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PDL 5273

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5273



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Nuove norme in materia di toponomastica

Presentata il 20 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di semplificare le procedure relative all'attribuzione di nomi a strade cittadine e a luoghi pubblici nonché di chiarire le competenze in tale materia.
      Pur rimanendo fermo il principio che l'intitolazione delle strade e delle piazze spetta alle amministrazioni comunali si dà, adesso, la precisa facoltà agli istituti scolastici dei vari ordini e gradi, compresi le università e gli istituti para-universitari, di approvare le proprie denominazioni.
      Tale procedura è attualmente regolata solo da una circolare ministeriale (n. 313 del 12 novembre 1980) valida per le scuole fino al grado superiore mentre per le università e le istituzioni militari vale, rispettivamente, la regola dell'imposizione legislativa e dell'emissione del decreto da parte del Ministro della difesa.
      Libertà viene lasciata, invece, alle società che gestiscono i trasporti e le comunicazioni.
      Si eliminano, per una ulteriore semplificazione procedurale, i compiti demandati alle prefetture - uffici territoriali del Governo in materia di approvazione degli atti riguardanti le nuove e le vecchie intitolazioni in quanto questo ente si identificava, ormai, come semplice tramite burocratico per gli istituti storici. Tale situazione veniva a determinare svariati passaggi di competenza che, nel caso di una scuola, giungevano fino a sette (organo scolastico proponente, prefettura, istituto storico, comune, scuola direttore scolastico regionale).
      Relativamente al tipo di intitolazione si è pensato di applicare una consuetudine normativa già presente in altri Stati europei (come la Spagna) dove si intitolano strade anche a personaggi viventi particolarmente benemeriti.
      Peraltro, proprio perché la presente proposta di legge prevede questi casi, si accentuano il controllo e la verifica di quelle indicazioni già presenti e da installare ex novo eliminando quelle che, per il
 

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loro contenuto, non sono rispondenti ai princìpi delle istituzioni repubblicane.
      Si escludono da questa procedura le chiese e i luoghi di culto posti nei cimiteri che, per la loro particolare natura, non sono paragonabili alle aree di più frequente visione e fruizione da parte del pubblico come le strade e le piazze.
      Per il decoro e la serietà delle istituzioni e dei luoghi si prevedono, inoltre, la rimozione e la cancellazione dei nomi di quelle persone condannate con sentenza penale passata in giudicato salvaguardando, dove possibile, il valore storico, estetico ed economico degli indicativi contrassegnati da molteplicità di nomi.
      Non viene tralasciato, peraltro, il discorso inerente la numerazione civica che, apparentemente ovvio come argomento, ha, in realtà, costretto le amministrazioni comunali ad usare criteri non sempre univoci nell'interpretazione di norme a carattere finanziario e urbanistico, con danno, a volte, per le casse dell'erario.
      Al fine di rendere uniforme la tabellonistica tradizionale si dà, inoltre, disposizione ai comuni affinché le indicazioni poste nelle zone centrali siano di misura uguale fra loro mentre, in caso di intitolazione a personaggi, si impone la precisazione delle loro qualità. Ciò con l'evidente scopo di migliorare l'impatto visivo dell'osservatore e la conoscenza culturale dei toponimi.
      Viene salvaguardato, altresì, il diritto (fino ad oggi inesistente) dei proprietari privati ad essere indennizzati quando sui propri edifici vengono apposte tabelle toponomastiche di tipo tradizionale e ad evitare, poi, che cittadini, associazioni e ditte commerciali e artigianali siano costretti a pagare diritti, tasse e imposte di qualsiasi natura in relazione al cambio dei toponimi sui propri documenti. Viene pertanto prevista l'esenzione dal versamento degli stessi nel momento in cui l'utente richiede o comunica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, per la trascrizione, i nuovi indicativi stradali.
      È da precisare, infine, che la presente proposta di legge, pur rivestendo carattere prevalentemente funzionale, ha oneri irrisori per lo Stato in quanto quelli che gli enti sopporterebbero per la sua attuazione possono essere imputati nelle unità previsionali di base destinate alle spese ordinarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle nuove denominazioni e alle variazioni di intitolazione dei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi gli asili, le scuole di ogni ordine e grado, civili e militari, le università degli studi, gli istituti culturali, di ricerca, di istruzione e di aggiornamento, anche a ordinamento autonomo, nonché le caserme e ogni altro tipo di installazione militare.

Art. 2.

      1. Le intitolazioni e le relative indicazioni dei luoghi elencati all'articolo 1 sono di competenza:

          a) delle amministrazioni comunali quando si tratta di vie, di piazze, di accessi contigui e di luoghi a essi circostanti;

          b) del consiglio di circolo, di istituto e della giunta esecutiva per le scuole e per i plessi ad esse annessi, comprese le sezioni distaccate;

          c) del senato accademico integrato dal consiglio di amministrazione per le università degli studi;

          d) dei comandanti delle caserme e dei direttori delle scuole militari, e delle scuole ad esse assimilate, per le strutture di competenza;

          e) del Presidente del Consiglio dei ministri, o di un suo delegato, per le istituzioni;

          f) delle società che gestiscono il trasporto, le comunicazioni e il servizio pubblico radiotelevisivo relativamente agli impianti e agli immobili aperti al pubblico.

 

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Art. 3.

      1. I luoghi e gli istituti previsti dall'articolo 1 possono essere intitolati, oltre che a siti geografici, anche a persone viventi che hanno acquisito particolari benemerenze in ambito locale, nazionale e internazionale nonché ai caduti in guerra e per cause della sicurezza pubblica.

Art. 4.

      1. Le nuove denominazioni e le variazioni di intitolazione dei luoghi elencati all'articolo 1 devono essere attribuite previo parere della soprintendenza regionale competente per i beni storici.

Art. 5.

      1. È fatto divieto di apporre lapidi e memorie permanenti che fanno riferimento a fatti, date e persone avversi ai princìpi delle istituzioni democratiche. Se già esistenti, esse sono rimosse da parte degli enti responsabili, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le indicazioni riportino uno o più nomi di persone condannate con sentenza penale passata in giudicato, il medesimo termine decorre dalla data del deposito della sentenza stessa. Ove possibile, e applicando i criteri della economicità e dell'estetica, sono salvaguardati gli altri nomi, eventualmente presenti, non rientranti nel divieto stabilito dal presente comma. In caso di inadempienza all'obbligo disposto dal presente comma, il prefetto provvede addebitando le relative spese all'ente inadempiente. Il presente comma non si applica ai luoghi di culto, alle tombe e ai monumenti posti in aree cimiteriali e ambienti destinati allo stesso fine.

Art. 6.

      1. I luoghi che sono stati oggetto del procedimento previsto dall'articolo 5 tornano

 

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a essere indicati con la vecchia denominazione. In mancanza e in sostituzione di quest'ultima, l'amministrazione competente ha l'obbligo di approvare i nuovi toponimi entro sei mesi dalla data di rimozione delle indicazioni medesime.

Art. 7.

      1. All'articolo 133 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «che, ove possibile, devono essere di uguale formato tra loro»;

          b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le qualità della persona eventualmente indicata».

Art. 8.

      1. Le amministrazioni comunali fissano i criteri e le modalità per il calcolo e per l'erogazione delle indennità di occupazione da corrispondere ai privati possessori di immobili su cui sono installate tabelle toponomastiche di tipo tradizionale.

Art. 9.

      1. Fatta eccezione per i documenti emessi dagli istituti di istruzione riportanti i relativi cambi dei toponimi, i restanti documenti riguardanti i cambi dei toponimi sono rilasciati dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi in esenzione dal pagamento di diritti, di tasse e di imposte di bollo.


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