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PDL 5278

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5278



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni in materia di cause ostative alle candidature nelle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di incompatibilità con altre cariche di interesse pubblico

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La cronaca degli ultimi anni ha evidenziato come la vita pubblica italiana sia pervasa da illeciti, corruzioni, favoritismi, privilegi, arricchimenti illeciti e forme di illegalità di ogni genere. Nonostante l'impegno della magistratura e di quanti si sono adoperati per combattere o ridurre l'entità di questo fenomeno, la «questione morale» nel nostro Paese rimane ancora irrisolta, anzi si sta addirittura aggravando.
      Corruzione e illegalità diffusa hanno creato nel Paese un profondo abisso tra etica e politica. Il tema della responsabilità morale in politica, pur considerato importante, viene ancora vissuto e gestito con pericolosa indifferenza, ignorando le gravi ricadute sull'economia e sull'intero tessuto sociale del Paese.
      Il governatore della Banca d'Italia, Fazio, nel 1993, nel corso di una assemblea pubblica affermò che: «Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria, che da ultimo ricade sui cittadini, è di una gravità che sgomenta».
      Tali circostanze oggi non sono affatto superate! Anzi, esse appaiono di una attualità drammaticamente sconcertante. La politica, spesso, continua impunemente a gestire interessi che non attengono minimamente alle esigenze e ai bisogni umani emergenti, il bene comune non è quasi mai perseguito: tutto, o quasi, viene svolto in funzione delle clientele e degli interessi personali!
      La politica esercita ancora una perenne occupazione dello Stato e delle sue Istituzioni, enti locali, previdenza, banche, agenzie pubbliche, istituti culturali, ospedali,
 

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mezzi di comunicazione e finanche università.
      Lo storico cattolico Pietro Scoppola ha invitato tutti a una riflessione: «Si diffonde l'immagine di una politica che non solo non guida e non orienta verso obiettivi di interesse generale lo sviluppo del Paese, ma lo utilizza secondo interessi particolaristici della classe politica entro circuiti immutabili e intoccabili (...) C'è la sensazione di una "politica viziosa" che si contrappone brutalmente ad ogni ideale di politica educata».
      I cittadini «sentono» il problema. Enrico Berlinguer già negli anni ottanta affrontava il problema: «È urgente dare subito una risposta al degrado morale del Paese dominato ancora oggi dalla logica dell'individualismo più sfrenato, dal consumismo più dissennato». E Aldo Moro riteneva che: «La grande stagione dei diritti risulterà effimera se non nascerà in Italia un nuovo senso del dovere».
      È indispensabile, quindi, riportare la questione morale al centro del dibattito politico e sociale del nostro Paese per dare certezza ai cittadini di vivere effettivamente in una democrazia compiuta.
      La soluzione? Risolvere alla radice, una volta per tutte, in maniera chiara, certa e univoca il problema dell'accesso alle cariche elettive, a tutti i livelli, dal consigliere circoscrizionale alle massime cariche di governo.
      È ora di dare dignità alla politica lasciando ai margini gli avventurieri, i disonesti, i corrotti e quanti credono che l'azione politica sia un mezzo come un altro per fare affari o tutelare interessi personali, anziché «arte nobile e difficile» volta all'impegno costante verso la collettività.
      Un'amministrazione della cosa pubblica fortemente condizionata dal malcostume politico non è forse causa di gravi distorsioni economiche, di immensi costi e disparità sociali, di enormi sprechi di ricchezza?
      Un Parlamento in cui siedono 94 imputati di corruzione, di cui molti con sentenze passate in giudicato e con pene patteggiate, non rappresenta un'offesa gravissima allo Stato di diritto?
      La presente proposta di legge ha lo scopo di garantire che il candidato a qualsiasi carica politica elettiva, dal consigliere circoscrizionale alle massime cariche di governo, ferme restando tutte le garanzie legislative, sancite anche nella Costituzione, in ossequio ai princìpi della democrazia rappresentativa, non si trovi in nessuna delle condizioni di incandidabilità diversamente contemplate dal nostro ordinamento.
      La norma individua, inoltre, una ulteriore categoria di soggetti ineleggibili, peraltro da ritenere del tutto omogenei a quelli già individuati dalle norme vigenti, ma tuttavia meritevoli di una specifica previsione, considerata la particolare gravità delle ipotesi contemplate, come, ad esempio, condanne passate in giudicato per reati di truffa, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, usura, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o l'impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita.
      È da sottolineare come nel nostro ordinamento i riferimenti in materia di «incandidabilità» sono diversi e disparati a seconda delle differenti cariche elettive. Infatti, mentre per le candidature alle regioni, province e comuni si fa riferimento alla legge 23 aprile 1981, n. 154, (solo per i consiglieri regionali) alla legge   18 gennaio 1992, n. 16, e soprattutto all'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le elezioni politiche il quadro di riferimento rimane il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.
      In tale contesto, considerato che le condizioni di incandidabilità previste dalle diverse norme sono spesso differenziate in
 

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maniera discriminante e iniqua, appare inderogabile la necessità di uniformare in un'unica norma, uguale per tutte le cariche, le diverse ipotesi di ineleggibilità.
      Con la presente proposta di legge si vuole in pratica estendere (integrandole con la previsione di nuove ipotesi) a tutte le candidature a cariche politiche, siano esse il «semplice» consigliere circoscrizionale o lo stesso Capo del Governo, ed anche ad alcune cariche di interesse pubblico, le cause ostative alla candidatura previste dal comma 1, lettera b), del citato articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Con un solo articolo si vanno a fissare in maniera equa e uniforme i contorni di una disciplina coerente con gli scopi istituzionali cui è diretta, prescindendo da qualsiasi condizionamento, più o meno forte, derivante dall'attuale situazione politico-giudiziaria.
      Infatti, solo se si prescinde dalle pur aspre contingenze del momento, si potrà riconoscere che la proposta di stabilire per legge un'unica norma che definisce tutte le situazioni di incandidabilità, uguali per tutte le cariche elettive pubbliche, senza deroghe o immunità particolari, non è priva di una sua oggettiva coerenza nel quadro dell'odierno sistema costituzionale.
      Solo così si capirebbe la corretta prospettiva istituzionale della proposta di legge che, intanto, può avere senso solo se frutto di un accordo generale su valori condivisi, come quelli relativi all'etica della politica e dell'affidabilità di tutte le istituzioni dello Stato, nei quali non solo maggioranza e opposizione ma l'intero Paese potrebbe tranquillamente riconoscersi, senza che nessuno mai, sentendo parlare di politici, corrugherà la fronte, avanzerà giudizi pesanti o pronuncerà le parole quali «sono tutti uguali, sono tutti ladri».
      Se si vuole tutelare il Parlamento e tutte le altre istituzioni rappresentative dello Stato senza assicurare a nessuno deroghe, privilegi o forme di impunità, si approvi la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della regione e della provincia, sindaco, assessore e consigliere regionale, provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di province e di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli

 

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articoli 314 (peculato), 318 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio), 640 (truffa), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640-ter (frode informatica), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con

 

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riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

          a) del Parlamento, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

          b) della giunta regionale, provinciale, comunale, o del presidente della regione o della provincia o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

      4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
      5. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.


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