Gallipoli poco meno di un milione di turisti all'anno.
      Attualmente il degrado dei monumenti, delle chiese e dei palazzi della città vecchia mette a serio rischio le possibilità di conservazione di uno dei più belli esempi del barocco salentino.
      L'Italia potrebbe quindi perdere, se non ci saranno interventi urgenti e incisivi, una parte importante della propria memoria storica, culturale e artistica. È per questo che è necessario uno sforzo di tutta la comunità nazionale, sotto forma di un contributo straordinario per Gallipoli, per la salvaguardia di questi tesori.
      A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge qualifica gli interventi di recupero del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli come obieitivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede l'istituzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti a livello internazionale.
      L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione. In particolare, è affidato alla commissione il compito di esaminare e di approvare il piano esecutivo degli interventi da compiere (comma 1). Sono altresì previste forme di informazione al Parlamento sull'attività svolta dalla commissione (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo fissa il termine di durata della commissione.
      L'articolo 3 dispone una spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2004-2006 per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico
di Gallipoli).

      1. Gli interventi di recupero e di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.
      2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, di seguito denominata «commissione», composta da undici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte barocca. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, sentiti il comune di Gallipoli e la provincia di Lecce.
      3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

Art. 2.
(Procedure).

      1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione che approva il piano delle iniziative da realizzare.
      2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.
      3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.

 

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      4. La commissione resta in carica per il triennio 2004-2006.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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