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PDL 5302-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5302-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 3103)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 settembre 2004

(Relatore: FALANGA)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), in data 14 ottobre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno dl legge n. 5302 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo in materia di reclutamento dì uditori giudiziari, disponendo la proroga di un anno del termine entro cui bandire i relativi concorsi e, sotto altro profilo, ampliando la rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso;

                incide su aspetti specifici di una materia che, in termini più ampi ed organici, è inclusa nel disegno dl legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato In seconda lettura;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 1, lettera a) non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                è corredato delta relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e Il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis - ove si includono gli abilitati alla professione forense, i magistrati onorari, ed i laureati che hanno conseguito la specializzazione ovvero il dottorato di ricerca, tra le categorie esonerate dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis del regio decreto n. 12 del 1941 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che li citato articolo 123-bis è stato abrogato dall'articolo 9 della legge n. 48 del 2001, anche se l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 48 ne ammette l'ultrattività in via transitoria al verificarsi di determinate condizioni;

 

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            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 2 - ove si prevede che «con decreto del Ministro delta giustizia sono regolati gli effetti della disposizione dl cui al comma 1» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'espressione utilizzata che, riferendosi alla regolazione degli effetti, sembra nella sua genericità andare oltre una semplice attuazione del decreto in esame, atteso che si ricollega all'applicazione della disposizione ad atti amministrativi pregressi».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5302 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 234 del 2004, già approvato dal Senato, e recante , disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

         valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2 dell'articolo 1, che il decreto del Ministro della giustizia volto a regolare gli effetti della disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, è preordinato, come si evince dallo stesso preambolo del decreto-legge, alla riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno, al fine di scongiurare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, beneficiando della normativa, successiva rispetto alla presentazione della domanda di ammissione al concorso per uditore giudiziario e recata dal provvedimento in esame, sono esonerati dallo svolgimento

 

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della prova preliminare e coloro che, versando nella medesima condizione, alla luce della normativa vigente alla data precedentemente fissata ai fini della presentazione della domanda, non abbiano presentato la stessa.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

                esaminato il testo del disegno di legge C. 5302, di conversione del decreto-legge n. 234 del 2004, in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

 

Pag. 5


TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      2. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Pag. 6-7

Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo della Commissione

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2004, N.  234

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2004, N.  234

        All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

        All'articolo 1:

            al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» , alla lettera b) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni», alla medesima lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «o le abbiano svolte in precedenza senza essere stati sanzionati disciplinarmente» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            «c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

          «c-bis) identica»;

 

        il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        «2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.

        2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Pag. 8-9


Decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (1)

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso
per uditore giudiziario.

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso
per uditore giudiziario.

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonché di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n.48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. Alla legge 13 febbraio 2001, n.48, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

            a) identica;

            b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            b) identico:

        «3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono, altresì, inclusi:

        «3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono, altresì, inclusi:

            a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

            a) identica;

 


(1)  Le modifiche apportate dalla Commissione sono stampate in neretto corsivo.

Pag. 10-11

            b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;

            b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno due anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario o le abbiano svolte in precedenza senza essere stati sanzionati disciplinarmente;

            c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche».

            c) identica;

              c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

        2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Il presente decreto di applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data della sua entrata in vigore.

        2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono riaperti i termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 7 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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