Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5266

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5266



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DAMIANI, MARAN, REALACCI

Disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie dei piccoli comuni

Presentata il 14 settembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», stabiliscono che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retributivi ai propri dipendenti o a collaboratori esterni sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei soggetti e degli incarichi conferiti e i compensi erogati.
      Questa normativa ha la sua finalità nel permettere al Ministro per la funzione pubblica di riferire annualmente al Parlamento in merito ai dati raccolti, al livello di spesa sostenuto dalla pubblica amministrazione e di formulare eventuali proposte per il contenimento della spesa.
      Nei comuni di piccole dimensioni l'ammontare dei compensi erogati si rivela piuttosto basso, generalmente non superiore ai 5.000 euro, rappresentando dunque un dato dalla significatività relativa rispetto al complesso della spesa pubblica, richiedendo per contro un impegno in termini di ore lavorative da parte dei pubblici dipendenti nelle operazioni di raccolta e di trasmissione telematica al Dipartimento della funzione pubblica, che è proporzionalmente molto superiore, oltre che andare a gravare su organici spesso esigui.
      Rapportando quindi costi e benefìci di detta procedura, si ritiene una scelta opportuna in termini di efficienza e di migliore impiego delle risorse finanziarie e umane quella di esonerare dall'obbligo di comunicazione i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tutti i compensi inferiori ai 5.000 euro.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

      «14-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli obblighi di cui al comma 14 riguardano solamente i compensi annui superiori a 5.000 euro».

      2. Dopo il comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

      «127-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli obblighi di cui al comma 127 riguardano solamente i compensi annui superiori a 5.000 euro».



Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su