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PDL 5320

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5320



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Disposizioni per la valorizzazione dei beni archeologici

Presentata il 1o ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Esistono in Italia enormi fondi archeologici chiusi nei magazzini delle soprintendenze o negli scantinati dei musei dei quali spesso non si conosce neppure il numero per mancanza d'inventari completi, pezzi che per la loro importanza marginale da un punto di vista scientifico o artistico non avranno mai l'onore dell'esposizione o della vetrina.
      Rendere fruibili i beni in mano pubblica, ma totalmente sconosciuti, è il fine che si propone la presente proposta di legge.
      L'intento della proposta di legge è di dare inizio ad una vasta operazione di marketing di carattere turistico facendo vieppiù apprezzare le ricchezze di cui dispone questo Paese ad un pubblico quanto più vasto è possibile rispetto a quello che abitualmente frequenta i musei e facendo sì che le nostre tradizioni possano essere presenti in luoghi frequentati da una vasta platea di pubblico.
      Al contempo si crea un flusso finanziario in favore dei soggetti preposti alla tutela del patrimonio archeologico che necessitano per i propri fini istituzionali di sempre maggiori risorse. Al fine di garantire la migliore tutela e conservazione del bene esposto, la proposta di legge prevede la stipula di un'assicurazione e l'attivazione di tutte le misure di sicurezza necessarie alla conservazione del bene.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli enti pubblici e privati, e i soggetti privati che svolgono attività con finalità turistiche o ricettive, i gestori di stazioni aeroportuali, metropolitane e ferroviarie possono richiedere alle soprintendenze competenti, esclusivamente per fini espositivi, beni archeologici di non primario interesse storico o artistico giacenti nei fondi delle soprintendenze medesime.
      2. Il soprintendente, previo accertamento in merito alla idoneità del richiedente alla conservazione, alla custodia e alla esposizione dei beni richiesti ai sensi del comma 1, ne concede il comodato, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile alla scadenza, previo pagamento annuo per ciascun pezzo di una somma compresa tra 25 euro e 150 euro. L'ammontare della somma varia in misura proporzionale alla stima del valore dell'opera ed è stabilita dalla soprintendenza competente previa valutazione tecnica di merito.
      3. La somma di cui al comma 2 resta nella disponibilità delle soprintendenze ed è destinata al perseguimento di fini istituzionali.

Art. 2.

      1. Al richiedente di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di assicurare il bene contro il furto, gli atti vandalici e il danneggiamento, secondo modalità proporzionali al valore e alla quantità dei pezzi esposti. Il richiedente ha inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure necessarie adeguate per la conservazione e la tutela del bene esposto.


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