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PDL 5276

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5276



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Introduzione dell'obbligo di esposizione simultanea del prezzo di acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad introdurre nel nostro Paese norme già esistenti in altri Paesi, come ad esempio la Francia, e si pone l'obiettivo di rendere evidente la maggiorazione dei costi dei prodotti ortofrutticoli che si determina per effetto del passaggio dal produttore al consumatore.
      Sono del tutto evidenti gli effetti positivi che deriverebbero dall'entrata in vigore di una norma come quella contenuta nella presente proposta di legge e cioè:

          1) l'evidenziazione del costo sostenuto all'origine, che corrisponde al prezzo pagato agli agricoltori, che, il più delle volte, è di entità irrisoria rispetto al prezzo al minuto praticato ai consumatori;

          2) la possibilità di evidenziare facilmente e con trasparenza il valore aggiunto della commercializzazione rispetto alla produzione.

      Il fatto che la Francia, che è il Paese europeo che ha sempre posto al centro della sua politica la cura e il sostegno della propria produzione e delle categorie su cui il relativo buon andamento poggia, abbia previsto nel proprio ordinamento norme di evidenziazione dei costi all'origine, ne spiega l'utilità e il senso e, soprattutto, ne consiglia l'imitazione quantomeno per ragioni di contiguità geografica e di inevitabile concorrenza sul piano della qualità di taluni particolari prodotti.
      Con la presente proposta di legge si intende venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla categoria dei produttori del settore ortofrutticolo, spesso subordinate agli interessi della rete degli intermediari operanti nel settore.

 

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      L'agricoltura dell'Italia meridionale è, come è noto, fortemente legata alla imprevedibilità e alle variazioni delle condizioni atmosferiche, mentre il settore ortofrutticolo è caratterizzato da una notevole presenza di manodopera con i consequenziali oneri sociali e previdenziali. Alla luce di tali considerazioni, si osserva come, a motivo dei forti costi di produzione, il livello dei prezzi di vendita acquisti un rilievo assolutamente fondamentale al fine di garantire la sopravvivenza delle aziende. In particolare, alla luce dell'esperienza del comparto agrumicolo e di quello ortofrutticolo nella regione siciliana, si fa osservare come, nel corso degli ultimi decenni, si sia assistito a un sostanziale decremento dei prezzi alla produzione, al quale tuttavia è corrisposto un forte aumento dei prezzi al consumo.
      A parere del proponente, è pertanto necessario che il Parlamento, riconoscendo le giuste aspettative di tanti imprenditori agricoli che si vedono costretti a cedere la propria produzione a prezzi assolutamente irrisori rispetto a quelli che si trovano sul mercato al dettaglio, proceda celermente all'esame e all'approvazione della presente proposta di legge, fornendo in tale modo una sollecita risposta alle legittime aspettative dei produttori e dei consumatori dei prodotti ortofrutticoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al consumatore devono recare, oltre alle indicazioni del prezzo al consumatore, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, anche l'indicazione del prezzo di acquisto al produttore.
      2. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo di acquisto al produttore il prezzo medio pagato, in un dato tempo per una data origine e per una data qualità e pezzatura, in cambio dell'acquisto della partita commercializzata, al netto di sconti, come risultanti dalle fatture o dai documenti prodotti dal soggetto che ha immesso per primo i prodotti sul mercato.
      3. L'indicazione del prezzo di acquisto al produttore, obbligatoria ai sensi del comma 1, deve essere riportata con caratteri leggibili e con lo stesso formato del prezzo di vendita al pubblico.
      4. La mancata indicazione del prezzo di acquisto al produttore o l'indicazione in modo non chiaro e visibile, in violazione di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, comporta l'irrogazione, a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.


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