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PDL 5339

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5339



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURO, FALLICA, GERMANÀ, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, BAIAMONTE, FLORESTA, GAZZARA, GIUDICE, GRIMALDI, MARINELLO, MISURACA, MORMINO, STAGNO D'ALCONTRES

Norme per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare

Presentata il 7 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni si è assistito a un sensibile aumento dei prezzi al consumo nel settore agroalimentare che ha determinato una generale confusione e forti preoccupazioni tra i cittadini.
      È, quindi, necessario intervenire per garantire una maggiore trasparenza nel mercato e per far sì che il consumatore conosca la differenza del prezzo del prodotto all'origine della filiera e al momento della sua immissione nel mercato.
      La presente proposta di legge ha infatti come obiettivo quello di garantire al consumatore la corretta informazione sulla formazione del prezzo del bene attraverso la tracciabilità dei prezzi.
      Il venditore dovrà esporre sui prodotti in vendita il prezzo della merce all'origine, almeno un prezzo intermedio e il prezzo finale in modo che il cittadino sia informato in modo corretto sulla dinamica del prezzo e possa fare le scelte più adeguate.
      Si tratta di una proposta di legge che renderà il mercato più trasparente e fornirà al cittadino adeguate risposte circa la dinamica dei prezzi a tutto vantaggio sia dei consumatori, sia dei produttori, evitando rincari speculativi da parte della rete commerciale.
      Con la presente proposta di legge si eviteranno abusi relativi ai rincari dei prezzi al consumo e si attuerà un meccanismo di controllo dell'intera filiera. In tale modo si renderà la dinamica dei prezzi più coerente con il mercato e si offrirà al consumatore un prodotto di cui conosce, con esattezza, il prezzo di origine della merce e il prezzo finale in modo da evitare costi eccessivi di intermediazione.
 

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      Con la proposta di legge, quindi, sia il consumatore che il venditore saranno garantiti in una logica di massima correttezza e trasparenza.
      Il consumatore potrà orientare i propri acquisti avendo a disposizione maggiori informazioni sulla dinamica dei prezzi e potrà fare le sue scelte in modo più consapevole.
      Il testo della presente proposta di legge si riallaccia idealmente e materialmente all'articolo 23 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, collegato alla manovra economica per il 2003, con cui il Governo ha fornito una prima risposta al problema dell'incremento dei prezzi dei generi di largo consumo. In tale articolo, la cui rubrica recita «lotta al carovita» si prevedeva una revisione degli studi di settore per le aree commerciali in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. Inoltre si prevedeva l'istituzione di un fondo destinato ad iniziative per il calmieramento dei prezzi poste in essere dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da ultimo, si incentivava la creazione di osservatori dei prezzi.
      A tali previsioni l'articolato proposto aggiunge l'obbligo per il commercio al dettaglio di esporre il prezzo all'origine e i prezzi intermedi delle filiere dei beni venduti. Tale obbligo è connesso a quello già vigente in materia di esposizione, chiara e inequivoca del prezzo di vendita, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, di riforma del commercio.
      Con la proposta di legge si è inteso stabilire anche l'esposizione dei prezzi intermedi assieme alla possibilità di indicare i costi fissi aziendali ripartiti per prodotto, affinché sia chiaro che la parte politica alla quale appartengo non intende considerare il commercio al dettaglio quale unico responsabile dell'incremento dei prezzi. L'aumento infatti va imputato a numerosi fattori quali l'aumento dei costi di trasporto, dei prezzi intermedi di filiera e dei costi per l'esercizio dell'attività (tariffe, imposte locali, fitti e canoni).
      Da ultimo si è prevista la medesima sanzione, già stabilita dal citato decreto legislativo n. 114 del 1998, per le violazioni in materia di esposizione dei prezzi. La sanzione pecuniaria attualmente va da 516 euro a 3.096 euro. Come è noto i proventi di tali sanzioni devono andare ai comuni per potere essere utilizzati nella realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-quater. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.
      2-quinquies. Il prezzo di origine di cui al comma 2-quater è certificato dalla fattura di vendita del produttore e viene comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.
      2-sexies. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 2-quater del presente articolo deve essere effettuata nei modi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale.
      2-septies. La mancata esposizione del prezzo di origine e di almeno un prezzo intermedio o la loro indicazione in modo non chiaro comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati ai comuni per le iniziative di cui al comma 2».


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