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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5310-quater |
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1. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1o gennaio 2005, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
2. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro
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4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 1o gennaio 1963, n. 366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già esistente, controllata direttamente o indirettamente
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10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «, a seguito dell'approvazione» fino a: «delle aree» sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:
«1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468».
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4. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005.
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..................... È abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
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