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PDL 4734

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4734



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Disciplina dell'esercizio dell'attività di impresa agromeccanica

Presentata il 20 febbraio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi decenni il settore dell'agricoltura ha profondamente risentito dei significativi rivolgimenti e delle grandi trasformazioni avvenuti all'interno del quadro economico nazionale sulla spinta dell'evoluzione tecnologica, che ha dato luogo a situazioni del tutto peculiari, come quella riguardante l'impresa agromeccanica. Sotto molteplici aspetti la crescita e la trasformazione sono state vissute dal settore agricolo in maniera più difficoltosa che non da altri settori per la mancanza di un preciso e concreto intervento normativo da parte del legislatore, poco attento all'evoluzione e alle trasformazioni che avvenivano nel settore agricolo.
      Infatti, in un passato più o meno recente, è prevista la tendenza a privilegiare, a livello normativo, settori produttivi diversi da quello agricolo che, in verità, per la loro valenza quantitativa e la loro effettiva predominanza, nell'organigramma dei comparti economici, si presentavano in primo piano sulla scena nazionale e, così, assorbivano le energie e maggiormente catturavano le attenzioni dei poteri statali, a scapito di determinati fenomeni che, frutto della trasformazione e dell'evoluzione del settore agricolo, andavano assumendo, nell'ambito dell'agricoltura, notevolissima rilevanza, divenendo cardini imprescindibili della struttura economica rurale.
      La presente proposta di legge, infatti, si pone come principale compito quello di colmare uno dei tanti vuoti legislativi esistenti nel settore agricolo, disciplinando l'attività delle cosiddette «imprese agromeccaniche», costrette fino ad oggi ad operare nella pressoché totale assenza di un qualsiasi strumento normativo che le prenda in considerazione. L'esigenza di una legge in materia si attesta sulla necessità
 

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e sulla conseguente ricercata idoneità di tale strumento per il soddisfacimento di una pluralità di interventi e di soggetti. Infatti, l'impresa agromeccanica, come definita all'articolo 2 della presente proposta di legge, è sostanzialmente una impresa di servizi che opera nel mondo del lavoro agricolo, effettuando, con l'ausilio di mezzi meccanici, tutte le lavorazioni richieste dai vari tipi di coltura, praticati a seconda delle diverse vocazioni delle aree che sono destinate all'agricoltura.
      È innegabile e incontestabile l'importanza che l'ausilio dei mezzi meccanici ha avuto e continua ad avere nel settore agricolo per la lavorazione dei fondi agricoli, per la raccolta, la prima trasformazione e la conservazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione degli stessi. Il loro impiego ha, da un lato, sostituito le «braccia» dei contadini e dei braccianti, protagonisti di un non tanto lontano passato, dall'altro, ha consentito di praticare più razionalmente e accuratamente le colture tradizionali, così come di introdurne di nuove.
      Fruitori dei servizi offerti dalle imprese agromeccaniche sono i soggetti più vari, dall'azienda agricola, il cui titolare non coltiva direttamente i fondi ma si avvale dell'opera di terzi, all'imprenditore coltivatore diretto, che non dispone di determinati tipi di macchinari, necessari a soddisfare le esigenze della propria azienda. È chiaro che, in tale contesto, l'impresa agromeccanica è venuta a configurarsi come elemento portante della struttura economica del settore, specie nelle zone caratterizzate da una produzione agricola di livello elevato. Infatti, l'elevato costo dei macchinari, il cui acquisto rappresenta un investimento eccessivo e, comunque, antieconomico per molte aziende agricole, unitamente all'elevata specializzazione conseguita dalle imprese agromeccaniche, hanno fatto sì che, nel corso degli anni, l'impresa agromeccanica raggiungesse un ruolo produttivistico fondamentale. La presente proposta di legge, prendendo atto di una tale situazione, ha, infatti, lo scopo di dettare norme di principio alle regioni per regolamentare e disciplinare un settore attorno al quale ruotano una pluralità di interessi: l'interesse dei committenti ad avere come controparti contrattuali delle imprese effettivamente qualificate e affidabili, sia sotto il profilo tecnico che economico; l'interesse degli stessi titolari dell'impresa agromeccanica a muoversi nell'ambito di certezze normative ma anche ad evitare che sul mercato operino individui non in possesso dei requisiti tecnici indispensabili a garantire la buona qualità del servizio; l'interesse della collettività ad un corretto e rispettoso trattamento dell'ambiente.
      A ciò aggiunga, infine, l'interesse delle regioni al controllo di un settore economicamente rilevante tanto sotto il profilo fiscale, che previdenziale, che di pubblica incolumità. Per conseguire la tutela e il soddisfacimento di siffatti interessi, all'articolo 5 viene, infatti, prevista l'istituzione, da parte delle regioni, di un registro regionale delle imprese agromeccaniche, a cui potranno iscriversi quelle imprese aventi il possesso di precisi requisiti tecnico-profesisonali, necessari ad assicurare una buona qualità del servizio. Si ritiene, infatti, che l'iscrizione al registro rappresenti il mezzo più idoneo per tutelare quelle imprese agromeccaniche che hanno svolto la loro attività in regola con certi requisiti tecnici, ma al di fuori di ogni disciplina legislativa e, di conseguenza, per colpire quelle «abusive». Si tratta, in altre parole, di regolamentare un settore fin troppo a lungo lasciato senza certezze normative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge sono il miglioramento delle professionalità delle imprese che effettuano lavorazioni meccaniche per conto terzi in agricoltura e la tutela dei produttori agricoli che ricorrono all'impiego di attrezzature di terzi per la conduzione dei propri fondi.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare l'esercizio dell'attività agromeccanica nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge.
      3. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

           a) attività agromeccanica: qualsiasi prestazione d'opera che, effettuata con l'ausilio degli idonei mezzi meccanici, è diretta, o comunque utilizzata, per la lavorazione dei fondi agricoli, per la raccolta, per la prima trasformazione e per la conservazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione degli stessi, su commissione dei relativi proprietari o concessionari;

          b) impresa agromeccanica: l'impresa che, sia in forma individuale sia in forma

 

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di società, ha per oggetto lo svolgimento di attività agromeccanica.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Chiunque intende commissionare le prestazioni d'opera di cui all'articolo 2, è tenuto ad avvalersi esclusivamente delle imprese agromeccaniche iscritte al registro regionale delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 5.

Art. 4.
(Abilitazione all'esercizio dell'attività agromeccanica).

      1. L'attività agromeccanica può essere esercitata, sull'intero territorio regionale, solo ed esclusivamente dalle imprese iscritte al registro regionale delle imprese agromeccaniche di cui all'articolo 5 e in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 5.
(Registro regionale delle imprese agromeccaniche).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese agromeccaniche, di seguito denominato «registro».
      2. L'iscrizione al registro, tenuto da un'apposita commissione disciplinata dall'articolo 7, è concessa previo accertamento della qualificazione professionale dell'impresa e dell'idoneità tecnica e antinfortunistica del macchinario, delle attrezzature e degli impianti di prima trasformazione in dotazione dell'impresa stessa.
      3. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è rinnovabile.

 

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      4. Le regioni possono istituire corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività agromeccanica.

Art. 6.
(Iscrizione al registro).

      1. Per la prima iscrizione al registro e per i successivi rinnovi le imprese interessate devono, alle condizioni e con le modalità fissate dalle regioni, dichiarare la tipologia delle lavorazioni meccaniche che intendono effettuare e le caratteristiche della dotazione tecnica di cui si avvalgono, nonché le unità lavorative impiegate.
      2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le imprese interessate sono tenute a presentare la seguente documentazione:

          a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

          b) la copia della denuncia di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;

          c) l'avvenuta copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'impiego del macchinario con il quale è realizzata l'attività agromeccanica;

          d) l'atto notorio riportante l'elenco delle macchine e delle attrezzature meccaniche di cui l'impresa è proprietaria e le copie delle relative fatture di acquisto, nonché, se previsti, dei documenti per l'immatricolazione o la targatura.

Art. 7.
(Commissione per la tenuta del registro).

      1. Le regioni disciplinano la costituzione e le modalità operative della commissione incaricata della tenuta del registro di cui all'articolo 5, comma 2.

 

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      2. La commissione è composta:

          a) dal presidente, di nomina regionale;

          b) da un rappresentante dell'ispettorato del lavoro competente per territorio;

          c) da un rappresentante dell'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio;

          d) da un numero paritetico di rappresentanti delle imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli.

      3. La commissione, che rimane in carica tre anni, può essere integrata da altri componenti designati dalle regioni.

Art. 8.
(Compiti della commissione).

      1. Fra i compiti attribuiti alla commissione di cui all'articolo 7, le regioni devono prevedere l'accertamento dei requisiti di professionalità organizzativa e funzionale dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia fiscale e del lavoro, nonché delle prescrizioni a carattere ambientale.
      2. La Commissione deve altresì fornire alle amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte al registro e ogni altra informazione inerente alle medesime imprese.

Art. 9.
(Diritti regionali di iscrizione e di concessione).

      1. Per l'iscrizione delle imprese agromeccaniche al registro le regioni possono prevedere l'imposizione di un diritto di iscrizione o di una tassa di concessione per ogni rinnovo annuale.

 

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Art. 10.
(Sanzioni amministrative).

      1. A chiunque esercita attività agromeccanica senza essere iscritto al registro si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 1.550 euro, elevabile a 2.580 in caso di recidiva.

Art. 11.
(Prestazioni d'opera occasionali).

      1. Alle prestazioni d'opera occasionali di cui all'articolo 2139 del codice civile non si applicano le disposizioni della presente legge.


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