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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5319 |
1. La presente legge ha la finalita di dare attuazione al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e allo standard internazionale ISO 14001, con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e di ridurre il loro impatto ambientale.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, predispone, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, campagne informative sul sistema di ecogestione e audit con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 761/2001, e dello standard internazionale ISO 14001, e ne cura l'attuazione.
1. Nel rispetto della normativa comunitaria, in sede di espletamento delle procedure previste dalle disposizioni di cui al comma 2, per le autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per l'iscrizione all'albo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le imprese che risultano registrate
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
e) articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente la denuncia delle industrie insalubri;
f) articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente il nulla osta all'esercizio di nuova produzione.
3. Le imprese che risultano registrate EMAS, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001, o che hanno conseguito la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001 possono sostituire il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto di cui al comma 2 del presente articolo o la reiscrizione all'albo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, con un'unica autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una denuncia attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, con allegata una certificazione dell'esperimento
1. Le imprese che risultano registrate EMAS, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001, o che hanno conseguito la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001 possono sostituire la periodicità dei controlli sugli impianti prevista dalle norme di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), con la tempistica indicata dalle procedure del sistema di gestione ambientale.
1. Le spese sostenute per l'introduzione e per l'attuazione di un sistema di gestione e audit ambientale possono essere assistite da un cofinanziamento pari al 70 per cento, nel caso di registrazione EMAS, e del 50 per cento, nel caso di certificazione conseguita secondo lo standard internazionale ISO 14001, della spesa sostenuta e documentata ai sensi del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni e attività:
a) introduzione e attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai siti dove è svolta l'attività d'impresa;
b) valutazione sistematica, obiettiva e periodica, dell'efficienza degli elementi di cui alla lettera a);
c) informazione al pubblico sull'efficienza ambientale;
d) realizzazione di un'area ambientale del sito INTERNET;
e) diffusione delle procedure relative alla dichiarazione ambientale, in caso di
f) introduzione delle migliori tecniche disponibili.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle imprese, senza oneri, i risultati di tale attività.
4. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle imprese per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso o della certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001, ivi comprese quelle per la convalida della dichiarazione ambientale.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale nonché per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
6. Il Ministero delle attività produttive provvede, mediante apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che hanno predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Quota parte dei cofinanziamenti di cui al comma 1 può essere destinata alle spese sostenute per la consulenza, comprese anche le spese per la formazione dei dipendenti sui sistemi di gestione ambientale, o destinata alla promozione e all'attuazione delle attività di cui al comma 2.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del reddito d'impresa gli investimenti, definiti al comma 2, volti a dotare le imprese di un sistema di gestione e audit ambientale, in conformità al citato regolamento (CE) n. 761/2001, e dello standard internazionale ISO 14001, e realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi cinque anni.
2. Per investimento si intende la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, nonché l'acquisto delle attrezzature, necessari per implementare un sistema di gestione e audit ambientale. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica alle imprese attive alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è inserito il seguente:
«10-bis. Le imprese che hanno implementato o implementano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, usufruiscono di una riduzione delle spese di cui al comma 10 pari al 35 per cento».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
«1-bis. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per le imprese che implementano un sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, o delle norme internazionali ISO 14001, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota determinata dagli enti locali medesimi».
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è inserito il seguente:
«4-bis. Le imprese che risultano registrate al sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, o che hanno conseguito la certificazione ISO 14001, riesaminano il sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1 ogni tre anni».
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per il biennio 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 25 milioni di euro
1. È abrogato l'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
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