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PDL 5319

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5319



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PINTO, ANTONIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, DELL'ANNA, GERMANÀ, LICASTRO SCARDINO, LUPI, MEREU, MONDELLO, PALMIERI, PAROLI, PAROLO, PAOLO RUSSO, STRADELLA

Disposizioni per la promozione dei sistemi di gestione ambientale nelle imprese

Presentata il 1o ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I sistemi di gestione ambientale stanno diventando, in misura sempre crescente, un elemento distintivo per le imprese che puntano a ricoprire un ruolo di rilievo nello scenario competitivo nazionale e internazionale nonché a migliorare costantemente le loro performance ambientali e produttive.
      Anche a livello istituzionale si è iniziata ad avvertire una certa sensibilità verso questa tematica, dimostrata sia dall'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Fondo per lo sviluppo sostenibile, finalizzato ad incentivare la diffusione e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale nelle imprese di media e piccola dimensione (articolo 109 della legge n. 388 del 2000, sia dall'inserimento di specifiche misure agevolative, in alcuni provvedimenti legislativi (articolo 7 del decreto legislativo n. 372 del 1999 e articolo 18 della legge n. 93 del 2001), nonché dall'emanazione del decreto direttoriale 7 maggio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, concernente gli incentivi economici a favore di alcune tipologie di piccole e medie imprese, che implementano un sistema di gestione ambientale.
      Va tuttavia rilevato che tali misure, quando non risultano disarticolate e frammentarie, si limitano di fatto a prevedere benefici finanziari e procedurali solo per le imprese industriali di medie dimensioni.
      Per incentivare invece, realmente ed efficacemente, la diffusione di politiche ambientalmente sostenibili senza con ciò alterare le fondamentali regole di mercato
 

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e creare distorsioni nella concorrenza, è necessario garantire un accesso generalizzato e non discriminatorio alle agevolazioni, riservando un'attenzione particolare alle piccole e piccolissime imprese terziarie.
      Queste ultime, infatti, rappresentano una realtà percentualmente molto significativa del nostro sistema produttivo e non sempre dispongono, al loro interno, della cultura e delle risorse organizzative ed economiche necessarie per implementare un sistema di gestione secondo le norme del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
      È per questi motivi che la proposta di legge intende venire incontro anche alle esigenze delle realtà produttive di minori dimensioni attraverso l'introduzione di un quadro organico e unitario di agevolazioni procedurali, fiscali e finanziarie (sia pure in forma più attenuata rispetto alle registrazioni EMAS) fruibili anche da parte delle imprese certificate secondo la norma ISO 14001.
      Più nel merito, con l'articolo 1 sono enunciate le finalità della proposta di legge, che è volta a dare attuazione ai sistemi di gestione ambientale secondo le norme europee EMAS e gli standard ISO 14001.
      L'articolo 2 prevede un ruolo attivo delle istituzioni nella diffusione della conoscenza dei sistemi di gestione ambientate e del benefici ad essi connessi, attraverso specifici interventi e programmi di informazione.
      L'articolo 3 introduce agevolazioni amministrative di carattere procedimentale per quelle imprese che implementano i sistemi di gestione ambientale. La norma riprende, in sostanza, quanto già enunciato dall'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, estendendo tuttavia la portata delle agevolazioni anche alle imprese certificate ISO 14001.
      L'articolo 4 introduce forme di semplificazione relative alla periodicità dei controlli per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale.
      L'articolo 5 detta disposizioni in materia di cofinanziamenti da parte dello Stato, eventualmente integrabili dalle regioni, per le imprese che intendono conseguire la certificazione ambientale. La quota di finanziamento varia in funzione della forma di certificazione prescelta, con un maggior beneficio finanziario per le imprese registrate EMAS.
      L'articolo 6 prevede incentivi di natura fiscale, sotto forma di credito d'imposta, ai fini della realizzazione di un sistema di gestione ambientale.
      L'articolo 7 stabilisce che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, sono ridotte del 35 per cento se l'impresa ha implementato un sistema di gestione ambientate.
      L'articolo 8 prevede che le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 sono beneficiarie di agevolazioni nella determinazione della tariffa sui rifiuti urbani.
      L'articolo 9 dispone che il sistema di gestione della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, è riesaminato con periodicità triennale, anziché biennale come previsto dalle disposizioni generali del decreto citato. Ciò in quanto le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001, sono già oggetto di molteplici controlli a scadenze temporali ravvicinate.
      L'articolo 10 individua, infine, le fonti di finanziamento mentre l'articolo 11 provvede all'abrogazione delle norme incompatibili.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalita di dare attuazione al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e allo standard internazionale ISO 14001, con l'obiettivo di favorire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali delle imprese e di ridurre il loro impatto ambientale.

Art. 2.
(Informazione).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, predispone, nell'ambito dei programmi di informazione su temi istituzionali, campagne informative sul sistema di ecogestione e audit con la finalità di diffondere la conoscenza e l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 761/2001, e dello standard internazionale ISO 14001, e ne cura l'attuazione.

Art. 3.
(Agevolazioni procedurali).

      1. Nel rispetto della normativa comunitaria, in sede di espletamento delle procedure previste dalle disposizioni di cui al comma 2, per le autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per l'iscrizione all'albo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le imprese che risultano registrate

 

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EMAS, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001 possono sostituire tali autorizzazioni o il certificato di iscrizione al suddetto albo con un'unica autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

          a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

          b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

          c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

          d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

          e) articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente la denuncia delle industrie insalubri;

          f) articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente il nulla osta all'esercizio di nuova produzione.

      3. Le imprese che risultano registrate EMAS, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001, o che hanno conseguito la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001 possono sostituire il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto di cui al comma 2 del presente articolo o la reiscrizione all'albo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, con un'unica autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una denuncia attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, con allegata una certificazione dell'esperimento

 

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di prove a ciò destinate, ove previste, e da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001.
      5. L'autocertificazione di cui al comma 3 deve essere accompagnata da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste e, a seconda dei casi, da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/ 2001 o del certificato di avvenuta certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001.
      6. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui ai commi 4 e 5 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione all'esercizio ovvero alla prosecuzione delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      7. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 6 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001, o della certificazione conseguita secondo lo standard internazionale ISO 14001.
      8. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5.
 

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Art. 4.
(Semplificazione delle procedure di controllo).

      1. Le imprese che risultano registrate EMAS, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 761/2001, o che hanno conseguito la certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001 possono sostituire la periodicità dei controlli sugli impianti prevista dalle norme di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), con la tempistica indicata dalle procedure del sistema di gestione ambientale.

Art. 5.
(Agevolazioni finanziarie).

      1. Le spese sostenute per l'introduzione e per l'attuazione di un sistema di gestione e audit ambientale possono essere assistite da un cofinanziamento pari al 70 per cento, nel caso di registrazione EMAS, e del 50 per cento, nel caso di certificazione conseguita secondo lo standard internazionale ISO 14001, della spesa sostenuta e documentata ai sensi del presente articolo.
      2. Ai sensi del comma 1, possono essere assistite dal contributo le spese sostenute per promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale dell'impresa, in particolare per le seguenti azioni e attività:

          a) introduzione e attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente in relazione ai siti dove è svolta l'attività d'impresa;

          b) valutazione sistematica, obiettiva e periodica, dell'efficienza degli elementi di cui alla lettera a);

          c) informazione al pubblico sull'efficienza ambientale;

          d) realizzazione di un'area ambientale del sito INTERNET;

          e) diffusione delle procedure relative alla dichiarazione ambientale, in caso di

 

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registrazione EMAS presso le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive;

          f) introduzione delle migliori tecniche disponibili.

      3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua il monitoraggio delle migliori tecnologie esistenti sul mercato e mette a disposizione delle imprese, senza oneri, i risultati di tale attività.
      4. Le regioni possono istituire un proprio fondo e definire il relativo meccanismo di erogazione, destinato al pagamento di una quota delle somme corrisposte dalle imprese per le attività di cui al comma 2 e per l'implementazione del sistema EMAS nel suo complesso o della certificazione secondo lo standard internazionale ISO 14001, ivi comprese quelle per la convalida della dichiarazione ambientale.
      5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente ai fini della realizzazione dei piani di adeguamento ambientale nonché per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
      6. Il Ministero delle attività produttive provvede, mediante apposita sezione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, al cofinanziamento delle attività previste dal presente articolo, nonché, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al trasferimento delle relative somme alle regioni che hanno predisposto il meccanismo di erogazione del fondo di cui al comma 4 del presente articolo.
      7. Quota parte dei cofinanziamenti di cui al comma 1 può essere destinata alle spese sostenute per la consulenza, comprese anche le spese per la formazione dei dipendenti sui sistemi di gestione ambientale, o destinata alla promozione e all'attuazione delle attività di cui al comma 2.

 

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Art. 6.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Sono esclusi dal campo di applicazione del reddito d'impresa gli investimenti, definiti al comma 2, volti a dotare le imprese di un sistema di gestione e audit ambientale, in conformità al citato regolamento (CE) n. 761/2001, e dello standard internazionale ISO 14001, e realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi cinque anni.
      2. Per investimento si intende la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti, nonché l'acquisto delle attrezzature, necessari per implementare un sistema di gestione e audit ambientale. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica alle imprese attive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è inserito il seguente:

          «10-bis. Le imprese che hanno implementato o implementano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, usufruiscono di una riduzione delle spese di cui al comma 10 pari al 35 per cento».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è inserito il seguente:

          «1-bis. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per le imprese che implementano un sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, o delle norme internazionali ISO 14001, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota determinata dagli enti locali medesimi».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è inserito il seguente:

          «4-bis. Le imprese che risultano registrate al sistema di gestione e audit ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, o che hanno conseguito la certificazione ISO 14001, riesaminano il sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1 ogni tre anni».

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per il biennio 2004-2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 25 milioni di euro

 

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per il biennio 2004-2005, si provvede tramite il corrispondente utilizzo, nei medesimi anni, delle disponibilità previste dal fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Abrogazione).

      1. È abrogato l'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93.


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