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PDL 5279

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5279



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, PORCU

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico per l'accertamento e la repressione dei reati.

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 45 del 2004), ha introdotto nuove disposizioni per l'acquisizione dei tabulati telefonici, nell'ambito dei procedimenti penali, sostituendo l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali).
      La materia, in precedenza, s'intendeva regolata dall'articolo 266 del codice di procedura penale, che consentiva all'autorità giudiziaria, e dunque anche al pubblico ministero, di disporre, con decreto motivato, l'acquisizione di quei dati, presso i fornitori dei servizi di telefonia.
      La Corte costituzionale, con la sentenza n. 81 dell'11 marzo 1993, aveva dichiarato infondata la censura sollevata in riferimento al citato articolo 266 del codice di rito, nella parte in cui tale disposizione appunto ammetteva, come mezzo di prova, il tabulato telefonico, ottenuto con le modalità sopra descritte e recante dati estrinseci al contenuto della conversazione (numero chiamante, numero chiamato, data e ora delle telefonate). La Corte, nell'occasione, osservava che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, riconosciuto dall'articolo 15 della Costituzione, era da ritenere rispettato, in quanto quel documento veniva comunque acquisito con atto dell'autorità giudiziaria (pubblico ministero
 

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o giudice), adeguatamente motivato; salvo quel contenuto minimo della libertà costituzionale, rimaneva intatta, peraltro, la possibilità che il legislatore prevedesse limiti più rigidi in vista dell'acquisizione di tali tabulati telefonici.
      In base al vigente articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, modificato, come detto, dal decreto-legge n. 354 del 2003, devono distinguersi, fondamentalmente, due ipotesi, in relazione al profilo dell'acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati, che in questa sede rileva.
      Entro i primi ventiquattro mesi, i dati in questione sono acquisiti «con decreto motivato del giudice» (articolo 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003); dopo la scadenza di tale termine, invece, «il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato» (articolo 132, comma 4).
      Innanzi tutto, dunque, nel primo caso il giudice dovrebbe direttamente provvedere - per il tramite del proprio ufficio - all'acquisizione dei tabulati, mentre nel secondo caso egli si limiterebbe ad adottare il provvedimento autorizzativo, che l'istante avrà cura di porre in esecuzione.
      Tale differente regime non appare sorretto da valida giustificazione, apparendo, per contro, preferibile - e conforme alle linee generali del sistema - riservare al giudice la sola emanazione del decreto motivato, mentre alle attività conseguenti potranno attendere, più facilmente e con maggiore speditezza, quanti hanno avanzato quella richiesta di acquisizione all'organo giudicante.
      Si osserva, poi, che, in base al testo normativo vigente, il giudice non potrebbe disporre d'ufficio l'acquisizione dei tabulati telefonici, in quanto tale atto istruttorio sembra essere sempre condizionato da una conforme richiesta di parte. Spesso, invece, gli elementi desumibili dai tabulati in questione sono assai utili, o addirittura decisivi, nel procedimento penale, in funzione dell'accertamento della verità, potendo fornire precise indicazioni sia a favore che contro l'imputato e, qualora le parti non si siano avvedute dell'opportunità di richiederli (o comunque non intendano farsene carico), deve necessariamente consentirsi un intervento autonomo del giudice.
      Inoltre, almeno nel caso disciplinato dal comma 3 del citato articolo 132, la legge non indica quali profili debba valutare e a quali criteri debba ispirarsi il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici; questa lacuna potrebbe rendere del tutto discrezionale la decisione, inattaccabile, purché sorretta da (qualunque) motivazione, quand'anche negasse alle parti la possibilità di accedere ai dati richiesti.
      Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge propongono dunque la modifica, rispettivamente, dei commi 3 e 4 del citato articolo 132, accogliendo i rilievi appena formulati.
      Infine, è evidente che attualmente non vi è più spazio per l'acquisizione dei tabulati telefonici con provvedimento motivato del pubblico ministero; tale scelta, che può apparire congrua, in generale, tenendo presente l'impianto accusatorio del processo penale e il principio costituzionale di parità delle parti, trascura, però, i casi d'urgenza, nei quali non potrebbe attendersi l'intervento del giudice. Si pensi, ad esempio, all'esigenza di individuare, in tempo reale, il luogo dal quale vengono effettuate alcune telefonate, per l'immediata cattura di un pericoloso criminale; ovvero, all'opportunità di trovare conferma, nel tempo più breve, dell'esistenza di «contatti» tra le utenze telefoniche esaminate, per avvalorare o smentire gli indizi di reità a carico di un soggetto sottoposto a provvisoria restrizione della libertà personale.
      Si deve anche considerare, al riguardo, che, a proposito delle intercettazioni telefoniche e ambientali, l'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale ammette che si possa procedervi, nei casi urgenti, per determinazione del pubblico ministero, che dovrà adottare a tal fine un decreto motivato, sottoposto alla successiva
 

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convalida da parte del giudice (entro quarantotto ore e a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione).
      Non sembra, allora, ragionevole che analoga possibilità non sia riconosciuta al magistrato inquirente per l'acquisizione dei tabulati telefonici, i quali, nulla rivelando del contenuto delle conversazioni, sono indubitabilmente assai meno invasivi, per la riservatezza, rispetto alle predette intercettazioni.
      Si propone pertanto (all'articolo 3) l'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 132 in esame, prevedendo che, nei casi d'urgenza, e salva la successiva convalida da parte del giudice, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i tabulati telefonici; qualora non intervenga la tempestiva convalida del provvedimento emesso dal magistrato inquirente, tale decreto rimarrà ineseguito e i tabulati nel frattempo eventualmente acquisiti non potranno essere utilizzati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 3 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Entro il termine di cui al comma 1, quando sussistono indizi di reato e l'accertamento appare utile per le indagini, il giudice, con decreto motivato, dispone, d'ufficio, l'acquisizione dei dati, ovvero la autorizza, su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante».

Art. 2.

      1. Il comma 4 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

      «4. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, quando l'accertamento appare utile per le indagini e sussistono sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici, il giudice, con decreto motivato, dispone, d'ufficio, l'acquisizione dei dati, ovvero la autorizza, su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private».

 

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Art. 3.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «4-bis. Nei casi indicati dai commi 3 e 4, se sussistono ragioni d'urgenza, in quanto vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato al giudice non oltre quarantotto ore. Il giudice, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con decreto motivato. Se non viene convalidato nel termine stabilito, il decreto del pubblico ministero non può avere esecuzione e i dati eventualmente acquisiti non possono essere utilizzati».


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