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PDL 5292

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5292



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore per i prodotti ortofrutticoli

Presentata il 23 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni i prezzi al consumo sono aumentati notevolmente. In particolare gli aumenti più consistenti si sono verificati per i prodotti agricoli riguardanti la frutta, la verdura e gli ortaggi.
      È opinione diffusa che per controllare i prezzi occorra avere grande attenzione e intervenire sull'intera filiera e non soltanto sui punti di vendita finale; perché solo in questo modo è possibile vedere dove intervengono i rincari eccessivi e le possibili speculazioni nella catena che porta il prodotto agricolo dall'origine al dettaglio.
      Ci siamo trovati molto spesso davanti a un vero e proprio paradosso: i nostri agricoltori che si lamentano di vendere il prodotto all'origine a prezzi molto bassi e non remunerativi, mentre al dettaglio i consumatori si lamentano perché pagano prezzi molto alti ed a volte proibitivi per le famiglie meno abbienti. Secondo i dati della Coldiretti dal produttore al consumatore il gap è di 78 centesimi per ogni euro speso.
      La presente proposta di legge cerca di venire a capo di questo problema ponendosi l'obiettivo di prevedere, imitando l'esempio francese, una etichetta che oltre al prezzo finale indichi anche quello di produzione.
      È questo un modo per far capire a tutti cosa succede nel tragitto che va dal produttore al consumatore rendendo così trasparente l'intero processo ai cittadini e consentendo, altresì, di calmierare i prezzi dei prodotti stessi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante di prodotti agricoli riguardante la frutta, la verdura e gli ortaggi, è fatto obbligo di esporre l'etichetta con l'indicazione sia del prezzo di origine che di quello finale del prodotto.
      2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.



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