PDL 5284
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5284
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, CENNAMO, FLUVI
Disposizioni fiscali in favore degli ultracentenari
Presentata il 22 settembre 2004
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla convergenza di due esigenze.
La prima è più prettamente tecnica, dovuta al fatto che il codice fiscale include le due sole cifre finali dell'anno di nascita, così che - a parità degli altri elementi costitutivi del codice - non è più in grado di distinguere fra l'ultracentenario e il neonato. In altri termini, una data di nascita codificata per esempio «03S47» si applica ad una femmina nata sicuramente il giorno 7 novembre, ma indifferentemente in uno degli anni 1903 oppure 2003; l'equivoco sorge alle ore 0.01 del comune giorno di nascita. La questione è, allo stato, insuperabile.
La seconda esigenza è di equità sociale e sostanziale, in quanto i circa 5.700 ultracentenari italiani (4.800 donne e 900 uomini), pari al decimillesimo della popolazione complessiva, rappresentano nella quasi totalità dei casi una parte debole o debolissima sotto il profilo finanziario e patrimoniale, oltre che fisico; e, peraltro, si può e si deve presumere che essi abbiano già più che largamente contribuito, nella loro lunga vita, alle entrate dello Stato e degli enti locali, ove naturalmente ne esistessero i presupposti reddituali o patrimoniali.
Il problema dello
«status» fiscale degli ultracentenari è stato meritoriamente sollevato, per prima, dall'Associazione contribuenti italiani «Contribuenti.it», che ha raccolto le giuste lagnanze di molti ultracentenari e delle loro famiglie per i contrattempi e i fastidi creati da tale «duplicazione legale» dei codici fiscali.
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Di qui la proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra sollecita approvazione, di esentare uomini e donne dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1), dall'imposta comunale sugli immobili (articolo 2) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (articolo 3) a decorrere dalle ore 0.01 del giorno di compimento dal centesimo anno di età, escludendoli pertanto dal novero dei soggetti passivi di tributo allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo giorno del centenario di vita.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono aggiunte, in fine, le parole: «fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».
Art. 2.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel caso di soggetti passivi che sono persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».
Art. 3.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, recante i soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di soggetti passivi che sono persone fisiche, le disposizioni del presente articolo si applicano fino al giorno antecedente il compimento del centesimo anno di età».