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PDL 5265

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5265



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di
collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti

Presentata il 14 settembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Considerato che la precedente legislazione (in vigore dal 1975 all'aprile 1985) ha segnato il boom del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, malgrado le iniziali difficoltà da superare sul piano della pratica applicazione della normativa in parola, si ha la netta convinzione che la tanto osannata legge 29 marzo 1985, n. 113, anziché facilitare l'ulteriore allargamento del beneficio lavorativo ha inciso, tra l'altro, in maniera negativa, anche sul problema dell'istruzione dei minorati della vista, rivelandosi così anacronistica e deludente.
      Orientata verso un realistico senso di limite e di pastoie burocratiche, come di seguito si vedrà, essa appare subito non in linea con le norme di vari Paesi europei che prevedono, già da molti anni, una misura del residuo visivo più elevata di quella finora adottata, mentre è in aperto contrasto con la legge quadro n. 845 del 1978 anche in ordine agli indirizzi fondamentali di tutela e di diritto alla formazione e al lavoro.
      All'articolo 8, secondo comma, la stessa legge quadro sancisce, infatti, per ogni ciclo formativo pluriennale una durata non superiore a 600 ore e che il medesimo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche, per cui risulta assurda pretesa l'effettuazione di corsi pari ad un anno scolastico, nei quali sono includibili elementi muniti di licenza media superiore e soggetti in possesso della semplice licenza elementare o di scuola media inferiore, semprechè quest'ultimi abbiano superato il ventunesimo anno di età, come se tale limite potesse compensare, commenti a parte, il superiore grado di istruzione.
      A questo punto, nel capovolgere il grado scolastico e di età dei soggetti innanzi trattati, ci si accorge chiaramente di giungere alla stessa soluzione ma con
 

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maggiore danno per coloro che sono in possesso di licenza media superiore e sono ammessi a corsi biennali, con evidente ritardo alla occupazione per tutti, ponendo in rilievo con tutta chiarezza il carente spirito della normativa ovvero gli effetti negativi del suo dettame, in materia di qualificazione professionale (e di spesa pubblica) e quindi, nella fattispecie, di durata dei corsi.
      Limitativa ed opprimente, poi, nonché insignificante per l'esiguo numero da iscrivere, risulta la graduatoria dei centralinisti telefonici non vedenti presso la direzione provinciale del lavoro che la elabora a distanza di mesi dall'avvenuta iscrizione all'albo professionale nazionale, e non di rado costringe gli stessi centralinisti, già duramente provati dalla loro sventura, ad accettare una sede lavorativa e di residenza imposta dalle circostanze, non consona e confacente al livello di preparazione e di capacità di rendimento nonché alla condizione effettiva connessa al particolare stato di interessi famigliari, ovvero costringe a dover rinunciare per motivi innanzi esposti al posto di lavoro.
      Tutto ciò contrariamente a quanto accadeva con la previgente legislazione. Inspiegabile inoltre è il protrarsi, a tutt'oggi, del mancato recepimento del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1985 relativa agli specifici programmi dei corsi che le regioni autonomamente devono stabilire nell'ambito dei piani di istruzione professionale.
      Per cui vigendo tutt'ora una monografia professionale ministeriale, identica sia per gli esami di qualifica (con commissione regionale) che per gli esami d'iscrizione all'albo regionale (con commissione statale presieduta dalla direzione regionale del lavoro), si ritiene assolutamente indispensabile il far sostenere e conseguire, a fine corso, con un unico esame, l'iscrizione all'albo professionale nazionale facendo cadere, così, anche ogni interpretazione formulata dalla circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 65 del 1985, Direzione generale del collocamento e della manodopera - divisione III - protocollo n. 3/12052 PV del 4 maggio 1985 relativa all'applicazione della legge n. 113 del 1985; tale circolare, al comma 1 dell'articolo 1, non consente al privo di vista di sostenere gli esami di iscrizione all'albo presso una direzione regionale del lavoro di sua scelta, in quanto diversamente ubicato dalla sua residenza e dalla scuola presso cui egli ha conseguito la qualifica di telefonista quando poi, a coloro che hanno raggiunto l'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 è permesso di iscriversi negli elenchi di più direzioni provinciali del lavoro diversi dalla loro residenza (comma 7 dell'articolo 6).
      Chiaramente consuetudinale in quanto privo di fondamento giuridico, poi, risulta il criterio fin qui adottato dalla commissione centrale prima (di cui alla legge n. 594 del 1957) e da quelle regionali poi (di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1985) di sottoporre, a distanza di sei mesi e oltre, a nuova prova teorico-pratica quei candidati non risultati idonei per l'iscrizione all'albo regionale. Tale sistema, purtroppo ancora vigente e certamente non più al passo con l'evoluzione sociale, può essere decisamente bandito nell'interesse dei diplomati centralinisti i quali, senza alcun danno proprio della collettività, possono dignitosamente ripetere l'esame in questione dopo due mesi, tempo sufficientemente utile per un'eventuale ripasso delle materie d'esame. Questo per sollecitamente inserirsi nel contesto produttivo del Paese.
      Ciò fa riemergere, più che mai, l'esigenza per la quale i candidati, a fine corso, conseguano, con un unico esame, la qualifica professionale e l'immissione diretta nell'albo professionale nazionale.
      Non di meno va rivisto il contesto in cui i centralinisti vanno, oggi, a inserirsi, dato il mutato quadro delle telecomunicazioni sia in Italia che all'estero.
      Infatti lo sviluppo tecnologico in campo telefonico ha consentito, e consente, agli enti di aggirare sempre più spesso l'obbligo occupazionale mentre, parallelamente, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con propria circolare del 10 aprile 1992, n. 50/92 (pubblicata
 

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nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 12 giugno 1992) richiede, agli operatori, tramite il nuovo piano di studi, la conoscenza di altre materie quali l'informatica e le lingue straniere non adeguando, per altro, la categoria al livello economico più confacente all'accresciuto mansionario.
      Inoltre genera perplessità il fatto che solo gli enti privati sano sanzionabili in caso di defezione dagli impegni occupazionali mentre gli enti pubblici, nel non assumere gli aventi diritto, non subiscono alcuna penalità con grave danno anche per le casse regionali che, con quei fondi, potrebbero meglio finanziare le spese di trasformazione dei centralini. Questo comporta, generalmente, per ogni singolo ente, il pagare per proprio conto le stesse spese diversamente da quello che è lo spirito suggerito dal comma 4 dell'articolo 10 della stessa legge n. 113 del 1985. Tantomeno si è rivista, nel frattempo, quella parte del comma 1 dell'articolo 9 relativa all'indennità di mansione ancora ferma, come cifra quantificabile, all'aprile 1992, quasi che l'obbligata staticità nel proprio livello retributivo non fosse più assoggettabile alla variazione dell'inflazione.
      Le considerazioni fatte portano, pertanto, alla necessità di introdurre le opportune modificazioni alla legge n. 113 del 1985, al fine di consentire una sua più adeguata e funzionale applicazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 1985 n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «e non»;

          b) al comma 2 e al comma 3, lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «tre decimi».

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «o autorizzate per ciechi» sono sostituite dalle seguenti: «da enti di formazione professionale per non vedenti»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «conseguono l'abilitazione professionale» sono inserite le seguenti: «e la contemporanea iscrizione all'albo professionale» e dopo le parole: «a seguito di un» è inserita la seguente: «unico»;

          c) al comma 3, le parole da: «inferiore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 600 ore lavorative per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore e di 900 ore per coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico»;

          d) il comma 5 è abrogato;

          e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la commissione regionale per il conseguimento del diploma

 

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di centralinista telefonico non vedente di cui al comma 1»;

          f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. La commissione è composta da: un dirigente del settore della formazione professionale dell'ente regione, che la presiede; un funzionario della direzione regionale del lavoro; un rappresentante scelto tra le aziende che gestiscono il servizio telefonico pubblico; un membro designato dal Ministero delle comunicazioni; un membro esperto in braille e in telefonia in rappresentanza dell'ente gestore del corso di formazione professionale; un centralinista telefonico non vedente con almeno dieci anni di esperienza lavorativa in rappresentanza della categoria medesima»;

          g) il comma 12 è abrogato;

          h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. L'esame di abilitazione è effettuato presso le commissioni regionali istituite ai sensi del presente articolo».

Art. 3.

      1. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «le norme tecniche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la tecnica costruttiva consente o prevede l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, in mancanza di questi ultimi, permette di attuare, anche in modo automatico e autonomo, collegamenti diretti con la rete interna ed esterna di ogni singolo ufficio o stabilimento»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro pubblici» sono inserite le seguenti: «e le aziende a totale o parziale capitale pubblico»;

          c) al comma 3, dopo le parole: «centralino telefonico» sono inserite le seguenti: «di smistamento e collegamento di

 

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cui al comma 1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso obbligo sono soggette, altresì, le aziende in stato di ristrutturazione, in cassa integrazione e in mobilità che mantengono per le esigenze produttive o commerciali un numero non inferiore a duecento unità lavorative»;

          d) al comma 4, le parole: «51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento» e dopo le parole: «dei posti» sono inserite le seguenti: «per ogni turno»;

          e) al comma 6, lettera a), le parole da: «dell'Azienda telefonica» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «delle società pubbliche e private concessionarie dei servizi telefonici destinati alla fornitura al pubblico di servizi telefonici ausiliari o complementari»;

          f) al comma 6, lettera b), le parole da: «di polizia,» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di pronto intervento e di reparti operativi della difesa nazionale»;

          g) al comma 7, le parole da: «precedente comma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 non si applica alla società che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo».

Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

          b) al comma 3, le parole: «La Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP, entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni e gli enti pubblici, le aziende a totale o parziale capitale pubblico e i datori di lavoro privati, entro trenta»; la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «devono»; le parole: «agli uffici provinciali del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «alle direzioni

 

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provinciali del lavoro e alle associazioni di categoria».

Art. 5.

      1. All'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita» sono sostituite dalle seguenti: «1, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria invitano»; le parole: «non provveda, l'ufficio procede» sono sostituite dalle seguenti: «non provvedano, le citate direzione e associazioni procedono»; le parole da: «alla graduatoria» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco nominativo formato presso la direzione provinciale del lavoro»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 5, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»; le parole: «ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria li invitano a provvedere entro i successivi trenta giorni»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Trascorso un mese, la direzione provinciale del lavoro e le associazioni di categoria procedono all'avviamento d'ufficio»;

          d) al comma 6, le parole: «La graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco»; le parole: «l'ufficio del lavoro competente» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione provinciale del lavoro competente. L'elenco è formato entro un mese dalla data di conclusione degli esami di iscrizione all'albo provinciale»;

          e) al comma 7, le parole: «dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle direzioni del lavoro competenti di province e regioni diverse da quelle di residenza».

 

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Art. 6.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aggiunte, in fine, le parole: «riconosciuto agli operatori addetti ai sistemi operanti con terminali informatici o telematici, salva la fruizione di migliori condizioni economiche e giuridiche».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «si riconosce agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» sono sostituite dalle seguenti: «è stata riconosciuta agli operatori dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici da rivalutare, annualmente, in base al tasso dell'inflazione reale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

Art. 8.

      1. All'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «pubblici e»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «I datori di lavoro» sono inserite le seguenti: «pubblici e».


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