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PDL 5207

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5207



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata

Presentata il 30 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ha portato alla definizione di un quadro normativo che ha introdotto nell'ordinamento criteri di amplissima portata e ha profondamente inciso sull'attività della stessa pubblica amministrazione e dei cittadini, offrendo prospettive innovative nell'ambito della comunicazione e della circolazione delle informazioni.
      Il nuovo ordinamento normativo che supporta l'innovazione telematica in atto introdotto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 poi abrogato e sostituito dal testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - che recepisce la direttiva comunitaria in materia di firma elettronica - definisce, tra l'altro, il contesto d'uso del documento informatico e della firma digitale. Tale contesto normativo offre prospettive innovative nell'ambito della produzione e dell'elaborazione dei documenti elettronici nonché della circolazione degli stessi attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche, in particolare introducendo il concetto di equivalenza tra la trasmissione del documento informatico per via telematica ed i processi tradizionali.
      L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in particolare ai commi 2 e 3, definisce i requisiti fondamentali che devono essere assolti dalla comunicazione elettronica: la necessità di associare alla comunicazione una data ed ora certe ed opponibili ai terzi e le caratteristiche connesse ai sistemi che intendono assicurare l'equivalenza ai meccanismi di notifica a mezzo posta.
      In questo senso vuole andare il presente provvedimento che assume l'obiettivo di regolamentare il servizio di posta elettronica certificata nei rapporti tra i privati, nell'ambito della pubblica amministrazione e nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti informatici prodotti e poi trasmessi
 

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con modalità telematica. L'architettura di trasmissione prevista consente di assicurare alti requisiti certificativi che necessariamente devono connotare tale tipo di invio anche in considerazione della tipologia dei soggetti coinvolti.
      Sotto il profilo strutturale, il provvedimento si compone di dieci articoli.
      L' articolo 1 delimita l'ambito di operatività, i contenuti e le finalità della legge.
      L'articolo 2 detta le definizioni della posta elettronica identificando la «posta elettronica certificata» finalizzata alle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e la «posta elettronica certificata con riscontro di accettazione» finalizzata alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e privati, e tra privati.
      L'articolo 3 contiene l'indicazione dei soggetti del servizio di posta elettronica certificata, con le definizioni attribuibili a ciascuno di essi, introducendo la figura del gestore del servizio ossia il soggetto preposto alla erogazione del servizio di posta elettronica certificata.
      Mediante l'articolo 4 si è provveduto a sostituire il comma 1 dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La modifica proposta differenzia in maniera chiara il momento e il requisito dell'invio dal momento e del relativo requisito connesso alla consegna al destinatario.
      Gli articoli 5 e 6 si occupano delle differenti modalità di trasmissione e della necessità di assicurare specifici requisiti nel caso il meccanismo di posta elettronica sia rivolto alle comunicazioni all'interno delle pubbliche amministrazioni oppure si incarichi di assicurare requisiti di sicurezza e di opponibilità delle comunicazioni in cui siano interessati i cittadini o, più in generale, soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni. Mentre nel caso di messaggi tra pubblica amministrazione tipicamente si è nell'ambito dello scambio di messaggi tra i diversi «sistemi» informativi, nel caso le comunicazioni siano dirette a soggetti esterni è necessario assicurare l'effettiva disponibilità del messaggio da parte del destinatario. Tale effettiva disponibilità non può limitarsi alla disponibilità presso il server di consegna ma deve garantire che effettivamente esso sia stato consegnato al destinatario e dare evidenza che quest'ultimo ha preso in carico la consegna (accettazione o rifiuto del messaggio). Tale requisito è in linea con l'analogo requisito presente nei sistemi tradizionali.
      L'articolo 7 evidenzia la differenza tra il vettore (differenti modalità della posta certificata) e l'oggetto del trasporto; in sostanza il documento informatico rappresenta il contenuto della trasmissione e deve essere sottoscritto (ove si intenda assicurare l'equivalenza a un documento cartaceo con firma autografa) prima di essere spedito.
      Gli articoli 8 e 9 definiscono le caratteristiche essenziali connesse ai sistemi di posta elettronica certificata. Mentre nel caso della posta certificata la transazione avviene tra sistemi che registrano e connettono tra loro gli elementi della comunicazione, nel caso della posta elettronica certificata con accettazione da parte del destinatario, la messa a disposizione del messaggio avviene dopo l'evento di accettazione che coinvolge materialmente il destinatario stesso. Il destinatario per rilasciare l'attestazione di consegna utilizza la carta di identità elettronica, la Carta nazionale dei servizi oppure la firma elettronica qualificata.
      L'articolo 10 identifica lo strumento attuativo, ovvero un decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per la definizione delle regole tecniche di dettaglio per l'erogazione del servizio di posta elettronica certificata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge definisce le caratteristiche e le modalità di trasmissione di documenti informatici, validi agli effetti di legge, mediante il servizio di posta elettronica certificata.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

          b) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

          c) posta elettronica certificata con riscontro di accettazione da parte del destinatario, ogni sistema di messaggistica elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio, la consegna di documenti informatici e il fatto che essi sono effettivamente pervenuti nella disponibilità del destinatario.

Art. 3.
(Soggetti del servizio).

      1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

          a) il mittente: l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata

 

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per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

          b) il destinatario: l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

          c) il gestore del servizio: il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna.

Art. 4.
(Trasmissione del documento informatico).

      1. Il comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

      «1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato».

Art. 5.
(Utilizzo della posta elettronica certificata).

      1. Il servizio di posta elettronica certificata consiste nell'invio di messaggi, validi agli effetti di legge, nei rapporti tra pubbliche amministrazioni secondo le modalità di trasmissione previste dall'articolo 8.

Art. 6.
(Utilizzo della posta elettronica certificata con riscontro di accettazione).

      1. Il servizio di posta elettronica certificata con riscontro di accettazione consiste nella trasmissione di messaggi, validi agli

 

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effetti di legge, nei rapporti tra la pubblica amministrazione, tra pubblica amministrazione e privati, nonché tra privati secondo le modalità previste dall'articolo 9.

Art. 7.
(Firma elettronica qualificata dei documenti inviati).

      1. La validità e l'opponibilità dei documenti contenuti nei messaggi inviati con i diversi sistemi sono assicurate dalla firma elettronica qualificata degli stessi nel rispetto dei requisiti previsti dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificato dalla presente legge.

Art. 8.
(Modalità di trasmissione della posta elettronica certificata).

      1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente per il tramite del proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o per il tramite del gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso.
      2. Il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
      3. Il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo elettronico del mittente. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

 

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      4. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

Art. 9.
(Modalità di trasmissione della posta elettronica certificata con riscontro di accettazione).

      1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, la ricevuta di avvenuta accettazione o di rifiuto da parte del destinatario deve fornire al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata con riscontro di accettazione è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e che questi è effettivamente pervenuto nella disponibilità del messaggio e degli eventuali allegati in esso contenuti.
      2. La messa a disposizione del messaggio e degli allegati deve avvenire previa accettazione da parte del destinatario, identificato attraverso la carta di identità elettronica, la Carta nazionale dei servizi o la firma elettronica qualificata. L'accettazione, o la presa in carico del messaggio, da parte delle pubbliche amministrazioni può essere basata su firma elettronica del servizio purché apposta attraverso dispositivo conforme alle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.
      3. L'evidenza informatica relativa all'accettazione di cui al comma 2 deve essere conservata dal gestore del servizio di posta elettronica certificata ed esibita su richiesta.
      4. La ricevuta di accettazione è asseverata con marca temporale effettuata in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.

 

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Art. 10.
(Regole tecniche).

      1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora tali regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.


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