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|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5300 |
PROPOSTA DI LEGGE
| | |||||||
1991 | 1999 | 2000 | 2001 | 1991 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Entrate correnti
| 942,9 | 1.297,1 | 1.394,4 | 1.660,0 | 1.193,4 | 1.161,8 | 1.337,9 | 1.392,7 |
Entrate in conto capitale | 28,0 | 22,5 | 28,0 | 35,8 | 25,3 | 31,5 | 28,6 | 24,9 |
Totale entrate ...
| 970,9 | 1.319,6 | 1.422,4 | 1.695,8 | 1.218,8 | 1.193,3 | 1.366,5 | 1.417,6 |
Spese correnti
| 950,8 | 1.341,3 | 1.390,8 | 1.638,7 | 1.229,7 | 1.161,2 | 1.296,8 | 1.380,0 |
di cui:
| ||||||||
Spese personale
| 407,7 | 417,6 | 427,1 | 452,2 | 552,3 | 457,5 | 499,1 | 525,5 |
Acquisto beni e servizi
| 476,8 | 846,6 | 908,1 | 1.058,7 | 643,0 | 652,8 | 744,9 | 780,1 |
Spese in conto capitale
| 26,6 | 36,3 | 39,7 | 35,2 | 37,9 | 47,6 | 47,6 | 53,7 |
Totale spese ...
| 977,4 | 1,377,6 | 1.430,6 | 1.673,8 | 1.267,6 | 1.208,9 | 1.344,4 | 1.433,6 |
| | |||||||
| 1991 | 1999 | 2000 | 2001 | 1991 | 1999 | 2000 | 2001 |
Entrate correnti
| 1.063,8 | 1.111,4 | 1.189,7 | 1.240,6 | 965,8 | 1.010,2 | 991,4 | 1.194,7 |
Entrate in conto capitale
| 23,3 | 37,4 | 59,8 | 40,4 | 31,1 | 23,3 | 39,0 | 45,5 |
Totale entrate ...
| 1.807,1 | 1.148,7 | 1.249,5 | 1.281,0 | 996,9 | 1.033,5 | 1.030,4 | 1.240,2 |
Spese correnti
| 1.163,5 | 1.180,8 | 1.224,8 | 1.253,7 | 959,0 | 1.016,0 | 1.053,1 | 1.240,1 |
di cui:
| ||||||||
Spese personale
| 477,2 | 428,5 | 470,6 | 471,6 | 412,8 | 399,5 | 431,2 | 458,9 |
Acquisto beni e servizi
| 636,3 | 626,5 | 677,0 | 699,3 | 457,9 | 559,3 | 584,9 | 693,3 |
Spese in conto capitale
| 22,2 | 35,5 | 46,3 | 29,3 | 18,2 | 28,6 | 24,3 | 31,3 |
Totale spese ...
| 1.185,7 | 1.216,3 | 1.271,0 | 1.283,0 | 977,2 | 1.044,6 | 1.077,5 | 1.271,4 |
| | |||||||
| 1991 | 1999 | 2000 | 2001 | 1991 | 1999 | 2000 | 2001 |
Entrate correnti
| 1.003,7 | 1.036,7 | 950,5 | 1.212,7 | 1.024,6 | 1.135,8 | 1.194,5 | 1.364,4 |
Entrate in conto capitale
| 9,6 | 14,9 | 12,6 | 16,9 | 25,2 | 26,3 | 35,1 | 34,9 |
Totale entrate ...
| 1.013,3 | 1.051,6 | 963,1 | 1.229,7 | 1.049,8 | 1.162,1 | 1.229,6 | 1.399,3 |
Spese correnti
| 1.065,5 | 1.022,7 | 990,0 | 1.178,8 | 1.058,0 | 1.160,4 | 1.212,4 | 1.366,1 |
di cui:
| ||||||||
Spese personale
| 429,0 | 430,1 | 413,3 | 440,6 | 451,3 | 424,1 | 448,2 | 469,9 |
Acquisto beni e servizi
| 569,1 | 537,5 | 527,5 | 572,2 | 544,0 | 662,1 | 710,2 | 792,3 |
Spese in conto capitale
| 18,3 | 14,4 | 15,8 | 20,8 | 24,8 | 33,8 | 35,9 | 34,9 |
Totale spese ...
| 1.083,8 | 1.037,1 | 1.005,8 | 1.199,5 | 1.082,9 | 1.194,1 | 1.248,3 | 1.401,0 |
(a) Calcolato sulla popolazione residente a fine anno.
(b) La conversione in valori costanti è stata ottenuta utilizzando l'indice dei prezzi impliciti del PIL nazionale.
Fonte: Rapporto SVIMEZ 2002 sull'economia del Mezzogiorno.
V.A. | Totale=100 | V.A. | Totale=100 | V.A. | Totale=100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 646,1
| 65,1
| 477,6
| 43,9
| 739,6
| 63,5
| FSN
| 290,2
| 29,2
| 532,9
| 49,0
| 371,1
| 31,9
| Altro
| 56,3
| 5,7
| 77,3
| 7,1
| 53,7
| 4,6
| Totale ...
| 992,6
| 100,0
| 1.087,8
| 100,0
| 1.164,4
| 100,0
|
|
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 625,0
| 57,3
| 443,6
| 39,1
| 698,7
| 57,3
| FSN
| 260,8
| 23,9
| 471,3
| 41,5
| 344,7
| 28,3
| Altro
| 205,7
| 18,8
| 220,3
| 19,4
| 175,4
| 14,4
| Totale ...
| 1.091,5
| 100,0
| 1.135,3
| 100,0
| 1.218,8
| 100,0
|
|
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 555,2
| 57,8
| 395,3
| 39,2
| 607,3
| 53,4
| FSN
| 358,7
| 37,3
| 600,3
| 59,6
| 484,5
| 42,6
| Altro
| 47,4
| 4,9
| 12,5
| 1,2
| 45,1
| 4,0
| Totale ...
| 961,3
| 100,0
| 1.008,1
| 100,0
| 1.136,9
| 100,0
|
|
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 283,0
| 31,4
| 205,3
| 21,5
| 282,3
| 27,4
| FSN
| 561,6
| 62,2
| 713,7
| 74,7
| 714,7
| 69,4
| Altro
| 57,5
| 6,4
| 36,2
| 3,8
| 33,0
| 3,2
| Totale ...
| 902,0
| 100,0
| 955,2
| 100,0
| 1.030,0
| 100,0
|
|
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 286,4
| 31,0
| 214,7
| 23,6
| 294,8
| 28,6
| FSN
| 220,2
| 23,8
| 343,6
| 37,7
| 295,6
| 28,6
| Altro
| 417,6
| 45,2
| 352,6
| 38,7
| 442,2
| 42,8
| Totale ...
| 924,2
| 100,0
| 910,9
| 100,0
| 1.032,6
| 100,0
|
|
|
|
|
|
|
| IRAP + Add. IRPEF
| 493,4
| 50,6
| 358,1
| 34,8
| 543,1
| 48,5
| FSN
| 356,5
| 36,6
| 556,7
| 54,2
| 463,2
| 41,3
| Altro
| 124,6
| 12,8
| 113,3
| 11,0
| 114,6
| 10,2
| Totale ...
| 974,4
| 100,0
| 1.028,1
| 100,0
| 1.121,0
| 100,0
| |
Fonte: Rapporto SVIMEZ 2002 sull'economia del Mezzogiorno.
V.A. pro capite | Italia = 100 | V.A. pro capite | Italia = 100 | |
Nord-occidentale | 460,9 | 100,6 | 291,1 | 105,3 |
Nord-orientale
| 695,6 | 151,8 | 411,6 | 148,8 |
Centrale
| 431,7 | 94,2 | 273,8 | 99,0 |
Meridionale
| 380,7 | 83,1 | 222,0 | 80,3 |
Insulare | 282,5 | 61,7 | 150,6 | 54,5 |
Italia
| 458,1 | 100,0 | 276,6 | 100,0 |
a) Ottenuta applicando agli investimenti un tasso di ammortamento del 3 per cento.
Fonte: Elaborazione su dati Rapporto SVIMEZ 2002 sull'economia del Mezzogiorno.
La minore disponibilità qualitativa e quantitativa di strutture e servizi si traduce in un costoso ticket di mobilità sanitaria a carico delle regioni meridionali, reso evidente dalla successiva tabella n. 4. In tal modo, le risorse - già in partenza inferiori - vengono ulteriormente prosciugate da un consistente drenaggio a favore delle regioni più forti.
(miliardi lire) | (milioni euro) | (miliardi lire) | (milioni euro) | |
Piemonte
| - 21,5 | - 11,1 | - 24,3 | - 12,5 |
Lombardia
| 602,6 | 311,2 | 618,1 | 319,2 |
Veneto
| 233,7 | 120,7 | 189,6 | 97,9 |
Liguria | 50,5 | 26,1 | 47,9 | 24,7 |
Emilia-Romagna
| 371,4 | 191,8 | 381,2 | 196,9 |
Toscana
| 142,4 | 73,5 | 153,8 | 79,5 |
Marche
| - 44,8 | - 23,1 | - 40,7 | - 21,0 |
Umbria
| 49,0 | 25,3 | 28,3 | 14,6 |
Lazio | - 59,5 | - 30,7 | - 69,5 | - 35,9 |
Abruzzo
| - 3,9 | - 2,0 | 15,5 | 8,0 |
Molise
| - 35,8 | - 18,5 | - 26,6 | - 13,7 |
Campania
| - 456,0 | - 235,5 | - 477,6 | - 246,7 |
Puglia
| - 170,8 | - 88,2 | - 163,9 | - 84,7 |
Basilicata
| - 115,1 | - 59,5 | - 109,1 | - 56,4 |
Calabria
| - 299,5 | - 154,7 | - 321,4 | - 166,0 |
Centro-Nord
| 1.323,8 | 683,7 | 1.284,5 | 663,4 |
Mezzogiorno
| - 1.081,1 | - 558,4 | - 1.083,2 | - 559,5 |
Totale RSO ...
| 242,7 | 125,3 | 201,3 | 103,9 |
Fonte: Per il 2001, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001, in attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000; per il 2003, mobilità sanitaria da verificare, contenuta nella proposta di riparto 2003 del 9 gennaio 2003 (v. ASI - Agenzia Sanitaria Italiana n. 1-2, 2-9 gennaio 2003).
Dai dati esposti è corretto trarre la conclusione che sussiste una condizione di sottodotazione strutturale per le regioni meridionali. Dunque, i divari territoriali non possono che aggravarsi. Non è esagerato dire che abbiamo di fronte una prospettiva di crisi per la stessa spesa corrente. E il problema non si risolve unicamente in termini di riduzione degli sprechi e di corretta ed efficace gestione del denaro pubblico. Tali obiettivi sono giusti e doverosi, e vanno perseguiti con il massimo rigore. Ma ciò non basta a ricondurre il sistema ad equilibrio. In effetti, considerando il peso della materia sanitaria sul totale della finanza regionale, è chiaro che siamo di fronte a un elemento gravissimo di perturbazione, e che una sottodotazione strutturale in tale settore apre prospettive di vera e propria crisi fiscale nelle regioni del Sud.
Per questi motivi si propongono modifiche al decreto legislativo n.56 del 2000, e si avanza una ipotesi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, recando una particolare attenzione al Mezzogiorno e alle altre aree deboli del Paese. È difatti anzitutto in queste aree che il modello costituzionale deve essere puntualmente rispettato, soprattutto al fine di garantire la piena attuazione dei diritti dei cittadini nel rispetto del principio di eguaglianza.
Va precisato anzitutto che la proposta di legge definisce la distribuzione delle risorse in dettaglio per quanto riguarda la sanità, e in via di delega legislativa per le altre funzioni. Questa scelta si giustifica per il peso preminente che allo stato assume la spesa sanitaria sul totale della spesa regionale, e per la centralità politica e sociale delle relative funzioni. Inoltre, la sanità ha mostrato nell'esperienza recente i maggiori punti di tensione, e consistenti squilibri tra le diverse regioni, tali da dimostrare con particolare chiarezza la necessità di un ripensamento radicale dei meccanismi attualmente vigenti.
Il fabbisogno complessivo per la copertura integrale delle funzioni normalmente svolte viene determinato nella proposta di legge con riferimento primario alla popolazione di ciascuna regione, con una pesatura riferita ad indicatori sanitari, ma anche ad indicatori riferiti alla condizione economico-sociale. Non è dubbio infatti che sia necessaria da un lato una equilibrata pesatura sotto il profilo tecnico specifico: non si potrebbe, ad esempio, riferire un preponderante peso alla sola variabile dell'anzianità della popolazione residente. Ma è dall'altro lato indispensabile introdurre correttivi riferiti al più generale contesto in cui si inserisce lo svolgimento della funzione assistenziale: basti pensare come la minore disponibilità di risorse private nelle aree economicamente sfavorite possa indurre una maggiore pressione sulle strutture sanitarie pubbliche, e una maggiore propensione alla mobilità sanitaria laddove quelle strutture siano qualitativamente e/o quantitativamente inadeguate.
Soprattutto si segnala la chiara distinzione posta dagli articoli 2 e 3 tra il profilo del finanziamento delle funzioni normalmente svolte e i livelli essenziali delle prestazioni. È infatti appunto il normale svolgimento che deve essere coperto con una dotazione ordinaria di risorse. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è altro e diverso problema. I livelli essenziali possono o meno di fatto coincidere con il normale svolgimento delle funzioni in campo sanitario, ma sono comunque concettualmente su un piano diverso, che è quello della definizione dei diritti dei cittadini e non quello dei parametri per la determinazione delle risorse da conferire alle regioni. I livelli essenziali rappresentano ciò che deve essere comunque garantito, anche attraverso l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi. Altra cosa è la normale prestazione del servizio, che in quanto non coincida con i livelli essenziali non è coperta dalla prospettiva del potere sostitutivo, e rispetto alla quale va invece in ogni caso commisurata la dotazione delle risorse. Dunque, l'articolo 3 della proposta di legge non è in realtà elemento costitutivo del modello che qui si avanza,
Compartecipazione IVA in base ai consumi famiglie | Fondo perequativo | Somme da erogare | Totale fabbisogno | ||
A | B | C | D=B+C | E=A+D | |
Piemonte
|
|
|
|
|
|
Lombardia
| 15.169,9 | 11.347,6 | - 6.646,0 | 4.701,6 | 19.871,5 |
Veneto
| 5.917,4 | 5.344,5 | - 1.461,0 | 3.883,5 | 9.800,9 |
Liguria
| 1.709,6 | 2.073,8 | 420,0 | 2.493,8 | 4.203,4 |
Emilia-Romagna
| 5.748,6 | 5.092,0 | - 1.382,0 | 3.710,0 | 9.458,6 |
Toscana
| 4.115,9 | 4.171,6 | - 6,0 | 4.165,6 | 8.281,5 |
Marche
| 1.572,7 | 1.607,9 | 70,0 | 1.677,9 | 3.250,6 |
Umbria
| 813,8 | 881,2 | 353,0 | 1.234,2 | 2.048,0 |
Lazio
| 7.211,0 | 6.019,1 | - 1.630,0 | 4.389,1 | 11.600,1 |
Abruzzo
| 1.075,4 | 1.221,9 | 704,0 | 1.925,9 | 3.001,3 |
Molise
| 224,8 | 283,5 | 329,0 | 612,5 | 837,3 |
Campania
| 3.509,2 | 4.498,4 | 4.494,0 | 8.992,4 | 12.501,6 |
Puglia
| 2.430,4 | 3.424,5 | 3.102,0 | 6.526,5 | 8.956,9 |
Basilicata
| 373,6 | 459,4 | 625,0 | 1.084,4 | 1.458,0 |
Calabria
| 1.193,0 | 1.691,0 | 1.977,0 | 3.668,0 | 4.861,0 |
Centro-Nord
| 47.974,0 | 41.548,2 | - 11.231,0 | 30.317,2 | 78.291,2 |
Mezzogiorno
| 8.806,5 | 11.578,7 | 11.231,0 | 22.809,7 | 31.616,2 |
Totale RSO ...
| 56.780,5 | 53.126,9 | 0,0 | 53.126,9 | 109.907,4 |
Fonte: Elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001).
A) IRAP, Addiz, IRPEF, accisa benzina 8L/litro; al netto della copertura dei trasferimenti soppressi relativi a spese diverse dalla sanità.
E) Fabbisogno al netto delle entrate proprie, comprensivo di mobilità ed ex fondo perequativo.
Tributi propri | IVA in base alla popolazione | Compartecipazione IVA al 24,88 | Intervento Fondo perequativo | Totale fabbisogno | ||
F | G | H | I | L | M=G+I+L | |
Piemonte
| 6.994,2 | 5.245,7 | 12.074,6 | 3.004,2 | 1.526,7 | 9.776,6 |
Lombardia
| 17.931,7 | 13.448,8 | 25.813,1 | 6.422,7 | 0,0 | 19.871,5 |
Veneto
| 7.332,5 | 5.499,4 | 12.848,9 | 3.196,8 | 1.104,7 | 9.800,9 |
Liguria
| 2.126,8 | 1.595,1 | 4.545,3 | 1.130,9 | 1.477,4 | 4.203,4 |
Emilia-Romagna
| 7.062,4 | 5.296,8 | 11.355,1 | 2.825,2 | 1.336,6 | 9.458,6 |
Toscana
| 5.214,3 | 3.910,7 | 10.007,7 | 2.489,9 | 1.880,9 | 8.281,5 |
Marche
| 1.992,8 | 1.494,6 | 4.156,3 | 1.034,1 | 721,9 | 3.250,6 |
Umbria
| 1.075,1 | 806,3 | 2.374,1 | 590,7 | 651,0 | 2.048,0 |
Lazio
| 8.684,3 | 6.513,2 | 14.965,3 | 3.723,4 | 1.363,5 | 11.600,1 |
Abruzzo
| 1.414,4 | 1.060,8 | 3.610,2 | 898,2 | 1.042,3 | 3.001,3 |
Molise
| 301,4 | 226,1 | 917,4 | 228,2 | 383,0 | 837,3 |
Campania
| 4.419,3 | 3.314,5 | 16.265,2 | 4.046,8 | 5.140,3 | 12.501,6 |
Puglia | 3.052,4 | 2.289,3 | 11.489,5 | 2.858,6 | 3.809,0 | 8.956,9 |
Basilicata
| 488,4 | 366,3 | 1.694,8 | 421,7 | 670,0 | 1.458,0 |
Calabria
| 1.587,7 | 1.190,8 | 5.713,4 | 1.421,5 | 2.248,7 | 4.861,0 |
Centro-Nord
| 58.414,1 | 43.810,6 | 98.140,5 | 24.417,8 | 10.062,8 | 78.291,2 |
Mezzogiorno
| 11.263,6 | 8.447,7 | 39.690,5 | 9.875,0 | 13.293,5 | 31.616,2 |
Totale RSO ...
| 69.677,7 | 52.258,3 | 137.831,0 | 34.292,8 | 23.356,3 | 109.907,4 |
Fonte: Elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001).
I) Aliquota di copertura del fabbisogno della Lombardia.
Appare chiaro che gli elementi distintivi del modello proposto si trovano nel complesso compartecipazione/perequazione. Questa soluzione appare corretta ed equilibrata in via di principio e di fatto. Veniamo da un sistema caratterizzato da un forte centralismo, in cui la fiscalità si fonda anzitutto su alcuni grandi tributi erariali. L'evoluzione verso un corretto federalismo fiscale pone dunque l'accento sulla compartecipazione al gettito dei tributi anzidetti. Soluzioni di federalismo fiscale diverse sarebbero certo ipotizzabili, ma sono sconsigliate da argomenti di grande rilievo, come ad esempio la necessità di garantire il servizio del debito pubblico. E anche dal fatto che in un sistema strutturalmente divaricato nella distribuzione territoriale della ricchezza non si potrebbe porre un accento primario sull'autonomia impositiva e sui tributi propri di regioni ed enti locali, perché la ristrettezza della base impositiva in alcuni territori rispetto ad altri condurrebbe fatalmente a un aggravarsi degli squilibri territoriali.
Infine, le risorse eventualmente disponibili in esubero dopo la distribuzione del fondo perequativo verrebbero destinate in modo automatico a obiettivi di riequilibrio.
Nella proposta di legge che qui si presenta il modello posto dall'articolo 119 della Costituzione viene attuato in modo lineare e compiuto. Il cardine del modello si trova nella compartecipazione commisurata sulla regione a maggiore capacità fiscale. Gli obiettivi principali sono la copertura integrale del fabbisogno e la perequazione rigorosamente verticale. Mantenendo fermi gli obiettivi, politicamente irrinunciabili e solidamente fondati nella norma costituzionale, anche soluzioni tecniche diverse sarebbero accettabili. In ogni caso, nella proposta di legge che qui si presenta, tributi propri, compartecipazione e perequazione si integrano in modo armonico, con un principio di apertura anche sul profilo del riequilibrio. Si realizzano così in pieno gli obiettivi assunti dalla norma costituzionale, e soprattutto si pone attenzione alla realizzazione di un federalismo fiscale attento alle esigenze delle aree economicamente sfavorite, e pienamente idoneo ad assicurare i fondamentali profili di coesione sociale e di unità del Paese. E si crea in concreto lo spazio per un recupero dei divari strutturali, per una riduzione progressiva di una mobilità sanitaria assai costosa in termini sia economici che sociali, per una risposta efficace alla domanda di eguaglianza che si pone con forza quando si toccano diritti costituzionalmente protetti come il diritto alla salute.
Per le funzioni diverse dalla sanità si è scelta la via della delega legislativa. Si mantiene fermo l'impianto sistematico fin qui delineato, partendo in particolare dalla premessa della copertura integrale del fabbisogno e dalla distinzione concettuale tra livelli essenziali delle prestazioni e normale esercizio delle funzioni. Pur essendo astrattamente migliore una puntuale e completa disciplina normativa distinta per funzioni, l'attuale situazione di incertezza nel rapporto Stato-regioni derivante dalla delicata fase di passaggio conseguente all'entrata in vigore delle nuove norme di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione rende in concreto preferibile una scelta diversa. D'altra parte, la compiutezza del modello e dei princìpi definiti per la parte sanitaria rende tale scelta agevole e opportuna, prospettandosi la delega come completamento tecnico di un disegno già definito nella sua struttura essenziale. Si sottolinea altresì la prospettiva di proposta aperta, che per la parte di funzioni che ricadono in materia diversa da quella sanitaria può essere integrata ed arricchita, pur mantenendo la coerenza con quanto già disposto per la sanità.
Si sottolinea che la prospettiva di un'approvazione del disegno di legge di revisione costituzionale sulla cosiddetta «devolution» non incide sulla proposta di legge che qui si presenta. Questa si richiama all'articolo 119 della Costituzione, che rimane in prospettiva immutato. Non si tocca in alcun modo il profilo delle competenze costituzionalmente definite in materia sanitaria, e si guarda esclusivamente alla distribuzione delle risorse, commisurandola alle esigenze dei cittadini.
Rimane al di fuori dell'ambito della proposta di legge che qui si presenta il diverso problema della copertura del fabbisogno
1. La presente legge adegua la disciplina finanziaria di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, alle norme contenute nell'articolo 119 della Costituzione, assicurando la copertura integrale del fabbisogno, garantita dallo stesso articolo 119, e il rispetto dei princìpi di perequazione, solidarietà e riequilibrio a favore del Mezzogiorno e delle altre aree economicamente svantaggiate del Paese.
2. Le disposizioni del capo II della presente legge definiscono il fabbisogno finanziario netto alla cui copertura lo Stato provvede ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
1. Lo Stato stabilisce gli standard riferiti al normale esercizio delle funzioni attribuite alle regioni in materia sanitaria, al fine di determinare, con riferimento ad essi, l'ammontare di risorse che consente a ciascuna regione di finanziare integralmente, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, le predette funzioni.
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e ai fini dell'intervento sostitutivo a tutela dell'unità giuridica ed economica del Paese di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, lo Stato determina, altresì, le prestazioni sanitarie che rientrano nei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
1. Gli standard di assistenza, come determinati ai sensi dell'articolo 2, sono raffrontati con il fabbisogno finanziario di ciascuna regione che è stabilito, per i primi tre anni successivi al 2004, in misura pari alla spesa delle regioni sostenuta per la competenza nell'esercizio 2001, cui si applica, per ciascun anno, il tasso programmato
1. A fronte del fabbisogno finanziario di cui all'articolo 4 sono poste le tariffe base applicate per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria. Le predette tariffe sono determinate sulla base degli importi per l'anno 2001, cui si applica, per ciascun anno, il tasso programmato di inflazione.
1. Il fabbisogno netto è commisurato alla differenza tra il fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 4 e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 5.
2. A fronte del fabbisogno netto è posto un importo pari al 75 per cento delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle regioni, determinate sulla base degli importi risultanti per la competenza nell'esercizio 2001 con riferimento alla misura base di ciascun tributo.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono stabiliti entro il 31 dicembre 2004, applicando per ciascun anno al dato risultante per il 2001 il tasso programmato di inflazione e gli aggiustamenti resi necessari da variazioni di norme fiscali. Negli anni
1. Alla copertura della differenza tra fabbisogno netto ed entrate proprie, come determinati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 6, si provvede attraverso una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferibile al territorio di ciascuna regione. La quota della partecipazione è, per tutte le regioni, uguale a quella necessaria ad assicurare la copertura integrale della differenza predetta nella regione con maggiore capacità fiscale.
2. Si intende per gettito riferibile, di cui al comma 1, l'importo del prelievo IVA che può essere attribuito a ciascuna regione sulla base di un indicatore riferito alla popolazione residente.
1. Alla copertura della ulteriore differenza tra il fabbisogno netto e le risorse finanziarie delle regioni si provvede, ai sensi dell'articolo 119, commi terzo e quarto, della Costituzione, mediante contributi perequativi.
2. Per il finanziamento dei contributi perequativi di cui al comma 1 è istituito un fondo nel bilancio dello Stato la cui dotazione, per il primo anno di attuazione della presente legge, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IVA, ovvero in misura pari a una percentuale del predetto gettito tale da assicurare la copertura del fabbisogno di cui all'articolo 4, ad integrazione delle risorse regionali di cui agli articoli 6 e 7. A tale fine, la percentuale eventualmente superiore al 20 per cento del gettito IVA è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei
a) assicurare il finanziamento del normale esercizio delle funzioni attribuite in materia sanitaria con le risorse stabilite ai sensi della presente legge;
b) provvedere alla copertura, sulla base dei dati del precedente esercizio, dell'importo necessario a compensare lo sforzo fiscale, come definito nell'articolo 10;
c) finanziare, per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse di cui alla lettera a), gli obiettivi di riequilibrio indicati all'articolo 11.
1. L'importo delle risorse di cui agli articoli 7 e 8 è aggiornato annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni.
2. Per ciascuna regione, le risorse erariali erogate nella forma di compartecipazioni e di contributi, definite pro capite sulla base della popolazione rideterminata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono in
1. Lo Stato concorre allo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante attraverso un contributo tale da ridurre del 90 per cento il divario tra il maggior gettito di incrementi della tariffa dei tributi mediamente risultante per le regioni la cui capacità fiscale supera il valore medio nazionale ridotto del 10 per cento e il maggior gettito riferito a più elevate aliquote, rispetto al livello base, applicate dalle regioni i cui valori pro capite delle basi imponibili risultano almeno del 10 per cento più bassi rispetto al valore medio nazionale.
1. L'importo del contributo di cui all'articolo 10 è raddoppiato ove il maggior gettito prodotto dallo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante sia destinato a programmi di investimento riferiti al potenziamento delle strutture sanitarie che siano in linea con gli obiettivi di riequilibrio definiti a livello nazionale o in sede di Unione europea.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
a) determinazione del fabbisogno complessivo di cui deve essere assicurata la copertura con riferimento alle procedure descritte nelle specifiche tecniche contenute nell'allegato A, parte I, punto 2, lettera d), annesso al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56;
b) copertura parziale del fabbisogno con le tariffe base applicate per la partecipazione degli utenti alle spese regionali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 nonché con una quota del 15 per cento delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle regioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6;
c) copertura della restante parte del fabbisogno attraverso i meccanismi di compartecipazione e di perequazione indicati dagli articoli 7 e 8, in una misura determinata per ogni triennio con la legge finanziaria, al fine del finanziamento integrale del fabbisogno necessario al normale svolgimento delle funzioni.
1. Gli articoli 1, commi 1, 2 e 4, 2 e 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Le restanti disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, si applicano in quanto compatibili e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge.
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