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PDL 5282

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5282



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERLINI

Modifica all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di trattamento dei pubblici dipendenti sospesi dal servizio o dalla funzione

Presentata il 21 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, che prevede interventi a favore dei pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimenti penali, in seguito conclusisi con il proscioglimento, si è determinata una ingiusta disparità di trattamento nei confronti di soggetti che hanno subìto eguale pregiudizio. Oltre alla possibilità di ottenere il prolungamento o il ripristino dal rapporto di impiego, il citato comma 57 contempla la sola ricostruzione della carriera a fini pensionistici nel caso in cui la sentenza di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in questione.
      Tale beneficio appare evidentemente ispirato all'esigenza di non subordinare la dovuta ricostruzione della carriera al rientro in servizio nei confronti di dipendenti, presumibilmente di età avanzata, ormai da troppo tempo assenti dal proprio posto di lavoro per garantire una inalterata idoneità allo svolgimento del servizio.
      Se questa è la ratio posta a fondamento di tale beneficio normativo, non si comprende perché una previsione di analogo contenuto non sia stata introdotta nel comma 57-bis del medesimo articolo 3.
 

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Anche nei confronti dei soggetti ivi contemplati, infatti, decorre, nella maggioranza dei casi, un lungo periodo di tempo tra la cessazione dal servizio e la successiva sentenza irrevocabile di proscioglimento. Subordinare il beneficio-riconoscimento della ricostruzione della carriera alla domanda di ripristino del rapporto di impiego può assumere il significato di induzione a una scelta forzata per ottenere il «minus» dovuto, anche in quelle situazioni che, nel campo di applicazione del comma 57, hanno giustificato una scelta più favorevole. Sono state già da più parti avanzate richieste di chiarimento sull'effettivo ambito di applicazione di tali norme, per cui occorre rimuovere incertezze interpretative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

      «57-ter. I dipendenti pubblici di cui al comma 57-bis, che abbiano superato i sessanta anni di età al momento della domanda e le cui dimissioni per la pendenza del procedimento siano avvenute da almeno cinque anni all'atto della domanda stessa, possono chiedere, in alternativa al ripristino del rapporto di impiego, il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza sino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento».


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