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PDL 5304

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5304



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

Presentato il 29 settembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo con la Repubblica dell'India ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
      Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
      In particolare i singoli articoli dell'Accordo prevedono:

          l'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo: rafforzare la cooperazione nel

 

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campo della difesa su basi di reciprocità, in conformità alle rispettive norme interne e ai propri impegni internazionali;

          l'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo;

          l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

              sicurezza e politica di difesa;

              operazioni umanitarie e di peace-keeping;

              organizzazione e gestione delle Forze armate;

              informatica;

              partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

              visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

              politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

              assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa;

          l'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio di materiali d'armamento dei quali viene data anche una chiara definizione, costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali d'armamento;

          l'articolo 6 regola gli aspetti finanziari di attuazione dell'Accordo;

          l'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte;

          l'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante;

          l'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti;

          l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali;

          l'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

      L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica dell'India in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione all'articolo 2, paragrafo 2: si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo, che si terranno alternativamente in India ed in Italia.

        Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a New Delhi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è cosi quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone per 4 giorni) = euro 2.224

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 119,20, cui si aggiungono euro 36 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 119,20 viene ridotto di euro 40, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 115,20 + euro 45 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 2.563

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-New Delhi (euro 3.200 x 4 persone euro 12.800 + euro 640 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 13.440

            Totale onere (articolo 2, paragrafo 2) = euro 18.227

        Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 18.227, in cifra tonda euro 18.230.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei

 

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funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            l'eventuale richiesta per la partecipazione a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 4, paragrafo 1, lettera f) potrà essere accolta soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

            le eventuali domande di personale ed osservatori per la partecipazione ad esercitazioni militari ed attività addestrative (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            le eventuali visite alle navi, aerei, ed altre strutture militari (articolo 4, paragrafo 1, lettera g)) e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1, lettera i)) saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            relativamente alla disposizione relativa al trasporto e all'alloggio a carico del Paese ricevente (articolo 6, paragrafo 3), si precisa che tali attività rientrano negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza, per tali finalità, i mezzi di trasporto e le strutture militari già disponibili.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

A)    Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale e pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

 

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F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

 

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3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        In materia di accordi con l'India, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello dell'India. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefìci indicati alla lettera F), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del

 

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provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

        L'impatto sui destinatari indiretti è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefìci in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite e alle suddette positive ricadute economiche.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.230 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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