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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5302 |
1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato.
All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».
Decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell?8 settembre 2004.
| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce della giustizia amministrativa, nonché di prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della legge 13 febbraio 2001, n.48, al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
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| 1. Alla legge 13 febbraio 2001, n.48, sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
| a) identica;
b) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
b) identico:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono, altresì, inclusi:
«3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono, altresì, inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
a) identica;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
b) identica;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche».
c) identica;
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono regolati gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Identico.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
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