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PDL 5154

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5154

 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRANO

Nuove norme in materia di detenzione e trasporto delle armi antiche

Presentata il 15 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intendono liberalizzare la detenzione e lo scambio di armi antiche, eliminando tutti i vincoli burocratici fino ad ora previsti. Si intende fissare, infatti, attraverso una modifica alla normativa vigente, una disciplina più trasparente e razionale in materia di armi antiche.
      La legislazione vigente in materia di armi è il frutto della stratificazione, malamente armonizzata, di una lunga serie di norme e disposizioni di varia natura, che ha le sue origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; a questi atti normativi si sono aggiunti, nel tempo, altri provvedimenti. In particolare, con la legge 18 aprile 1975, n. 110, fu sancito il divieto di detenzione di armi antiche, sia da fuoco che bianche, senza apposita licenza, prescrivendone peraltro la denuncia, pezzo per pezzo, ai commissariati di pubblica sicurezza, e furono vietati, inoltre, il trasporto e la compravendita senza preventiva autorizzazione. Una normativa che, di fatto, rese impraticabile il libero collezionismo, la conservazione, il restauro e lo studio accademico di oggetti storici, aventi spesso un notevole valore artistico e la cui capacità offensiva è praticamente inesistente, e che avviò invece un regime di vessazione contro i detentori di armi antiche, costretti a percorrere i tortuosi vincoli burocratici. Dal 1975 centinaia di armi del 1500-1800, pezzi di vetuste e prestigiose collezioni nobiliari e patrizie, vere
 

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miniere di storia e di arte armiera italiana, vennero esportate clandestinamente per salvaguardarle da probabili sequestri, rinchiuse in cassette di sicurezza o vendute, perse per sempre dall'Italia.

      Nel 1990 il legislatore, conscio della insostenibilità della situazione, varò la legge n. 36, grazie alla quale i cittadini erano finalmente liberi di possedere, comperare, vendere e trasportare armi antiche senza licenze, denunce o autorizzazioni, purché quelle da fuoco fossero «inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile dei congegni di lancio o di sparo» e quelle bianche «per difetto ineliminabile della punta o del taglio». La conseguenza fu che i collezionisti di armi da fuoco antiche dovettero saldare in ferro o in bronzo i preziosi e delicati meccanismi, capolavori di tecnologie d'epoca e di arti ornamentali, trasformandoli in solidi malloppi di metallo fuso, senza più componenti movibili, mentre i detentori di armi bianche furono costretti a recidere di netto le lame, potendo però mantenere il possesso delle impugnature.
      Dopo tale normativa, si vararono altri provvedimenti che, di fatto, contribuirono solo ad alimentare la già incerta legislazione in materia: la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», le varie norme contro la criminalità organizzata (a partire dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», oltre ad una miriade di circolari dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero, e per ultimo ma forse più importante il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, che recepisce la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Questa giungla normativa ha costretto in parecchi casi, a causa della scarsa chiarezza del dettato legislativo, a un comportamento addirittura extralegale o illegale tanti onesti cittadini il cui unico intento era invece soltanto quello di attenersi al rispetto della legge; l'esempio classico è quello dei collezionisti di armi antiche, spesso costretti a vere e proprie «acrobazie» per il possesso di armi la cui pericolosità sociale, come è facilmente dimostrabile, è praticamente inesistente.
      Le armi antiche, definite dall'articolo 2 della proposta di legge come quelle costruite prima del 1870, costituiscono infatti una minaccia assolutamente marginale; basti considerare che, affinché queste possano sparare, oltre a dover essere in ottimo e non solo in buono stato di conservazione, con la canna in perfette e non solo in ottime condizioni, pena il rischio di esplosione nelle mani di chi le impugna, necessitano di palle di piombo non più disponibili in commercio o di polvere da sparo nera, fuori uso dalla fine dell'Ottocento, o, se l'arma è a selce o a ruota, occorre procurarsi delle pietre focaie o dei cristalli di pirite, e se l'arma è a percussione, delle capsule fulminanti, di cui, peraltro, le pietre devono essere di forma e di misure giuste per l'arma, altrimenti non scagliano scintille. In più tale materiale non è reperibile in Italia, ma solo in Inghilterra, mentre la pirite può essere acquistata solo da aziende che trattano minerali.
      È dunque possibile fare sparare le armi antiche, anche se l'impresa richiede costosi macchinari e profonde conoscenze dell'ingegneria dei tempi, per poi ottenere un prodotto debole e poco affidabile.
      Quanto alle armi bianche, per avere una pari capacità offensiva basta acquistare nei comuni spacci un'ascia o più semplicemente coltelli da cucina, forbici, cesoie et similia.
      Non a caso dalla fine della guerra la cronaca non segnala un solo delitto, tentato o consumato, perpetrato con un'arma antica, da fuoco o bianca che sia.
      La presente proposta di legge non intende aggravare il caos normativo che regna in questo settore. Essa si limita semplicemente ad abrogare l'articolo 5 della legge n. 36 del 1990 che richiede come requisito necessario per la detenzione, la collezione e il trasporto di armi antiche, l'eliminazione della punta o del taglio ovvero dei congegni di sparo o di lancio, mutilando in pratica le armi anti
 

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che e azzerandone di fatto sia il valore storico che economico.
      Si auspicano dunque un rapido esame e l'unanime approvazione della presente proposta di legge di modifica della normativa vigente che, come si è cercato di dimostrare, rende la vita impossibile ai detentori di armi antiche, provoca il degrado e l'esportazione di cimeli preziosi, sperpera risorse ed energie delle Forze dell'ordine, rende l'Italia ridicola agli occhi degli studiosi e dei collezionisti d'Europa e d'America.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'acquisizione, la detenzione, la collezione, il commercio e il trasporto di armi antiche da fuoco e di armi bianche, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 3, sono consentiti senza necessità di licenza o di autorizzazione.

Art. 2.

      1. Ai sensi della presente legge sono armi antiche tutte le armi da fuoco avancarica e retrocarica prodotte anteriormente al 1o gennaio 1870, nonché tutte le armi bianche, di interesse storico o da collezione, anche se prodotte successivamente al 1o gennaio 1870.

Art. 3.

      1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge l'acquisizione, la detenzione, la collezione, il commercio e il trasporto di armi bianche, per il periodo in cui le stesse risultano essere in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia, ad eccezione delle armi bianche da parata.

Art. 4.

      1. L'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è abrogato.


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