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PDL 5246

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5246



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003

Presentato il 3 settembre 2004


      

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Onorevoli Deputati!

A)  Scopo, portata e motivi del provvedimento.

      Le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Ungheria, fondate su solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate nella storia più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e a un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una comune partecipazione ad iniziative di cooperazione regionale e in una fitta collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza degli Accordi bilaterali tra i due Paesi.

 

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      Il crescente rilievo delle tematiche scientifiche portò, nel 2000, alla firma di un nuovo Protocollo esecutivo, con validità triennale, incentrato soprattutto sullo sviluppo di piccole e medie imprese attraverso il trasferimento tecnologico, il risanamento ambientale del bacino del Danubio e progetti di telemedicina. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi diretti tra i quali quello tra il CNR e l'Accademia ungherese delle scienze; quello tra l'Università di Bologna e l'Università tecnica di Budapest e quello tra il Politecnico di Torino e la Facoltà di ingegneria dell'Università di Miskolc.
      L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale hanno pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo scientifico e tecnologico, in sostituzione di quello del 1965, che sia dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico.

B)  Illustrazione dell'articolato.

      Il testo dell'Accordo è composto da un breve Preambolo e da 16 articoli.
      Il Preambolo esprime il comune desiderio di affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche del nuovo millennio e concorda di elevare la qualità del sistema delle reciproche relazioni nel dominio scientifico.
      L'articolo I enuncia l'ambito dell'Accordo: esso includerà le forme e i settori più ampi possibili della cooperazione scientifica e incoraggerà la presenza dei contraenti ai programmi realizzati nel quadro dell'integrazione europea e lo sviluppo di iniziative aventi impatto regionale.
      L'articolo II sottolinea la necessità di incoraggiare le relazioni scientifiche interistituzionali e tra gli Enti di cooperazione di ricerca, di sviluppo e di educazione superiore.
      L'articolo III descrive le differenti forme di cooperazione, tra le quali si annoverano scambi di informazioni e data base, trasferimento di conoscenza e know-how scientifici e tecnologici, attuazione di progetti congiunti, costituzione di unità organizzative, workshop scientifici e seminari, uso comune di infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, preparazione di progetti bilaterali.
      L'articolo IV attribuisce particolare rilievo all'integrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese attraverso consultazioni e attività di formazione professionale, al sostegno dì proposte comuni nei Programmi Quadro dell'Unione europea, alla partecipazione di piccole e medie imprese in programmi di ricerca, al trasferimento di tecnologia verso le stesse.
      L'articolo V manifesta il desiderio di contribuire alla preparazione e all'attuazione di programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico regionali che favoriscano lo sviluppo delle regioni interessate. Inoltre, esso definisce il sostegno da dare ai progetti trilaterali.
      L'articolo VI riferisce sulla cooperazione tesa allo sviluppo delle risorse umane coinvolte nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.
      L'articolo VII contempla la possibilità di aggiungere altre forme di collaborazione, oltre a quelle definite dagli articoli da III a VI, da confermare per via diplomatica.
      L'articolo VIII delinea le priorità, individuate nei seguenti campi: miglioramento della qualità della vita; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; scienze ambientali e fisiche; biotecnologia e tecnologie agricole; patrimonio culturale nazionale.
      L'articolo IX assicura adeguata protezione alla proprietà intellettuale derivante dall'attuazione dell'Accordo. Essa sarà disciplinata dagli accordi esecutivi conclusi dalle organizzazioni cooperanti e sarà garantita dalle Parti in conformità alle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

 

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      L'articolo X precisa che quanto realizzato in base all'articolo IX sarà conforme alla legislazione nazionale dei Paesi contraenti e alle disposizioni adottate dalle organizzazioni internazionali cui esse aderiscono.
      L'articolo XI prospetta a Paesi terzi la possibilità di partecipazione, a loro spese (salvo diverso accordo tra le Parti), ai progetti e programmi attuati ai sensi dell'Accordo, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli III, IV e V.
      L'articolo XII stabilisce che le disposizioni dell'Accordo possono essere modificate solo di comune intesa fra le Parti.
      L'articolo XIII individua gli organi nazionali coordinatori per l'attuazione dell'Accordo; il Ministero degli affari esteri per la Parte italiana e il Ministero dell'educazione per la Parte ungherese.
      L'articolo XIV decide la costituzione di una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica che presiede alla gestione dell'Accordo, con compiti di promozione della cooperazione sulle tematiche individuate dall'Accordo medesimo e di selezione e valutazione dei programmi di interesse comune. Elemento innovativo della Commissione, che si riunirà, qualora necessario, ogni tre anni, è la facoltà di istituire gruppi di lavoro temporanei per lo studio di specifici problemi scientifici.
      L'articolo XV dispone la risoluzione per via negoziale fra le Parti delle controversie relative all'attuazione e all'interpretazione dell'accordo.
      L'articolo XVI definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione dell'ultima notifica), durata (illimitata), e denuncia dell'Accordo. La denuncia o la revisione dell'Accordo non pregiudicano lo svolgimento dei progetti in corso e non mettono in discussione i diritti e gli impegni delle Parti assunti nel quadro dell'Accordo medesimo. Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo cesserà inoltre di avere validità quello firmato il 21 settembre 1965.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo quadro tra l'Italia e l'Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli.

            Articolo III, punti 2 e 3:

        Al fine di attuare i progetti congiunti di ricerca e sviluppo tecnologico e di facilitare il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, si prevede lo scambio di esperti, docenti e ricercatori fra i rispettivi Paesi.
        Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 47 soggiorni di ricerca di breve durata e 47 soggiorni di lunga durata, ospitando annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 47 docenti o ricercatori per 10 giorni
(euro 93 al giorno x 10 giorni x 47 persone) = 43.710

n. 47 docenti o ricercatori per un mese.
(euro 1.300 x 1 mese x 47 persone) = 61.100

Spese di assicurazione
(euro 30 a persona per 94 persone) = 2.820

        Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Budapest 47 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 47 biglietti aerei A/R Roma/Budapest
(euro 500 x 47 persone) = 23.500

        Totale onere (Articolo III, punti 2 e 3) = euro 131.130

 

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        Articolo III, punti 4, 5 e 7:

        Per sostenere le attività delle unità organizzative miste (gruppi e laboratori) rivolte al miglioramento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per organizzare i seminari e le conferenze scientifiche e per preparare, inoltre, i progetti bilaterali e la partecipazione in quelli multilaterali nelle materie di reciproco interesse, viene previsto, da parte italiana, un apporto di un contributo quantificato in euro 70.000.

        Totale onere (Articolo III, punti 4, 5 e 7) = euro 70.000

        Articolo IV, punti 1 e 3:

        Per sostenere le attività di formazione in favore della comunità scientifica ungherese, per facilitare la preparazione della partecipazione ungherese ai Programmi quadro dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, per organizzare le consultazioni ed i seminari rivolti a promuovere la partecipazione delle imprese dei rispettivi Paesi ai programmi di ricerca e sviluppo, viene prevista la concessione di un contributo quantificato in euro 30.000.

        Totale onere (Articolo IV, punti 1 e 3) = euro 30.000

        Articolo V:

        Per finanziare la partecipazione italiana alle riunioni preparatorie, per organizzare le conferenze ed i seminari, per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche per via informatica, per sostenere, altresì, le attività di assistenza nella preparazione dei progetti di finanziamento da presentare alla Unione europea e nel quadro della iniziativa Centro Europea (INCE), viene previsto un nostro contributo, quantificato in euro 25.000.

        Totale onere (Articolo V) = euro 25.000

        Articolo VI:

        Allo scopo di consentire la partecipazione dei ricercatori ungheresi alle attività di formazione professionale, nonché gli studi post-dottorato presso i centri e gli organismi di ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di n. 26 borse di studio.
        La relativa spesa è così quantificabile:

(euro 620 x n. 26 borse) = euro 16.120

spese di assicurazione
(euro 26 x 26 persone) = euro 676


        Totale onere (Articolo VI) = euro 16.796

 

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        Articolo XIV:

        Per l'esame dei programmi operativi, si prevede la costituzione di una Commissione mista che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Ungheria ed in Italia.
        Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

        Spese di missione:

pernottamento
(euro 139 al giorno x 3 persone X 3 giorni) = euro 1.251

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 97,27 cui si aggiungono euro 29,20 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 97,27 viene ridotto di euro 32,40, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 94,10 + euro 37) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(euro 131 x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.179

        Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma - Budapest.
(euro 500 x 3 persone = euro 1.500 + euro 75
quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.575

        Totale onere (Articolo XIV) = euro 4.005

        Di detto onere, l'importo di euro 1.335 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 1.335 per l'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:


Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Art. III, punti 2-3
euro 131.130
euro 131.130
euro 131.130
Art. III, punti 4, 5, e 7
euro 70.000
euro 70.000
euro 70.000
Art. IV, punti 1 e 3
euro 30.000
euro 30.000
euro 30.000
Art. V
euro 25.000
euro 25.000
euro 25.000
Art. VI
euro 16.796
euro 16.796
euro 16.796
Art. XIV
----
----
euro 4.005
Totale
euro 272.926
euro 272.926
euro 276.931
In cifra tonda
euro 272.925
euro 272.925
euro 276.930
 

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        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge e relative allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, dei contributi per sostenere le attività delle unità organizzative miste, le consultazioni, riunioni preparatorie, seminari e conferenze, la preparazione dei progetti, le attività di formazione e di assistenza per la preparazione ai Programmi quadro dell'Unione europea e della Iniziativa del Centro europeo (INCE), costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo.

        La collaborazione scientifica e tecnica fra Italia e Ungheria è contemplata dall'Accordo scientifico e tecnologico firmato a Budapest il 21 settembre 1965.
        L'evoluzione nel frattempo avutasi nei rapporti italo-ungheresi in campo scientifico e tecnologico ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza del suddetto strumento ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più rapidamente che in passato. È stata peraltro rilevata l'opportunità di predisporre una regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale creati o trasferiti nell'ambito delle attività di collaborazione scientifica e tecnologica.
        Il nuovo strumento normativo soddisfa tali esigenze.

B)  Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

C)  Incidenza delle norme preposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'articolo X del nuovo Accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le legislazioni nazionali e le disposizioni adottate dalle organizzazioni internazionali cui esse aderiscono.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

F)  Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

 

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G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

        Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2.  Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.

        Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

        I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto contenuto in materia scientifica nell'Accordo scientifico del 1965.

3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazione della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

        Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico e tecnologico tra i due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia, hanno indotto i Governi italiano e ungherese ad assumere l'iniziativa di concludere un nuovo Accordo in materia di collaborazione scientifica e tecnologica, che sostituisca quello firmato nel 1965.
        Per quanto attiene agli elementi di impatto della regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti, Università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche ed artistiche.

B) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante al Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e prevederà, qualora si renda necessario, la riunione periodica di una Commissione mista, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti ed affiancata da esperti di enti od istituzioni.
        Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
        La Commissione mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.
        Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dal Ministero degli affari esteri.
        Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio scientifico dei due Paesi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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