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PDL 5208

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5208



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Modifiche agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 30 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede, in materia di elezione del presidente della provincia, che è proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
      Analogamente l'articolo 72 del medesimo testo unico prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è proclamato sindaco il candidato che ottiene, al primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei voti validi.
      In entrambi i casi, qualora nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede ad un secondo turno, ammettendovi i due candidati alla carica che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
      L'esperienza ha dimostrato però che l'elettorato non gradisce un ritorno alle urne, fatto evidenziato dal rilevante minor numero di elettori. Tutto questo senza contare la dispersione di risorse, di tempo e di organizzazione e il rinvio dell'obbligo di assicurare alle comunità un tempestivo rinnovo degli organi comunali e provinciali. Si calcola che fra rimborsi spese per i seggi, materiale elettorale, rimborsi spese per trasferimenti aerei, navali e ferroviari si spendano ogni volta 500 milioni di euro.
      Non solo, ma l'analisi dei risultati ha evidenziato che solo l'1 per cento delle indicazioni elettorali del primo turno elettorale cambia al secondo turno e quasi
 

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sempre perché vi è un cambio dichiarato delle coalizioni escluse al secondo turno, che si sarebbero già naturalmente apparentate al primo.
      Il ballottaggio, inoltre, comporta spesso accordi e intese che non si conciliano con l'esigenza di assicurare al sindaco eletto stabilità, rappresentatività, assenza di vincoli, se non quelli derivanti dalle leggi, che gli provengono anche dall'elezione diretta.
      Per porre rimedio a tale situazione una possibile soluzione è l'abolizione del secondo turno, prevedendo che il sindaco e il presidente della provincia siano eletti comunque al primo turno elettorale.
      La presente proposta di legge elimina quindi il riferimento al secondo turno elettorale per le elezioni del presidente della provincia, di cui al citato articolo 74 del testo unico, e per le elezioni dei sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di cui agli articoli 72 e 73 del medesimo testo unico.
      Nel caso, più di scuola che possibile, di assoluta parità nel numero di voti si prevede di eleggere il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

      1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

      2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

              «10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento

 

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dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».

Art. 2.
(Abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della provincia).

      1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

              «6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura sia stata presentata prima»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.


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