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PDL 5219

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5219



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GAZZARA, FRIGERIO, TABORELLI, VIALE

Disposizioni in materia di attribuzione del doppio cognome

Presentata il 3 agosto 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento l'attribuzione del cognome non deriva da una norma specifica (che non esiste), ma da una disposizione ritenuta implicita, generalmente ricollegata al disposto degli articoli 33 dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e 237 del codice civile, che, oltretutto, non determina assolutamente l'obbligatorietà dell'attribuzione del solo patronimico.
      L'attribuzione del cognome paterno è nata in ossequio ad un'antica tradizione giuridica che affonda le radici nel diritto di famiglia romanico, fondato sull'agnatio, vale a dire su un insieme di rapporti personali, familiari e successori al centro del quale sta il pater familias come unico soggetto di diritti.
      Le difficoltà e gli inconvenienti connessi a tale consuetudine, oggi, sono molteplici. Un caso tra tutti è quello, ad esempio, dei figli di coniugi che, dopo avere divorziato, decidano entrambi di risposarsi e, dalle nuove unioni, nascano altri figli, con il rischio che questi ultimi e quelli nati dai precedenti rapporti, avendo cognomi diversi, non si individuino formalmente come fratelli.
      Dal continuo evolversi dei rapporti all'interno del nucleo familiare, emerge, ormai da molto tempo, la necessità di una norma che, recependo le istanze del vivere quotidiano, al contempo, innovi la ormai secolare consuetudine di attribuire e trasmettere ai figli esclusivamente il cognome del padre, prevedendo, invece, in aggiunta, anche quello della madre.
      La presente proposta di legge tende a rendere più agevole la riconoscibilità tra i suddetti fratelli, legittimando al contempo il senso di appartenenza a quella cosiddetta «famiglia allargata» che, per quanto opinabile, è ormai una realtà consolidata con la quale bisogna comunque confrontarsi. Ciò consente, tra l'altro, una rapida individuazione di entrambi i genitori e, va
 

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da sé, una facile individuazione della parentela tra fratelli uterini anche solo per il comune (secondo) cognome della madre.
      D'altra parte, è opportuno consentire anche al cognome della donna e, conseguentemente, alla famiglia di appartenenza, una visibilità e riconoscibilità da molti invocata e certamente legittima. Ciò sarebbe in linea sia con la necessità di garantire maggiore centralità alla donna nei rapporti sociali esterni al nucleo familiare, sia con il recente orientamento europeo che ha legittimato l'istituto della famiglia monoparentale.
      Per troppo tempo la donna ha ricoperto un ruolo di assoluta centralità all'interno della famiglia, senza avere, però, valido riconoscimento nei rapporti esterni alla stessa.
      Il doppio cognome, ancora, consentirebbe il mantenimento di un legame con la famiglia di origine e sarebbe garanzia della non estinzione e della continuazione del cognome della donna.
      In ultimo, se l'introduzione del doppio cognome potrà comportare, almeno all'inizio, delle difficoltà di tipo burocratico, individuabili anche nel necessario adeguamento della «macchina amministrativa», senz'altro, nel lungo periodo, apporterà dei vantaggi tra cui il ridursi dei casi di omonimia. Chiaramente ogni figlio riporterà per sé il primo cognome del padre ed il primo cognome della madre, mantenendo due cognomi e non già aumentandoli ad ogni generazione.
      Pare giusto prevedere, al fine di evitare discriminazioni anche solo formali, che al figlio riconosciuto da uno solo dei genitori spettano entrambi i cognomi di quello.
      Per completezza di ragionamento, pare opportuno sintetizzare la normativa vigente in alcuni principali Paesi europei: in Spagna (e in tutti i Paesi dell'America Latina) vige da tempo la consuetudine di dare ai figli il doppio cognome; in Germania la legge permette ai genitori di dare al proprio bambino il nome del padre, o indifferentemente, quello della madre; in Francia la legge fino a qualche tempo fa non lasciava margini di dubbio: il figlio di una coppia sposata doveva prendere il cognome del padre. Oggi a quello del padre è possibile aggiungere quello della madre.
      Con la presente proposta di legge si ritiene di potere soddisfare l'insieme di tali esigenze, porre rimedio agli inconvenienti evidenziati e nel contempo attualizzare il nostro sistema normativo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ad ogni persona è attribuito il primo cognome del padre a cui si aggiunge il primo cognome della madre.
      2. Al figlio riconosciuto da un solo genitore sono attribuiti entrambi i cognomi di quest'ultimo.


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