Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5270

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5270



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RANIELI, BURANI PROCACCINI, TANZILLI

Interventi in favore delle Università di Messina,
di Cassino e dell'Università Pontina

Presentata il 16 settembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a rendere utilizzabili gli accantonamenti di conto capitale della tabella B della legge finanziaria 2004, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e finalizzati, in particolare, a interventi in favore di diversi atenei italiani che versano in grosse difficoltà di carattere strutturale.
      La situazione di disagio degli atenei delle Università di Cassino, di Messina e dell'Università Pontina è nota da anni anche al nostro Parlamento, tanto che con pertinenti progetti di legge, già dall'inizio della presente legislatura, si è tentato di darvi soluzione. L'iter di approvazione di tali atti legislativi non è risultato ancora concluso, ma gli accantonamenti per lo scopo previsti, nonostante la chiusura infruttuosa dei relativi bilanci dello Stato, sono stati mantenuti sempre attivi.
      L'accantonamento in tabella B relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, per gli importi riportati nell'articolato, la realizzazione degli interventi a favore delle Università di Messina, di Cassino e dell'Università Pontina. Al fine di non rischiare di perdere definitivamente tali risorse, con la presente proposta di legge ne consentiamo, in maniera pertinente e confacente, la relativa spesa.
      Alla luce di quanto brevemente descritto, vista l'urgenza del caso, si auspica che la proposta di legge sia accolta e approvata nel più breve tempo possibile.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, come previsto dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per i relativi interventi:

          a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

          b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;

          c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia e in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

Pag. 3

per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su