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PDL 5297

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5297



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, BOTTINO, BURTONE, CARRA, COLASIO,
DUILIO, LADU, LUSETTI, MEDURI

Modifica alla tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei docenti

Presentata il 28 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Si è molto discusso tra gli insegnanti precari della scuola circa gli elementi di illegittimità e di incostituzionalità della legge 4 giugno 2004, n. 143, recentemente approvata dal Parlamento, che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97.
      Il caos venutosi a creare è davvero rilevante. Molti insegnanti precari si stanno rivolgendo ai tribunali per combattere le iniquità legislative introdotte in un decreto-legge «di fine corsa». Pur non volendo essere delle Cassandre, i centri servizi amministrativi molto probabilmente non riusciranno a redigere per tempo le graduatorie e a fare partire in maniera decorosa il prossimo anno scolastico.
      Gli effetti del citato decreto-legge n. 97 del 2004 sono devastanti. Esso permette i ribaltamenti nelle graduatorie (per cui gli ultimi diventano i primi) e ogni diritto acquisito diventa carta straccia.
      La previsione di cui alla lettera h) del punto B.3) della lettera B) della tabella annessa al citato decreto-legge n. 97 del 2004, non trova motivi di raccordo con il diritto primario dei lavoratori all'equo trattamento trascurando la possibilità che
 

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i docenti prestino servizio in plessi di sezioni staccate che per loro configurazione territoriale non sono assimilabili alla scuola dalla quale dipendono.
      Il legislatore avrebbe dovuto fare riferimento alle sedi di servizio e quindi precisare almeno che detta sede non coincide di fatto e di diritto con la scuola di titolarità e che il punteggio doppio è da riconoscere solo ai docenti operanti in località situate al di sopra dei 600 metri dal livello del mare. Non averlo fatto è motivo di fondata contestazione per le incongruenze che ne discendono e per la confusione che sta interessando questo avvio di anno scolastico. Inoltre è da evidenziare che, per quanto attiene al merito, la tabella annessa alla legge 1o marzo 1957, n. 90, riportante l'elenco dei comuni cosiddetti «di montagna» risulta inattuale e quindi fuorviante. Molti comuni che nel 1957 erano riconosciuti come sedi disagiate oggi sono facilmente raggiungibili mentre altri comuni vengono ignorati, determinando un grave discrimine e pregiudizio tra gli insegnanti interessati.
      È l'accezione stessa del disagio che dovrebbe essere rivisitata dal legislatore che ovviamente non può certo fermarsi al solo dislivello altimetrico.
      Per questo, per la sua inefficacia e la palese iniquità, si chiede con la presente proposta di legge l'abrogazione del dispositivo di legge di cui alla lettera h) del punto B.3) della lettera B) della tabella annessa al citato decreto-legge n. 97 del 2004, riguardante il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna ai sensi della legge 1o marzo 1957, n. 90.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera h) del punto B.3) della lettera B) della tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è abrogata.


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