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PDL 5309

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5309



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 2667)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione
delle risorse di Fondi internazionali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 2004
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003, di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000 per l'anno 2005.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, con un contributo di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari,

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environment Facility (GEF), con un contributo di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'articolo 5 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003 e di euro 91.291.821 per l'anno 2004.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'articolo 7 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,

 

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nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD, con un contributo di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 10.

      1. All'onere derivante dall'articolo 9 si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 11.

      1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'Iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 31.000.000 per il periodo 2003-2004.

 

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Art. 12.

      1. All'onere derivante dall'articolo 11, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003 ed in euro 8.181.329 per l'anno 2004, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 13.

      1. Le somme di cui agli articoli 2, 4, 6 e 8 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
      2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4, 6, 8, 10 e 12 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 14.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia delle loro attività, e se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.


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